Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11576 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

B.V.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Liguria n. 83/2007/03 depositata il 30/7/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 25/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da B.V. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Imperia n. 81/01/2006 che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di irrogazione di sanzioni per impiego di lavoratori irregolari.

Il ricorso proposto dal Comune si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 24/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume il difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine alla questione in esame.

La censura è fondata alla luce del principio affermato da questa Corte Sez. U, Sentenza n. 15846 del 07/07/2009) secondo cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 (come sostituito dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari, anche quando conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura fiscale, deve escludersi la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’irrogazione delle sanzioni previste dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, per omessa registrazione del lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie, con la conseguente devoluzione di tali controversie alla giurisdizione ordinaria.

Quanto sopra ha effetto assorbente in ordine alle ulteriori censure.

Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine alla presente controversia con conseguente cassazione della pronuncia impugnata.

Le incertezze giurisprudenziali sul punto giustificano la compensazione delle spese del giudizio di merito e la pronuncia di irripetibilità di quelle del giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine alla presente controversia, cassa la pronuncia impugnata, compensando tra le parti le spese del giudizio di merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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