Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1158 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1158 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso 15120-2012 proposto da:
TIMONIERE FERDINANDA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA G FUNAIOLI 31, presso lo studio
dell’avvocato MATTEO BOCCONCELLI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIANFRANCO TODARO, giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

201’7
1G19

INPS
SOCIALL

ISTITUTO NAZIONATE

C.E. 80078750597,

in

DELLA

PREVIRENZA

peron del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

Data pubblicazione: 18/01/2018

avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA
PULLI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1076/2011 della CORTE
D’APPELLO di CATANIA, depositata il 02/02/2012 R.G.N.

1269/2009.

RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 2.2.2012, la Corte d’appello di Catania
ha confermato la statuizione di primo grado che aveva rigettato la
domanda di Ferdinanda Timoniere volta a conseguire l’invalidità al 100%
e le conseguenti prestazioni economiche;

per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 12 e 13, I. n. 118/1971, per avere la Corte di merito ritenuto che,
pur avendo il CTU riconosciuto a carico dell’odierna ricorrente
un’invalidità pari al 76,5%, utile a guadagnarle l’assegno mensile di
assistenza, il primo giudice aveva correttamente rigettato la domanda,
dal momento che all’udienza di discussione il di lei difensore aveva
precisato che la domanda giudiziale era volta al conseguimento della
pensione di inabilità civile;
che, con il secondo motivo, si lamenta insufficiente e contraddittoria
motivazione per avere la Corte territoriale rigettato la domanda citando,
a sostegno della propria decisione, due pronunce di legittimità
(precisamente, Cass. nn. 6433 del 1998 e 12266 del 2003) che
sostengono l’opposto;
che i motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante l’intima
connessione delle censure rivolte alla sentenza impugnata;
che il principio, ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte,
secondo cui la domanda volta a conseguire la pensione d’inabilità civile
contiene necessariamente in sé la minor domanda volta a conseguire
l’assegno mensile di assistenza (cfr. da ult. Cass. nn. 17452 del 2014 e
3027 del 2016), va contemperato con l’altro, parimenti consolidato,
secondo cui, al fine di stabilire se la domanda di assegno di invalidità ex
art. 13, I. n 118/1971, possa ritenersi implicitamente ricompresa nella
domanda avente ad oggetto la pensione di inabilità ex art. 12, I. cit., e
se di conseguenza il giudice investito della domanda di pensione, anche
in mancanza di espressa richiesta dell’interessato, possa riconoscere al
richiedente l’assegno di invalidità, in quanto implicitamente compreso
nella più ampia domanda di pensione, occorre verificare se nella

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che avverso tale pronuncia Ferdinanda Timoniere ha proposto ricorso

fattispecie concreta ricorrano i peculiari requisiti socio-economici richiesti
dalla legge per l’assegno, necessari al pari dei requisiti sanitari per
l’insorgenza del diritto (Cass. nn. 19164 del 2006 e 3027 del 2016, cit.);
che, nella specie, la ricorrente, pur avendo sostenuto che, a seguito
della consulenza disposta in primo grado, aveva evidenziato di essere in

dell’assegno mensile di assistenza (cfr. ricorso per cassazione, pag. 3),
non ha chiarito né quando e come ciò sarebbe avvenuto né sulla base di
quali documenti ciò poteva dirsi comprovato, limitandosi a rinviare ad
una «dichiarazione di incollocazione ed iscrizione alle liste speciali», il cui
contenuto non è trascritto o riassunto e di cui non si indica in quale
luogo del fascicolo processuale e/o di parte sarebbe reperibile, e nulla
dicendo in merito al requisito reddituale, che, al pari di quello della cd.
incollocabilità al lavoro, costituisce elemento del fatto costitutivo
dell’assegno mensile di assistenza (cfr. da ult. Cass. n. 8633 del 2014);
che le doglianze, pertanto, vanno ritenute inammissibili, siccome
spiegate in violazione del canone di specificità del ricorso per cassazione
di cui all’art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.;
che non v’ha luogo a pronuncia sulle spese ex art. 152 att. c.p.c.;
che non v’ha luogo a provvedere nemmeno sulla richiesta di liquidazione
dei compensi presentata dal difensore della ricorrente, a seguito della
sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dal momento che la
competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero
prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83, T.U. n.
115/2002, al giudice di rinvio oppure a quello che ha pronunciato la
sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di
cassazione o ancora, nel caso di cassazione e decisione nel merito, a
quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata
decisione nel merito (così Cass. n. 11028 del 2009);
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21.9.2017.

possesso di «tutti i requisiti previsti dalla legge» per il riconoscimento

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