Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11577 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

La Veggia s.r.l. in concordato preventivo, in persona del legale

rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, al viale Regina

Margherita n. 262/264, presso lo studio dell’avv. Taverna Salvatore,

dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia delle Entrate, in

persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia e Romagna n. 92/2007/21 depositata il

14/9/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 25/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da La Veggia s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Reggio Emilia n. 33/3/06 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di irrogazione sanzioni IVA 2004.

La CTR, con riferimento alla domanda tendente ad ottenere la riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate, rilevava che il beneficio non poteva essere concesso stante il mancato pagamento dell’imposta e degli interessi; osservava inoltre che tale mancato pagamento non poteva trovare giustificazione nella sopravvenuta procedura concorsuale. Il ricorso proposto dalla contribuente si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 24/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo e secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 168, comma 1 e insufficiente motivazione circa un fatto controverso. L’inadempimento della società troverebbe giustificazione nel disposto dell’articolo citato.

Inammissibili sono le censure di violazione di legge in quanto i quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., sono privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Inoltre va osservato che il quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. U, Sentenza n. 20360 del 28/09/2007); di talchè il mancato riferimento alla data di presentazione della domanda di cui alla L. Fall., art. 187, rende irrilevante il quesito proposto, anche alla luce della giurisprudenza citata dalla ricorrente (Cass. 24071 del 10/11/2006; Cass. 15/6/2001, n. 8118;

secondo cui, dalla natura sanzionatoria delle soprattasse consegue la loro inapplicabilità quando il mancato pagamento dell’imposta, al quale esse siano collegate, derivi da una precisa disposizione di legge, come quella dettata dalla L. Fall., art. 168, comma 1, secondo la quale, dalla data di presentazione del ricorso, ai creditori dell’imprenditore commerciale ammesso alla procedura è impedito l’esercizio o la prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore, sicchè l’adempimento del dovere di non eseguire pagamenti al di fuori del concorso rende non illegittimo il comportamento tenuto dal debitore, il quale resta indenne, qualora il rapporto riguardi l’amministrazione finanziaria, dalle soprattasse – sanzioni ad esso inflitte in via amministrativa).

Inammissibile è il terzo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 54 bis e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, insufficiente motivazione circa un fatto controverso) in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

1 quesiti proposti dal ricorrente, in definitiva, non si riportano al paradigma logico della formulazione del quesito da parte del difensore, come precisato dalle soprariportate pronunce di questa Corte. La novità introdotta dalla riforma di cui al D.L. n. 40 del 2006, ha invero lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, consistente nella imposizione al patrocinante in cassazione dell’obbligo di sottoporre alla Corte – in forma di interpello conclusivo della illustrazione del motivo – la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

Inammissibili sono le censure relative al vizio di motivazione in quanto prive di adeguate argomentazioni nonchè di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dalla ricorrente con propria memoria.

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 6.500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 6.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA