Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11579 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. I, 15/06/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 15/06/2020), n.11579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAZZICONE Loredana – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10924/2019 r.g. proposto da:

O.J., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Vincenzina Salvatore, elettivamente domiciliato come in atti.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositato in data

13.3.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

5/3/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da O.J., cittadino nigeriano, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato a (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dalla Nigeria, per il timore di essere ucciso dai ladri che aveva denunciato e che, a causa di tale denuncia, erano stati arrestati.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, e ciò anche in ragione della circostanza che ben avrebbe potuto rivolgersi alla polizia per fronteggiare il pericolo narrato b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito allo stato di provenienza del richiedente ((OMISSIS)), collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che non era stata neanche allegata una situazione di vulnerabilità da parte del richiedente tale da legittimare la richiesta di protezione invocata.

2. Il decreto, pubblicato il 13.3.2019, è stato impugnato da O.J. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a, art. 1 Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e, e art. 7, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) ed art. 8.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e per omessa motivazione, con conseguente nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria.

4. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

4.1 Il primo motivo è in realtà inammissibile.

La censura si compone, da un lato, di valutazioni generiche sulla tecnica redazionale del provvedimento impugnato di cui non si colgono neanche le rationes decidendi e, dall’altro, di osservazioni che attingono il merito della decisione, in ordine al profilo di pericolosità interna del paese di provenienza, proponendo, dunque, il ricorrente doglianze che si pongono ben al di là del perimetro delimitante la cognizione del giudice di legittimità.

4.2 Il secondo motivo, declinato come violazione di legge in riferimento al parametro normativo dettato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, è inammissibile per le medesime ragioni già sopra evidenziate in riferimento al primo motivo di censura.

4.2.1 Il ricorrente pretende – sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge – di sollecitare questa Corte di legittimità ad una rivalutazione delle fonti di conoscenza interna, già correttamente scrutinate dai giudici del merito, per accreditare un diverso apprezzamento in fatto sulla situazione interna della Nigeria, ed in particolare dell’Edo State, in relazione al giudizio sulla ricorrenza dei presupposti applicativi dell’invocata protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

4.2.2 Sul punto, non è inutile ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016).

Ebbene, il ricorrente tenta proprio di sollecitare la corte di legittimità ad una diversa ricognizione della fattispecie concreta, attraverso la rilettura degli atti istruttori, in ordine alla valutazione dell’esistenza in Nigeria di una situazione di conflittualità interna generalizzata, e ciò a fronte di una motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative che spiega, in modo corretto, attraverso la consultazione ed il richiamo di attendibili fonti informative, la non ricorrenza di una situazione di pericolosità interna legata a possibili conflitti nell’Edo state, regione di provenienza del ricorrente.

3. Il terzo motivo è invece infondato.

Non è in realtà riscontrabile, nella motivazione impugnata, il denunciato vizio di omessa o apparente motivazione, in relazione al diniego di protezione umanitaria, posto che il tribunale ha spiegato che tale diniego era collegato alla complessiva valutazione di non credibilità del racconto del richiedente, in ordine alla vicenda personale narrata e comunque all’assenza di una situazione di pericolosità interna in Nigeria, tale da far emergere una condizione di vulnerabilità del richiedente.

Per il resto la censura si compone solo di generiche valutazioni di carattere meritale, in ordine al contestato profilo di non credibilità del narrato del ricorrente e alle condizioni fattuali di vulnerabilità di quest’ultimo, anche in relazione al rischio-paese.

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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