Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11578 del 11/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 11/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D�ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25103-2013 proposto da:

D.A., (OMISSIS), L.O.R. (OMISSIS),

L.M.L. (OMISSIS), questi ultimi due quali eredi ed aventi causa di

L.A. ed ora anche di D.M.T., elettivamente

domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO DAMIANO;

– ricorrenti –

contro

S.T., in proprio e quale erede di R.G.

(OMISSIS), B.C., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

e contro

Z.S., LO.AN. avente causa mediata di

D.E., F.S.P. avente causa mediata di

D.S., R.A. in proprio e nella qualità di erede di

B.D., L.D., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 1395/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato GIOVANNI GIACOBBE, difensore dei ricorrenti, che

deposita n. 21 avvisi di ricevimento e si riporta alle difese in

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

I coniugi R.G., – S.T.; D.M.G. + ALTRI OMESSI

Gli attori premettevano ancora che, nei rispettivi atti di trasferimento, ad eccezione di quello stipulato dai coniugi R. S., i convenuti avevano illegittimamente escluso dalla vendita ogni diritto sul piano cantinato, sul portico collettivo e sull’ultima copertura destinata a terrazza; che tali atti erano per questa parte nulli in quanto in contrasto con norme imperative e con il progetto approvato.

Posto quanto sopra, gli attori chiedevano che i convenuti fossero condannati a cedere al giusto prezzo, ed ai coniugi R. – S. gratuitamente, la quota di parcheggio loro spettante per legge; a ripristinare il portico collettivo; a trasferire ai predetti coniugi R. S. il diritto all’ultima copertura-terrazzo, nonchè a risarcire i danni cagionati con la loro illegittima condotta.

Con successiva citazione, notificata il 14.1.1986 gli stessi attori, tranne Le.Ca., convenivano sempre avanti il Tribunale di Patti, L.A., quale comproprietario del terreno su cui sorgeva l’edificio e venditore, unitamente con i D., delle singole unità immobiliari, da essi acquistati, proponendo le medesime domande.

Successivamente alla riunione delle due cause si costituivano i convenuti contestando le domande attrici e chiedendo, in via riconvenzionale e subordinata, la condanna degli attori al pagamento del giusto prezzo per il parcheggio, nonchè l’annullamento per errore del contratto stipulato con i coniugi R.- S..

Il Tribunale di Patti, con sentenza parziale n. 253/88, rigettò la domanda proposta da Le.Ca., quale procuratrice di D.V., nei confronti dei convenuti D.;

dichiarò, inoltre, il diritto reale d’uso degli altri attori sugli spazi destinati a parcheggio, facenti parte del fabbricato di proprietà dei convenuti, riconoscendo a questi ultimi il diritto ad ottenere l’integrazione del prezzo di vendita degli appartamenti venduti agli attori. Dichiarata, inoltre, ammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti nei confronti degli attori R.G. e S.T., dispose, infine, con separata ordinanza per il proseguo del giudizio.

Avverso detta sentenza proposero appello i convenuti e, i coniugi R.- S., appello incidentale.

Con sentenza n. 165 del 19.12.1991 la Corte di Appello di Messina, per quel che qui rileva, rigettò l’appello incidentale avanzato dai coniugi R.- S. e confermò la impugnata sentenza.

Nel giudizio di primo grado, dopo la rimessione della causa sul ruolo, prima che venisse dichiarata l’interruzione del giudizio, gli attori provvedevano a chiamare in causa gli eredi del convenuto L.A. (deceduto nelle more), i quali rimanevano contumaci. Con sentenza 5/12/2002 l’adito Tribunale rigettò la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti nei confronti dei coniugi R.- S., dichiarando valido in ogni sua parte il contratto del (OMISSIS), riconoscendo perciò i coniugi comproprietari pro quota delle parti comuni. Conseguentemente ordinò ai convenuti il ripristino del portico mediante l’eliminazione di tutte le opere che ne avevano alterato l’originaria destinazione secondo le indicazioni del CTU. Inoltre condannò i convenuti a rilasciare le aree destinate a parcheggio relative al fabbricato condominiale in favore dei coniugi R.G. e + ALTRI OMESSI

Avverso la detta sentenza i D.- L. proponevano appello al quale resistevano gli appellati.

Con sentenza 6/3/2007 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma dell’impugnata decisione, dichiarò che nessuna somma era dovuta dai D.- L. a titolo di risarcimento danni per la mancata disponibilità del posto macchina, tranne che per i coniugi S.- R.. La Corte locale aderì alla prospettazione degli appellanti, per i quali gli attori, non avendo ancora pagato l’integrazione del prezzo, non avevano diritto al risarcimento del danno.

Quanto alla posizione dei coniugi S.- R., gli appellanti avevano impugnato la sentenza per la parte che aveva riguardato il riconoscimento gratuito del diritto di costoro al posto macchina, all’uso del portico e alla proprietà della copertura destinata a terrazzo, assumendo che il Tribunale aveva errato per aver ritenuto che tutte le pattuizioni contenute nel preliminare – nel quale era stato precisato che le zone previste in progetto ad uso collettivo restavano di pertinenza esclusiva del proprietario – fossero state modificate ed annullate con la stipula dell’atto pubblico nel quale era detto che “con l’appartamento vengono vendute pro quota le parti condominiali dell’edificio come per legge e compreso il diritto di stendere la biancheria sulla terrazza di copertura dell’intero edificio nella zona a ciò destinata dai venditori”. Per contro, affermò la Corte di merito, i contraenti, sottoscrivendo il contratto definitivo contenente la clausola relativa al trasferimento pro quota in favore dei coniugi acquirenti delle parti condominiali, avevano inteso realizzare detto trasferimento provvedendo a regolare i loro interessi in modo diverso da come avevano fatto con il preliminare. Dal riconoscimento del diritto di comproprietà sulle parti comuni discendeva l’infondatezza delle doglianze relative alla conseguente statuizione di ripristino, risarcimento danni e di pagamento dell’indennità ex art. 1127 c.c..

Avverso quest’ultima sentenza D.A., + ALTRI OMESSI

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 346, pubblicata il 10/1/2011, accogliendo il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti il primo ed il terzo, accolto l’unico motivo incidentale, cassò con rinvio la sentenza impugnata.

