Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11577 del 03/05/2021

Cassazione civile sez. I, 03/05/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 03/05/2021), n.11577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7161/2019 proposto da:

D.M.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Schera,

per delega in calce al ricorso per cassazione, ed elettivamente

domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di TORINO n. 300/2019 depositato in

data 14 gennaio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

3/12/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 14 gennaio 2019, il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso proposto da D.M.L., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Il Tribunale ha ritenuto che il racconto del richiedente non era credibile e che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, tenuto conto della inverosimiglianza del racconto e che il richiedente non aveva indicato alcun atto intimidatorio posto in essere per le ragioni tipizzate dalla norma applicabile; che non vi era una condizione riconducibile al concetto di serio motivo umanitario e che l’attività lavorativa riguardava un brevissimo periodo di lavoro, da (OMISSIS) e prevedeva una bassa retribuzione; che, in relazione al progetto formativo, anch’esso molto breve, non erano state depositate le relative buste paghe.

3. D.M.L. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato ad un unico motivo.

4. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per manifesta illogicità e carenza della motivazione; lamenta che il Collegio si era “limitato ad indicare quanto già deciso dalla Commissione territoriale senza considerare la situazione attuale del ricorrente sul territorio nazionale e l’evolversi dei conflitti armati che ad oggi piegano il paese di provenienza del ricorrente”; oppone che le valutazioni del Tribunale erano “infondate e di poco approfondimento”; rileva che del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non postulava la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per l’incolumità del richiedente; richiama, poi, la situazione del proprio paese di provenienza, evidenziando attacchi da parte di gruppi terroristici e le violazioni sistematiche dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini.

1.1 Il motivo è inammissibile per l’assoluta genericità di formulazione che non si confronta in alcun modo con l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato e per l’assoluta mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi, nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass., 24 aprile 2018, n. 10072).

2. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2021

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