Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11576 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 11/05/2017, (ud. 17/01/2017, dep.11/05/2017),  n. 11576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25073-2013 proposto da:

R.A., (OMISSIS), e S.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA F DE LUCIA 15, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA MIGLIORE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONIO ANNUNZIATA;

– ricorrenti –

contro

CURATELA FALLIMENTO “(OMISSIS) SAS”, nonchè della socia

accomandataria S.R. in proprio, P.I. (OMISSIS) in persona

del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA P.zza

CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURIZIO MAIELLO;

– controricorrenti –

e contro

UNICREDIT BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

e UGC BANCA UNICREDITO GESTIONE CREDITI SPA in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1867/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito l’Avvocato DI NICCO Ivan G. con delega depositata in udienza

dell’Avvocato ANNUNZIATA Antonio, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per la cassazione e

decisione in merito.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – S.V. ha convenuto, con atto notificato nel giugno 1993, innanzi al tribunale di Napoli la sorella S.R. per ottenere una sentenza ex art. 2932 C.C. dichiarando sussistere tra essi un contratto preliminare del (OMISSIS), ineseguito, di trasferimento di diritti immobiliari. Nella contumacia della convenuta, è intervenuta volontariamente la s.p.a. Credito Italiano, affermando di essere creditrice della S. e chiedendo, anche in via surrogatoria, dichiararsi la inefficacia ex art. 2901 C.C.o la simulazione del preliminare.

2. – Con la sentenza di primo grado il tribunale ha ammesso l’intervento volontario e rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, per non essere stata fornita prova del preliminare di vendita medesimo, ordinando al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva, con integrale compensazione fra le parti delle spese di causa.

3. – Adita su appello principale di S.V. e di S.R. (benchè – cfr. infra – nel frattempo dichiarata fallita) e su appello incidentale della s.p.a. Unicredito Italiano (già Credito Italiano), la corte d’appello di Napoli ha con sentenza dichiarato la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di S.R., alla quale non era stata notificata la comparsa di intervento della banca, e ha disposto la rimessione della causa dinanzi al primo giudice.

4. – Riassunto il giudizio da S.V. innanzi al tribunale di Napoli, nella contumacia di S.R. e in presenza della s.p.a. interventrice, il GOA del tribunale predetto ha accolto la domanda proposta ex art. 2932 c.c. dal S. disponendo il trasferimento in favore dell’attore dei 7/18 della nuda proprietà dell’appartamento sito in (OMISSIS), e dell’appezzamento di terreno di are 30 sito in (OMISSIS); ha dichiarato prescritta la domanda di revoca e rigettato la domanda di simulazione dell’interventrice; ha condannato quest’ultima al pagamento delle spese processuali in favore dell’attore e compensato fra le altre parti le dette spese.

5. – Avverso tale sentenza ha proposto appello il fallimento della “(OMISSIS). s.a.s.” e della socia accomandataria S.R., deducendo che il fallimento era stato dichiarato con sentenza del 9 novembre 1994, trascritta nel novembre 1995, e che alla curatela non era stato mai notificato alcun atto del giudizio; il curatore, avvalendosi della facoltà prevista dalla L. Fall., art. 72, comma 4, aveva inviato il 10 gennaio 2005 una raccomandata al S., comunicando formalmente la volontà della procedura di recedere ad nutum dal contratto preliminare di vendita. In relazione a ciò la curatela appellante ha chiesto: – dichiararsi la risoluzione del detto preliminare, asseritamente esistente, stante la dichiarazione di cui alla L. Fall., art. 72, comma 4 cit.;-rigettarsi comunque la domanda del S. dichiarandosi, in ogni caso, l’inopponibilità alla massa fallimentare del preliminare stesso, in quanto privo di data certa anteriore al fallimento. Sulla resistenza di S.V., si sono costituite in appello Unicredit Banca s.p.a., nuova denominazione della s.p.a. Credito Italiano, nonchè la s.r.l. Eris Finance, cessionaria dei crediti dell’Unicredit Banca, che ha agito tramite la sua mandataria s.p.a. UGC Banca-Unicredito Gestione Crediti, chiedendo l’estromissione della banca cedente e, nel merito, aderendo all’appello della curatela e chiedendo accogliersi lo stesso.

6. – Interrotto e poi riassunto il giudizio per la morte di S.V., in luogo del quale si sono costituiti gli eredi R.A. e S.G., la corte d’appello di Napoli ha, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza di prime cure che aveva disposto il trasferimento, dichiarato lo scioglimento del contratto preliminare.

7. – Secondo tale sentenza, è rilevante ai fini della decisione che, alla stregua della L. Fall., art. 72 vigente al 10 giugno 2005, epoca della lettera raccomandata inviata dalla curatela, nel caso di fallimento del venditore, qualora la cosa venduta non fosse ancora passata in proprietà del compratore, il curatore avesse la facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto. Di tale facoltà, esercitabile fino all’avvenuto trasferimento del bene, poteva, nel caso di specie, avvalersi la curatela fino al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., a prescindere dall’avvenuta trascrizione della domanda giudiziale prima della dichiarazione di fallimento del promittente venditore. Secondo la corte d’appello, l’esercizio da parte del curatore della facoltà di scioglimento dal contratto non era impedito neanche dalla circostanza che fosse già avvenuto il pagamento del prezzo e l’immissione del promittente acquirente nel possesso del bene, trattandosi di effetti soltanto prodromici ed anticipatori dell’assetto degli interessi, ma non realizzatori di un effetto traslativo.