Questi gli argomenti salienti che sorreggono la sentenza di legittimità. “Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati. Occorre innanzitutto osservare che (…) con l’atto di appello i D.- L. censurarono la sentenza di primo grado sostenendo che la generica ed equivoca clausola contenuta nel definitivo (…) andava interpretata ricollegandosi al contenuto del contratto preliminare nel quale le parti avevano precisato che i portici, la terrazza ed il posto macchina non dovevano considerarsi di proprietà comune ma di esclusiva proprietà dei promittenti alienanti. La detta tesi difensiva degli appellanti è stata ritenuta infondata dalla corte di merito la quale ha affermato che con il contratto definitivo contenente la detta clausola – le parti avevano inteso regolare i loro interessi in modo diverso da come fatto con il preliminare. La corte di appello ha anche aggiunto che nella specie non sussistevano titoli contrari alla presunzione di comunione di cui all’art. 1117 c.c.atteso che il diritto dei coniugi R.- S. sui beni comuni non era stato escluso nel contratto definitivo e che per ritenere il contrario non era pertinente il richiamo al regolamento condominiale ed alle tabelle millesimali. Ciò posto rileva la Corte che il punto centrale della controversia tra i D.- L. ed i coniugi R.- S. debba essere individuato nell’interpretazione del contratto definitivo e, in particolare e principalmente, nella più volte menzionata clausola definita dai ricorrenti principali “equivoca, generica e di stile”. Al riguardo la motivazione sviluppata nella sentenza impugnata a sostegno della interpretazione data alla clausola non si sottrae alle critiche che sono state mosse dai ricorrenti principali nel motivo in esame. In proposito va evidenziato che se è vero che nella giurisprudenza di legittimità è prevalente il principio – applicato dalla corte di appello – secondo cui, una volta adempiuto l’obbligo nascente dal preliminare medesimo e stipulato, quindi, il contratto definitivo, è solo a quest’ultimo che occorre far riferimento quale fonte dei diritti e degli obblighi contrattuali: al contratto preliminare va riconosciuta la funzione di obbligare reciprocamente le parti alla stipulazione del contratto definitivo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva. E’ del pari vero, però che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, il detto principio non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui il contratto definitivo non esaurisca gli obblighi a contrarre previsti nel preliminare, occorrendo in tal caso accertare la volontà negoziale delle parti valutando tra l’altro il contenuto di detto preliminare (nei sensi suddetti sentenza 9/7/1999 n. 7206 relativa ad una fattispecie analoga a quella in esame). Nella specie nessuna indagine risulta essere stata svolta dalla corte di appello al fine di accertare l’avvenuto o il non avvenuto esaurimento degli obblighi a contrarre specificati nel preliminare. La corte di appello ha interpretato la volontà negoziale delle parti richiamando semplicisticamente la menzionata clausola senza tener conto del detto orientamento giurisprudenziale e senza far alcun riferimento al contenuto del contratto preliminare come invece sarebbe stato necessario al fine di accertare l’effettiva volontà delle parti anche in ordine alla esatta identificazione dell’oggetto del contratto definitivo ed alla intenzione dei contraenti di apportare rilevanti e consistenti modifiche a quanto concordato nel contratto preliminare ed ivi analiticamente e dettagliatamente specificato. In particolare, tra l’altro, la corte territoriale – come dedotto dai ricorrenti principali nell’interpretare il contratto definitivo e la più volte menzionata clausola: non ha considerato che al contratto definitivo era stata allegata la planimetria solo dell’appartamento e non dell’edificio con l’indicazione delle parti comuni; non ha fatto alcun cenno alla situazione dei luoghi con riferimento alle parti in questione (portico, terrazzo, spazi destinati a parcheggio) al momento della stesura del definitivo; non ha indicato il prezzo concordato dalle parti nel contratto preliminare e quello pattuito nel contratto definitivo (spiegando il perchè dell’eventuale mancata modifica di tale prezzo malgrado la rilevante differenza dell’oggetto dei due contratti). Va aggiunto che la corte di appello – nell’interpretare la citata clausola contenuta nel contratto definitivo concernente la vendita pro quota, con l’appartamento, delle “parti condominiali dell’edificio come per legge” con particolare riferimento al posto macchina, al portico e alla copertura destinata a terrazza – non ha tenuto conto dei seguenti principi più volte affermati da questa Corte:

– la presunzione di comunione di cui all’art. 1117 c.c. postula la destinazione delle cose elencate in tale norma al godimento o al servizio del condominio, mentre viene meno allorchè si tratti di un bene dotato di propria autonomia ed indipendenza e pertanto non legato ad una destinazione di servizio rispetto all’edificio condominiale, in quanto, non trattandosi di presunzione assoluta, essa rimane vinta dalla destinazione particolare cosi come da un titolo contrario (sentenza 7/7/2003 n. 0700);

– il diritto di condominio sulle parti comuni dell’edificio ha il suo fondamento nel fatto che tali parti siano necessarie per l’esistenza dell’edificio stesso, ovvero che siano permanentemente destinate all’uso o al godimento comune. Di tali parti, l’art. 1117 c.c. contiene un’elencazione non tassativa ma meramente esemplificativa, con la conseguenza che la disposizione in parola può essere integrata “ab estrinseco” se la cosa, per obbiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all’uso o al godimento di una parte dell’immobile, venendo meno, in questi casi, il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria, giacchè la destinazione particolare del bene prevale sull’attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario (sentenza 28/2/2007 n. 4787);

– nel condominio, caratterizzato dalla coesistenza nell’edificio di una pluralità di piani o porzioni di piano di proprietà esclusiva, l’attribuzione della proprietà comune sancita dall’art. 1117 c.c. trova fondamento nel collegamento strumentale ed accessorio fra le cose, i servizi e gli impianti indicati dalla norma citata e le unità immobiliari appartenenti ai singoli proprietari, giacchè presupposto della comunione è che i beni indicati dall’art. 1117 c.c. per caratteri materiali e funzionali, siano necessari per l’esistenza e l’uso delle singole proprietà ovvero siano oggettivamente destinati in modo stabile al servizio e al godimento collettivo (sentenza 29/11/2004 n. 22408);

