Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11579 del 03/05/2021

Cassazione civile sez. I, 03/05/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 03/05/2021), n.11579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9293/2019 proposto da:

E.S. O., rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo

Trucco, per procura rilasciata su foglio separato allegato facente

parte del ricorso per cassazione, ed elettivamente domiciliato

presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di TORINO n. 787/2019 depositato in

data 4 febbraio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

3/12/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 4 febbraio 2019 il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso proposto da E.S. O., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Il richiedente ha riferito di avere lasciato la Nigeria dopo che era morta la zia paterna, titolare di un negozio di alimentari, con la quale era andato a stare dopo la morte della madre e che aveva lavorato per cinque anni nel negozio, distrutto in gran parte da un incendio, circostanza che per il dispiacere aveva causato la morte della zia; che si era recato in Libia con il fratellastro, figlio della seconda moglie del padre, per trovare un lavoro e per poi tornare in Nigeria con i risparmi e aprire un negozio di sartoria visto che il fratellastro aveva imparato quel mestiere, ma il viaggio era stato molto difficile e il (OMISSIS) era giunto in Italia.

3. Il Tribunale, dopo avere rigettato la richiesta di audizione personale ed avere evidenziato che il ricorrente aveva rinunziato alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ha affermato che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, tenuto conto anche della situazione del paese di provenienza alla luce delle fonti richiamate; nè sussistevano le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, in mancanza di una condizione di vulnerabilità effettiva, avuto riguardo alla situazione del paese di provenienza e al percorso di inserimento in Italia limitato alla documentazione scolastica, da sola insufficiente a riscontrare una condizione di vulnerabilità effettiva.

4. E.S. O. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a tre motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, art. 117 Cost., comma 1, così come integrato dall’art. 46, paragrafo 3, della Direttiva 32/2013 e dagli artt. 6 e 13 della CEDU; per quanto concerne la previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e segg. e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale.

1.1 Già questa Corte, con motivazione condivisibile che qui si richiama, ha ritenuto la questione prospettata manifestamente infondata, in ragione del fatto che il rito camerale previsto dall’art. 737 c.p.c., rito previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (Cass., 28 ottobre 2020, n. 23780; Cass., 5 luglio 2018, n. 17717).

Questa Corte ha, peraltro, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 bis richiamato, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., anche nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27700).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, anche in relazione alla mancata audizione del richiedente, non avendo il Tribunale accolto la richiesta di audizione che appariva rilevante tenuto conto della sua personale vicenda e dei tragici risvolti avvenuti nel corso del viaggio e richiamando la sentenza Moussa Sacko della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in modo erroneo, avendo ad oggetto detta sentenza una domanda di protezione internazionale rigettata perchè manifestamente infondata; che il Tribunale aveva operato una valutazione del verbale della Commissione come se si trattasse di una deposizione assunta in un’aula di giustizia in pieno contraddittorio tra le parti con la presenza dei difensori e che non erano state acquisite informazioni anche con riguardo ai paesi di transito.

2.1 Il motivo è infondato perchè nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale (Cass., 28 febbraio 2019, n. 5973).

In ogni caso, la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione, prescindendo dal rilievo – non rilevante – della assunta erroneità della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea richiamata dal Tribunale, risulta essere assolutamente generica e, per conseguenza, priva di decisività.

Il ricorrente non solo, non indica quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso, ma fa riferimento, sempre generico, al fatto che molti elementi avrebbero potuto essere chiariti, senza indicare quali, e alla mancata possibilità di approfondire quanto già da lui stesso affermato, oltre che alla necessità di acquisire informazioni sulle condizioni sociali e politiche del paese di provenienza senza spiegare neppure l’incidenza di tali fatti nel caso in esame.

Anche di recente questa Corte ha affermato che “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass., 7 ottobre 2020, n. 21584).

Ancor più di recente, è stato ribadito che l’audizione non è un obbligo, ma una facoltà che ha come presupposto imprescindibile l’esplicitazione dei motivi della decisione assunta al riguardo, a fronte della quale non si pone il diritto potestativo del ricorrente, come sarebbe se al fondo di essa fosse riscontrabile un incombente processuale automatico, necessariamente insito nella fissazione dell’udienza e tale da impedire al giudice di rigettare altrimenti la domanda e che il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza, nel senso che il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza (Cass., 11 novembre 2020, n. 25312).

2.2 Va disattesa anche l’ulteriore censura inerente alla valutazione del verbale della Commissione operata dal Tribunale, poichè il Tribunale ha affermato che il ricorso non aveva permesso di acquisire alcun elemento di novità e, con valutazione autonoma, ha affermato che la narrazione dei fatti, della cui veridicità non vi era ragione di dubitare, era strettamente circoscritta ad esigenze di carattere economico e alla speranza che il viaggio migratorio potesse consentire al richiedente un miglioramento della propria condizione. 2.3 In ordine all’acquisizione delle informazioni anche dei paesi di transito è giurisprudenza di questa Corte che l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide, potendo il paese di transito rilevare, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva UE n. 115/2008, solo nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass., 6 dicembre 2018, n. 31676).

2.4 Il richiamo, poi, a precedenti giudiziari favorevoli a persone provenienti dalla Nigeria non può assumere decisivo rilievo in quanto frutto della valutazione delle circostanze specificamente accertate in detti giudizi.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, ed in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, perchè la sentenza impugnata aveva attuato una ingiustificata sovrapposizione della protezione umanitaria, con la protezione sussidiaria, richiamando gli elementi di quest’ultima e che la situazione della Nigeria, anche se non costituiva elemento per la concessione della protezione sussidiaria, rappresentava comunque un quadro lontanissimo dalle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana; la sproporzione tra il paese di provenienza e il territorio italiano era evidente anche in ragione della giovane età, del fatto che egli aveva lasciato il paese in una condizione di grave precarietà e aveva subito una tragica esperienza durante il viaggio; erano stati forniti rilevanti elementi di inserimento, con possibilità di ulteriori sviluppi per il futuro e, in ogni caso, il predetto giudizio di comparazione non era stato effettuato dal Tribunale.

3.1 Il motivo è inammissibile perchè il ricorrente, nel denunciare il vizio di violazione di legge (e in verità anche la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1) con riguardo alla statuizione di diniego della protezione umanitaria, svolge doglianze totalmente generiche, sia con riferimento alla dedotta situazione di vulnerabilità soggettiva, sia avuto riguardo alla situazione della Nigeria, sollecitando un’inammissibile rivalutazione degli accertamenti di fatto effettuata dal Tribunale, che ha, con adeguata motivazione, escluso, nel caso concreto, la sussistenza di fattori di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, anche mediante ampia e dettagliata descrizione della situazione del Paese di origine del richiedente, con indicazione delle fonti aggiornate al 2017, affermando specificamente che la situazione sociale e politica del Paese di origine non appariva così grave da porre la totalità dei suoi cittadini in condizioni di vulnerabilità e che le personali condizioni del ricorrente riportavano ad una condizione generalizzata comune per tutti i richiedenti asilo.

3.2 Inoltre, il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Ed infatti, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza e, tuttavia, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass., 28 giugno 2018, n. 17072; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

Così facendo, infatti, si prenderebbe altrimenti in considerazione, piuttosto che la situazione particolare del singolo soggetto, quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali e astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass., 3 aprile 2019, n. 9304; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459). 4. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Nulla sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2021

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