Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11579 del 06/06/2016

Cassazione civile sez. I, 06/06/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 06/06/2016), n.11579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28915-2015 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R.G., M.G., PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO;

– intimati –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

ZANARDELLI 36, presso l’avvocato GIUSEPPE GIULIO ROMEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO CERAVOLO, giusta

procura speciale per Notaio dott.ssa SAPIENZA COMERCI di VIBO

VALENTIA – Rep. n. 68050 del 9.3.2016;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1272/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato VARRONE TITO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il resistente, l’Avvocato CERAVOLO GIULIO che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Interno ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 13 ottobre 2015, la quale ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Vibo Valentia che, decidendo sul ricorso proposto dal Ministero dell’Interno a norma del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11, e volto alla dichiarazione d’incandidabilità di D.G., C.R. e M.G., amministratori responsabili delle condotte che hanno dato luogo allo scioglimento del consiglio comunale di (OMISSIS), in provincia di (OMISSIS), ha dichiarato l’improcedibilità sopravvenuta del ricorso medesimo, essendosi ormai svolte le elezioni amministrative regionali.

La corte territoriale, nella decisione oggi impugnata, ha ritenuto che il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11, nel testo novellato dalla L. n. 24 del 2009, vada interpretato nel senso che la misura cautelare e preventiva ivi prevista sia limitata al primo turno elettorale successivo, inteso come prima tornata elettorale amministrativa che abbia luogo nella regione d’interesse dopo l’adozione del provvedimento di scioglimento.

Non svolgono difese gli intimati. D.G. ha depositato procura notarile al difensore datata 9 marzo 2016. Il Ministero ha, altresì, depositato la memoria di cui all’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo del ricorso, il Ministero dell’Interno denunzia la violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11, e dell’art. 737 c.p.c., per avere la corte territoriale reputato l’incandidabilità limitata alla prima elezione amministrativa, laddove la congiunzione “e”, contenuta nel testo della disposizione, induce a far ritenere che la declaratoria in questione debba investire il primo turno successivo di tutte le tipologie di elezioni che si svolgeranno nel territorio regionale.

2. – Il ricorso è tempestivo, in quanto è inapplicabile il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 22.

Non ignora il Collegio che esiste un orientamento, secondo cui sarebbe applicabile la dimidiazione dei termini, disposta dall’art. 22, comma 11 D.Lgs. menzionato, il quale ciò prevede nel giudizio di cassazione relativo alle cause elettorali (così Cass. 22 settembre 2015, n. 18696).

Tuttavia, occorre considerare, più convincentemente (cfr., al riguardo, Cass. 29 luglio 2015, n. 16048; Cass., sez. un., 30 gennaio 2015, n. 1747), come il procedimento giurisdizionale previsto dfal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11, volto alla dichiarazione di incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali per infiltrazioni di tipo mafioso, sia riconducibile ad un ordinario giudizio camerale contenzioso, di cui all’art. 737 c.p.c. e ss..

Invero, la norma prevede, da un lato, che, ai fini della dichiarazione d’incandidabilità, il Ministro dell’interno invii la proposta di scioglimento al tribunale competente per territorio, e, dall’altro lato, che, nella sua ultima parte, che: “Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro 4, titolo 2, capo 6 c.p.c.”.

II modulo procedimentale delineato, nonostante la sua scarna formulazione, è espressamente ricondotto dunque ad un ordinario giudizio camerale contenzioso, sia pure con il temperamento della riserva di compatibilità.

Ne consegue che resta inapplicabile la dimidiazione dei termini menzionata.

Deve, dunque, concludersi che al giudizio di cassazione, avente ad oggetto l’incandidabilità degli amministratori comunali nell’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11, non si applicano i termini dimidiati previsti dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 22, commi 1 e 11, (che rinvia al rito sommario di cognizione di cui agli art. 702 bis ss. c.p.c.), in ragione del richiamo contenuto ne4l cit. art. 143, comma 11, u.p. al rito camerale contenzioso di cui all’art. 737 c.p.c. e ss..

3. – Nel merito, occorre rilevare come, peraltro, sia venuto meno l’interesse a ricorrere, posto che è stata depositata la sentenza con la quale il Consiglio di Stato in data 3 marzo 2016 ha confermato la sentenza del Tar del Lazio del 3 giugno 2015, la quale ha annullato il provvedimento di scioglimento del Comune di (OMISSIS), con conseguente inammissibilità del ricorso.

4. – Le spese, attesa la natura della decisione e la sostanziale fondatezza delle ragioni esposte in ricorso, vengono interamente compensate.

Non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di giudizio esente dal versamento del contributo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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