– in tema di condominio, le parti comuni di un edificio formano oggetto di un compossesso pro indiviso che si esercita diversamente a seconda che le cose, gli impianti ed i servizi siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari, a cui sono collegati materialmente o per destinazione funzionale (come ad esempio per suolo, fondazioni, muri maestri, facciata, tetti, lastrici solari, oggettivamente utili per la statica), oppure siano utili soggettivamente, sicchè la loro unione materiale o la destinazione funzionale ai piani o porzioni di piano dipenda dall’attività dei rispettivi proprietari (come ad esempio per scale, portoni, anditi, portici, stenditoi, ascensore, impianti centralizzati per l’acqua calda o per aria condizionata); pertanto, nel primo caso l’esercizio del possesso consiste nel beneficio che il piano o la porzione di piano – e soltanto per traslato il proprietario – trae da tali utilità, nel secondo caso nell’espletamento della predetta attività da parte del proprietario (sentenza 28/4/2004 n. 8119). Il giudice di appello, pur se tra le parti sussisteva contestazione in ordine alla natura condominiale o meno del portico, del terrazzo e dei posti auto ed alla destinazione oggettiva e permanente di tali beni (per ubicazione e struttura) a servizio di tutti i condomini o di uno solo, ha ritenuto tali beni compresi tra le parti comuni dell’edificio condominiale sulla base della riportata clausola del contratto definitivo trascurando del tutto l’indagine sulla destinazione effettiva dei beni in questione con riferimento alle deduzioni ed alle allegazioni degli appellanti e non svolgendo quindi in proposito alcuna valutazione. Tale carenza assume rilievo – sia in relazione all’interpretazione della volontà negoziale secondo i criteri di cui agli artt. 1362 C.C. e seg., sia in relazione all’art. 1117 c.c., – alla luce dell’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la presunzione di cui all’art. 1117 c.c. postula la destinazione delle cose elencate in tale norma al godimento od al servizio del condominio, mentre viene meno allorchè si tratti di un bene dotato di propria autonomia ed indipendenza e pertanto non legato da una destinazione di servizio rispetto all’edificio condominiale. Va inoltre segnalata la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha prima dichiarato che non era pertinente il richiamo al regolamento condominiale ed alle tabelle millesimali ed ha poi affermato che nel regolamento condominiale (predisposto del (OMISSIS), ossia ben oltre il contratto definitivo del (OMISSIS)).

