Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11579 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G., elett.te dom.to in Roma, alla via Crescenzio 19,

presso lo studio dell’avv. Giuseppe Torre, rapp.to e difeso dall’avv.

Castellano Guido, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 182/2008/46 depositata il 18/11/08;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 25/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da P.G., nella qualità di socio della Pitocchi Gennaro e C. s.n.c. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Caserta n. 366/07/2006 aveva accolto il ricorso del contribuente avverso le intimazioni di pagamento n. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per iva irpef ed ilor 1993, 1995.

La CTR accoglieva l’appello relativamente alla intimazione di pagamento n. (OMISSIS) per IVA, sul rilievo che il concessionario alla riscossione, interrompendo i termini, aveva provveduto a notificare la cartella di pagamento in data 20/11/2003; concludendo che erano “stati rispettati tutti i termini sia per l’iscrizione a ruolo da parte dell’Ufficio, sia quelli per la notifica da parte del Concessionario per la riscossione. Il ricorso proposto dal P. si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 25/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume il ricorrente la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), al fine di rilevare la intervenuta prescrizione D.L. n. 106 del 2005, ex art. 1 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, così come modificati dalla legge di conversione 156/2005, della pretesa tributaria. La CTR avrebbero ritenuto non essersi prescritta la pretesa tributaria considerando valida la notifica della cartella di pagamento sottesa all’impugnata intimazione di pagamento. Formula il quesito: “la illegittimità della notificazione di un atto presupposto (nella specie cartelle di pagamento … notificata illegittimamente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), a soggetto non sloggiato o trasferito, ma semplicemente non trovato presente presso la sede sociale regolarmente denunciata al Registro delle Imprese competente -…) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale (nel caso di specie intimazione di pagamento …) impugnato dal contribuente (quale primo atto con cui è venuto a conoscenza della pretesa tributaria) e determina essendo trascorsi i termini D.L. n. 106 del 2005, ex art. 1 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, così come modificato dalla L. n. 156 del 2005, la prescrizione della pretesa tributaria.

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3^, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008), nonchè correlato ad accertamenti di fatto il cui esame è precluso a questa Corte.

Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dal ricorrente con la propria memoria.

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 10,00 per spese, accessori di legge.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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