Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11579 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 11/05/2017, (ud. 23/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4778/2013 proposto da:

TECNOCOSTRUZIONI S.r.l. in Liquidazione, da identificare con la

S.L. S.r.l., p.iva (OMISSIS), in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA

145/A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ALLEGRA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO DI MARTINO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA RICCIOTTI NICOLA, 9, presso lo studio dell’avvocato BRUNELLA

CAIAZZA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO SETTEMBRE;

– controricorrente –

e contro

C.F.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1903/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Giuseppe Merlino per delega;

udito l’Avvocato Brunella Chiazza per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che si oppone alla richiesta di rinvio

avendo dei dubbi sulla connessione; successivamente ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso e condanna aggravata alle spese a

favore del Condominio e si riserva sull’istanza di rinvio.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 30 maggio 2012 e notificata il 13 dicembre 2012, ha rigettato l’appello proposto da S.L. s.r.l. (oggi Tecnocostruzioni s.r.l. in liquidazione) avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 15 marzo 2007 e nei confronti del Condominio di (OMISSIS).

1.1. Il Tribunale aveva deciso sui giudizi riuniti aventi ad oggetto le opposizioni a tre decreti ingiuntivi emessi nei confronti del Condominio per il pagamento in favore della società S. dei lavori di risanamento statico ed architettonico delle facciate del fabbricato. Il Condominio aveva chiamato in causa l’ing. C., direttore dei lavori.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale aveva accertato l’inadempimento della società e, revocati i decreti ingiuntivi, aveva condannato la società a restituire al Condominio la somma di Euro 27.359,30, aveva condannato la stessa società in solido con il direttore dei lavori a pagare l’ulteriore somma di Euro 9.828,17, con interessi e rivalutazione monetaria dal giugno 2004, a titolo di risarcimento danni, e infine aveva condannato il Condominio a pagare al direttore dei lavori la somma di Euro 4.013,44 oltre interessi.

2. La Corte d’appello, adita dalla società S., nella contumacia del direttore dei lavori, ha confermato la decisione.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Tecnocostruzioni s.r.l. in liquidazione, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Condominio di (OMISSIS). Non ha svolto difese l’ing. C.F.P.. Il resistente Condominio ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

4. All’udienza del 23 febbraio 2017, la difesa della società ricorrente ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso iscritto nel R.G. n. 14953 del 2014, con il quale è impugnata la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1876 del 2013, riguardante ulteriore decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Condominio e in favore della società, per il pagamento dei lavori in oggetto.

5. Il Collegio, preso atto della pendenza del ricorso sopra indicato, ritiene opportuno che i ricorsi siano trattati congiuntamente.

PQM

La Corte rinvia a nuovo ruolo, per la trattazione congiunta con il ricorso iscritto nel R.G. n. 14953 del 2014.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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