“il piano cantinato, il portico e la terrazza” risultavano inclusi tra le parti condominiali. Peraltro la corte di appello è pervenuta a tale conclusione in virtù di una del tutto immotivata interpretazione dell’art. 1 del regolamento condominiale omettendo di riportare il contenuto di tale articolo e senza far alcun riferimento in ordine all’approvazione del regolamento da parte di tutti i condomini e, in particolare, dei coniugi R.- S.. Analogamente nella sentenza impugnata, pur affermandosi – come sopra riportato – che “al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione stabilita dall’art. 1117 c.c. occorre far riferimento all’atto costitutivo di condominio e al contratto di vendita”, non si fornisce alcun chiarimento in ordine al contenuto dell’atto costitutivo del condominio”.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale i resistenti (ad eccezione di S.T.) avevano denunciato violazione dell’art. 872 c.c. per avere la corte di appello scisso i due momenti dell’acquisto del diritto reale sul posto macchina (individuato alla data della stipula del contratto di compravendita) e del concreto godimento di tale posto macchina (indicato all’atto del “pagamento del prezzo sullo spazio parcheggio”). La pronuncia di legittimità chiarisce che “conformemente a quanto in proposito questa Corte ha avuto modo di affermare, l’esecuzione del contratto nullo per violazione della norma imperativa urbanistica della L. n. 765 del 1967, art. 18, essendo elusiva del vincolo di destinazione al quale è sottoposta l’area di parcheggio, è causa di danno ingiusto, risarcibile ai sensi dell’art. 872 c.c., comma 2, per coloro che di questa non abbiano potuto fare uso pur avendone il diritto (in tali sensi, tra le tante, sentenze 29/7/2008 n. 20563; 4/2/2000 n. 1248; 27/12/1994 n.11188). Ciò posto va evidenziato che la corte di appello si è posta in netto ed insanabile contrasto con i seguenti principi più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità e che il Collegio condivide e fa propri: – in tema di spazi riservati a parcheggio secondo quanto prescrive, per le nuove costruzioni, la L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, il riconoscimento in via giudiziaria del diritto dei proprietari acquirenti degli appartamenti dell’immobile di usufruire dell’area di parcheggio nonostante la riserva di proprietà a favore dell’alienante, originario proprietario dell’edificio, non presuppone nè è condizionato al previo accordo sulla misura della integrazione del corrispettivo della vendita degli appartamenti, nè all’accertamento giudiziale di tale integrazione, che può essere anche successivo ed indipendente dal predetto riconoscimento (sentenza 28/5/1993 n. 5979); – in tema di contratto di compravendita di immobili cui sia stata illegittimamente sottratta la superficie destinata “ex lege” ad area di parcheggio, l’integrazione del contratto di compravendita parzialmente nullo – che si attua mediante il riconoscimento del diritto d’uso in favore dell’acquirente, ed il corrispondente riconoscimento del diritto al corrispettivo in favore dell’alienante – avviene, quanto, in particolare, al riconoscimento del corrispettivo, “ope legis” quanto all”an”, ed “ope iudicis” con riferimento al “quantum” (ove sorga contestazione sul soggetto titolare dell’attribuzione ovvero sull’ammontare della liquidazione), con la conseguenza che, in quest’ultimo caso, il riequilibrio “ope iudicis” del corrispettivo originariamente pattuito ben può avvenire in un separato giudizio (sentenza 18/4/2000 n. 4977); – in tema di aree destinate a parcheggio interne o circostanti ai fabbricati, e in presenza de vincolo di natura pubblicistica imposto dalla L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies – che riserva l’uso diretto dei relativi spazi alle persone che stabilmente occupano le singole unità immobiliari dei fabbricati di nuova costruzione – deve escludersi che solo l’offerta del corrispettivo da parte dell’acquirente ai venditore determini l’obbligo di quest’ultimo di cedere il compossesso delle aree in questione. Nessuna traccia, infatti, esiste nella norma “de qua”, di un preteso obbligo dell’acquirente di attivarsi offrendo un corrispettivo per la cessione, quale condizione per l’insorgenza dell’obbligo in capo al venditore di consentire il diritto di uso di cui si tratta (sentenza citata 29/7/2008 n. 20563). E’ quindi errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un danno per il mancato godimento dello spazio destinato a parcheggio “sino a quando non sarà corrisposta la relativa integrazione del prezzo””. La Corte d’appello di Catania, in qualità di giudice del rinvio, con sentenza depositata il 2/10/2012, decidendo sull’appello di A. e D.M.T., R. vedova D., + ALTRI OMESSI

Avverso quest’ultima sentenza insorgono con un nuovo ricorso per cassazione, corredato da cinque censure, D.A., L.O.R. e L.M.L..

Resistono con controricorso S.T., + ALTRI OMESSI

All’approssimarsi dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con la censura ci si duole del capo della statuizione con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Patti, che, sul punto era stata annullata dalla sentenza emessa dalla Corte d’appello di Messina, la quale aveva condannato i convenuti a risarcire il danno per il mancato uso del posto auto.

Assumono i ricorrenti che, al contrario di quanto affermato nella sentenza di rinvio, una tale conferma non risultava imposta dalla statuizione di legittimità. Secondo costoro “La Corte d’appello avrebbe dovuto effettuare tutte le valutazioni ed accertamenti in merito alla sussistenza della prova, da parte degli istanti, in ordine al lamentato danno, anche in considerazione delle puntuali contestazioni formulate, sul punto, nell’atto di riassunzione”.

Invero, secondo i ricorrenti, la Cassazione aveva annullato il capo della statuizione “solo nella parte in cui essa ha svincolato la sussistenza di un danno per il mancato godimento dello spazio destinato a parcheggio alla corresponsione dell’integrazione del prezzo”. Con la conseguenza che i vantati danni non avrebbero potuto essere sottratti all’onere della prova in ordine alla loro reale sussistenza. La Corte d’appello di Catania, in funzione di giudice del rinvio, pertanto, era incorsa in violazione dell’art. 384 c.p.c..

