Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11578 del 13/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 13/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11578
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Cell Star s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro
tempore, elett.te dom.to in Roma, al viale Eritrea n. 91, presso lo
studio dell’avv. Polidori Carlo, dal quale è rapp.to e difeso,
unitamente all’avv. Carlo Scala, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;
– resistente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 44/2008/32 depositata il 27/5/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 25/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Celi Star s.r.l. in liquidazione contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 377/09/06 aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Iva, Irpeg e Irap 1998 Sanzioni. Ricorre la contribuente. Resiste l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 25/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto privo della specifica indicazione dei motivi di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., nonchè di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010