8. – Per la cassazione della sentenza propongono ricorso R.A. e S.G., eredi di S.V., sulla base di due motivi illustrati da memoria. La curatela del fallimento della “(OMISSIS). s.a.s.” resiste con controricorso. La Unicredit Banca s.p.a. e la U.G.C. Banca Unicredito Gestione Crediti s.p.a. non svolgono difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 45 e art. 72, comma 4, e art. 2932 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la corte d’appello erroneamente ritenuto che la facoltà di scioglimento dal contratto preliminare potesse essere esercitata dal curatore fino al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. a prescindere dall’avvenuta trascrizione della domanda giudiziale prima della dichiarazione di fallimento del promittente venditore, senza considerare che, una volta trascritta la sentenza ex art. 2932 c.c., gli effetti della pubblicità retroagiscono alla data di trascrizione della domanda, la quale assolve ad una funzione prenotativa degli effetti prodotti dalla sentenza in termini di opponibilità ai terzi. Al riguardo, i ricorrenti richiamano come applicabile al caso l’orientamento – invece dichiarato inapplicabile dalla corte d’appello – espresso da questa corte a sezioni unite, sia pure in un caso di permuta, con il precedente del 7 luglio 2004, n. 12505.

2. – Il motivo è fondato. Invero, in virtù di ripensamento giurisprudenziale anche alla luce del precedente del 2004 invocato dai ricorrenti, le sezioni unite di questa corte (n. 18131 del 16/09/2015) hanno statuito che il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dela L. Fall., art. 72 (anche nel testo applicabile alla presente controversia ratione temporis) con effetto verso il promissario acquirente, ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c., sempre che la domanda stessa sia accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell’art. 2652 c.c., n. 2, la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.

La decisione è stata anche successivamente ribadita (v. ad es. Cass. n. 25799 del 22/12/2015, n. 4734 del 10/3/2016, n. 6920 dell’8/4/2016 e n. 17627 del 5/9/2016).

3. – La decisione delle sezioni unite si fa carico di chiarire gli sviluppi applicativi, rilevanti per il caso ora esaminato, specificando che:

– la “la domanda ex art. 2932 c.c. – trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese – non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare”; essa, infatti, “impedisce” soltanto “di recedere con effetti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto”, a condizione che – come detto – “la sentenza” (“rectius”, la domanda) “(sia) accolta e… (la sentenza) trascritta a sua volta”, ciò in armonia con “l’effetto prenotativo che attua la trascrizione della domanda ex art. 2652 c.c., n. 2, il cui meccanismo pubblicitario si articola in due momenti: quello iniziale, costituito dalla trascrizione della domanda giudiziale e quello finale, rappresentato dalla trascrizione della sentenza di accoglimento”;

– “il giudice, pertanto, può senz’altro accogliere la domanda (ex art. 2932 c.c.) pur a fronte della scelta del curatore di recedere dal contratto: con una sentenza che, a norma dell’art. 2652 c.c., n. 2, se trascritta, retroagisce alla trascrizione della domanda stessa e sottrae, in modo opponibile al curatore, il bene dalla massa attiva del fallimento”;

– “diversamente, se la domanda trascritta non viene accolta, l’effetto prenotativo della trascrizione della domanda cessa, con la conseguente opponibilità all’attore della sentenza dichiarativa di fallimento rendendo, in tal modo, efficace, nei suoi confronti, la scelta del curatore di sciogliersi dal rapporto”.

In definitiva, il giudice – valutata con il rigore necessario la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo a contrarre, sia in relazione alle peculiarità delle situazioni concrete, posto il potenziale detrimento verso il ceto creditorio di una trascrizione di un preliminare in situazioni di decozione pre-fallimentare ma prima della iscrizione della sentenza di fallimento, sia in relazione alla cennata disciplina concorsuale – governa con l’unica sentenza sia l’esito della domanda ex art. 2932 c.c.sia lo scioglimento del curatore dal rapporto, in una con i risvolti pubblicitari della fattispecie concreta.

4. – Ne deriva che il motivo va accolto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ad esso, e con rinvio alla corte d’appello di Napoli, in diversa sezione, la quale – applicando l’anzidetto principio di diritto – si rideterminerà alla luce di esso, e sulla base delle prove e dei documenti dedotti e prodotti, in ordine sia alla domanda ex art. 2932 c.c. sia allo scioglimento del curatore dal rapporto, in una con le domande ed eccezioni ancora rilevanti di tutte le parti, incluse le entità bancarie interventrici, e con i risvolti pubblicitari della fattispecie concreta.

5. – Il secondo motivo – con cui i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 45 e art. 72, comma 4, in relazione agli artt. 2932 e 2952 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la corte d’appello considerato che, nel caso in cui uno dei contraenti abbia compiutamente eseguito la propria prestazione, non potrebbe parlarsi di contratto pendente, con la conseguenza che non potrebbero venire in rilievo le disposizioni di cui alla L. Fall., art. 72 – è assorbito nell’accoglimento del primo motivo.

6. – Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla corte d’appello di Napoli in diversa sezione.

Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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