2. Con il secondo motivo i ricorrenti allegano sussistenza del vizio di omesso esame su un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Travisando il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità, il Giudice del rinvio aveva omesso di considerare che la controparte non aveva fornito prova alcuna del danno di cui si è detto nel motivo precedente, nel mentre ad una tale omissione non si sarebbe potuto porre rimedio, così come invece aveva fatto il Tribunale, ricorrendo alla CTU.

3. I primi due motivi, scrutinati unitariamente a cagione dell’intima compenetrazione fra essi, risultano infondati.

La questione oggi riproposta con il ricorso risulta essere stata risolta nel senso avversato dalla intervenuta sentenza di legittimità, la quale ha espressamente richiamato la giurisprudenza formatasi in materia, la quale ha da tempo chiarito che, come ripreso dalla predetta sentenza, che ha annullato la primigenia sentenza d’appello, “l’esecuzione del contratto nullo per violazione della norma imperativa urbanistica della L. n. 765 del 1967, art. 18, essendo elusiva del vincolo di destinazione al quale è sottoposta l’area di parcheggio, e causa di danno ingiusto, risarcibile ai sensi dell’art. 872 c.c., comma 2, per coloro che di questa non abbiano potuto fare uso pur avendone il diritto (in tali sensi, tra le tante, sentenze 2977/2008, n. 20563; 4/2/2000 n. 1248; 27/12/1994, 11188)”.

In ragione di ciò, la statuizione del Giudice di rinvio si è attenuta al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, in conformità dell’art. 384 c.p.c.

3.1. In disparte, peraltro, va chiarito che la configurazione, in un simile caso di una ipotesi di danno in re ipsa è conforme all’interpretazione prevalente maturata in sede di legittimità, laddove venga denunziato un pregiudizio derivante dall’ingiusta condotta altrui, perimetrata o meno all’interno di un negozio giuridico, che abbia precluso il godimento di un bene immobile (cfr Sez. 2, n. 19215, 28/9/2016, Rv. 641289; Sez. 3, n. 16670, 9/8/2016, Rv. 641485; Sez. 2, n. 20823, 15/10/2015, Rv. 636674; di recente si annovera un solo precedente massimato non conforme: Sez. 3, n. 15111, 17/6/2013, Rv. 626875, che non ha trovato conferme successive).

3.2. Infine, pur vero che la presunzione in parola non libera la parte dall’onere di allegare il fatto da cui discende il predetto pregiudizio (Sez. 6-3 n. 25898, 15/12/2016, Rv. 642400), tuttavia, non si registra alcun omesso esame su un punto controverso e decisivo, in quanto il Giudice del rinvio si è riportato, come era suo potere, alle acquisizioni di primo grado, ed in particolare alle risultanze della CTU, la quale non ha costituito, siccome deducono i ricorrenti, fonte impropria di prova, ma ha contribuito a quantificare il danno, proprio sulla base delle allegazioni dei danneggiati.

4. Con il terzo motivo il ricorso deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Secondo i ricorrenti la Corte d’appello di Catania aveva omesso di riesaminare la domanda, avanzata in primo grado, richiamata nell’atto di riassunzione, con la quale era stata richiesta la condanna dei convenuti alla “integrazione del prezzo, con gli interessi… richiesta quantificata e liquidata dalla data della sentenza del Tribunale di Patti del 5/12/2002 n. 3276 (…) da rivalutare dal 5/12/2002 oltre interessi sino al soddisfo”. Essendosi, inoltre, precisato che il risarcimento del danno avrebbe dovuto comunque essere limitato sino alla sentenza del Tribunale, stante che da quel momento gli acquirenti erano tenuti a pagare l’integrazione del prezzo, onde poter usufruire dei posti auto.

4.1. La censura è inammissibile.

Trattasi di doglianza che non può essere esaminata in quanto esuberante rispetto al residuo caput decidendi sul quale si esercita la giurisdizione del giudice del rinvio. Come fin troppo noto il giudizio di rinvio ha natura vincolata o, se si vuole, chiusa (ove si ponga l’attenzione ai limiti istruttori), nel senso che esso investe solo e soltanto le questioni rimessegli dalla Cassazione, nel resto valendo la preclusione del giudicato interno, la quale copre non solo quanto espressamente deciso in sede di legittimità, ma anche quanto presupposto e quanto deducibile (cfr, fra le tante, in punto di giudicato interno, Sez. 1, n. 20234, 7/10/2016, Rv. 641843; Sez. 1, n. 2411, 8/2/2016, Rv. 638507; Sez. 1, n. 16171, 30/7/2015, Rv. 636345; e, in punto di risvolti istruttori, Sez. 5, n. 19424, 30/9/2015, Rv. 636813).

5. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano una ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Premettono gli esponenti che nell’atto di riassunzione era stato precisato che con il primo motivo di ricorso gli appellanti avevano censurato la sentenza della Corte locale in ordine alt regolamento delle spese e poichè la Corte di cassazione aveva ritenuto assorbito il suddetto motivo, “gli appellati vanno condannati alla restituzione delle spese giudiziali, che i signori D.- L. sono stati costretti a pagare in virtù ed esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti e della Corte di appello di Messina, nella misura di Euro 43.447,62, con rivalutazione dei singoli esborsi sino al soddisfo”. Invece la Corte d’appello etnea si era limitata a condannare la parte soccombente, nella specie la sola S.T., al pagamento in favore degli attori ricorrenti, delle spese di lite relative ai vari gradi del giudizio, mentre nulla era stato statuito a riguardo della specifica richiesta sopra riportata. Poichè con l’atto di riassunzione era stata espressamente richiesta la pronuncia sul punto, ne era rimasto violato l’art. 112 c.p.c., a cagione del omissione.

5.1. Anche questa censura è inammissibile.

I ricorrenti mostrano di confondere il contenuto del primo motivo di ricorso, a suo tempo avanzato contro la sentenza d’appello, con il quale, secondo quel che riportano gli stessi ricorrenti, era stata censurata “la sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360c.p.c., nn. 3 e 4, omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, con il diritto a ripetere quanto pagato (che, nella specie, viene quantificato in Euro 43.447,62) in forza di regolamento delle spese di causa modificato dal giudice d’appello.

Un tale diritto al rimborso, certamente azionabile davanti al giudice d’appello (Sez. 1, n. 11491, 16/5/2016, Rv. 590956) e, ricorrendone i presupposti, anche al giudice del rinvio (Sez. L., n. 7978, 2/4/2013, Rv. 625773), non può proporsi per la prima volta in sede di legittimità.

6. Con il quinto ed ultimo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 111 c.p.c., art. 2909 c.c., L. n. 765 del 1967, art. 18.

Secondo i ricorrenti la Corte d’appello di Catania, pronunciando il difetto di legittimazione passiva di F.S.P., Z.S. e Lo.An., aveva errato, dovendosi ribadire “per quanto concerne la posizione di Lo.An., (che) nell’atto di vendita del 16/11/2001 in notaio Gi. di (OMISSIS) trascritto al n. (OMISSIS), le parti hanno espressamente richiamato la causa n. 753/85 del Tribunale di Patti relativa ai posti auto facendone propri gli effetti utili ed onerosi (…) Per quanto riguarda la posizione di F.A., quest’ultimo ha acquistato da Ra.An. in data (OMISSIS), l’appartamento che era di proprietà di D.S., a seguito di atto di permuta del (OMISSIS) richiamato nell’atto di acquisto del (OMISSIS), precisandosi che tale acquisto comportava l’accettazione con ogni annesso e connesso nello stato di fatto di diritto in cui attualmente si trova”. Ciò premesso le vocazioni in giudizio avrebbero dovuto essere considerate legittime.

6.1. Il motivo è destituito di giuridico fondamento.

Riprendendo quanto più sopra esposto deve ribadirsi che la natura del giudizio di rinvio non consente la presenza in giudizio di soggetti ulteriori rispetto a quelli cristallizzati con la sentenza d’appello impugnata. Peraltro, salvo la ristretta ipotesi di cui all’art. 344 c.p.c., in appello non è ammesso l’intervento di terzi.

Le spese legali seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, della sua natura e delle attività svolte, le stesse vanno liquidate siccome in dispositivo in favore del resistente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dei resistenti, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA