Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11576 del 06/06/2016

Cassazione civile sez. I, 06/06/2016, (ud. 23/02/2016, dep. 06/06/2016), n.11576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a., elett.te Ud. 23/02/16

dom.ta in Roma, via Francesco Orestano 21, presso lo studio

dell’avv. Fabio Pontesilli, che la rappresenta e difende con l’avv.

Andrea Bartalena, per mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno s.p.a., elettivamente

domiciliata in Roma, Foro Traiano 1/A, presso lo studio degli

avv.ti Verusio e Cosmelli, rappresentata e difesa dall’avv.

Stefano Borsacchi per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Unicredit s.p.a., incorporante Unicredit Banca s.p.a. e

Unicredit Corporate Banking, elettivamente domiciliata in Roma,

via San Nicola da Tolentino 67, presso lo studio dell’avv. Paolo

Pototsching che la rappresenta e difende, con l’avv. Paolo

Quattrocchi per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 549/09 della Corte di appello di Firenze,

emessa il 2 aprile 2009 e depositata il 23 aprile 2009, n. R.G.

1764/2004;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale dott. CERONI Francesca, che ha concluso per

l’improcedibilità, l’inammissibilità o, in subordine, per il

rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1. Fra le società Siry Chamon Impianti s.p.a. e Chian Technical Import Export Corporation di (OMISSIS) era intercorso un contratto, per la costruzione in (OMISSIS) di un impianto industriale destinato alla produzione di anidride solforosa. Per la regolare esecuzione del contratto il Credito Italiano (ora Unicredit s.p.a.) rilasciò alla committente un performance bond tramite la Bank of China fino alla concorrenza di 480.000.000 di yen giapponesi controgarantiti allo stesso modo nei confronti della banca cinese. Il performance bond era anche contro garantito, per il 50% dell’ammontare, dalla Zurigo Assicurazioni, in seguito alla stipulazione da parte del Credito Italiano, in data 8 febbraio 1994, di una polizza fideiussoria.

2. Contemporaneamente, in data 11 aprile 1994, il Credito Italiano stipulò una convenzione interbancaria con la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno s.p.a., la Cassa di Risparmio di San Miniato, il Monte dei Paschi di Siena e la Banca di Roma. La convenzione aveva ad oggetto la ripartizione dei rischi derivanti dalla garanzia a prima richiesta prestata dal Credito Italiano a favore della Chian Technical Import Export Corporation di (OMISSIS), per la regolare esecuzione del contratto ed era intesa a ripartire secondo le rispettive quote (le due Casse di Risparmio avevano assunto ciascuna una quota pari al 33%) i rischi e i benefici derivanti dalle garanzie come sopra prestate.

3. Sulla base di tale convenzione il Credito Italiano, che aveva assunto nella convenzione il ruolo di capofila, aveva informato, in data 29 settembre 1999, le altre banche dell’avvenuta escussione della garanzia da parte della Bank of China e delle iniziative giudiziarie di Siry Chamon Impianti s.p.a. intese a paralizzare l’escussione. Successivamente, il 5 ottobre 1999, aveva comunicato di aver provveduto, in seguito al rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla Siry Chamon Impianti s.p.a., al pagamento della somma richiesta dalla Bank of China e aveva richiesto quindi alle società partecipanti alla convenzione la ripetizione di quanto versato.

4. A seguito di tale richiesta di ripetizione Banca di Roma e Monte dei Paschi di Siena avevano provveduto al pagamento delle loro quote di debito mentre le due Casse di Risparmio avevano, da un lato, eccepito l’inadempimento degli obblighi assunti dal Credito Italiano con la convenzione e dall’altro avevano dichiarato di essere disposte al pagamento previo adempimento dell’obbligazione fideiussoria da parte della Zurigo e previa escussione della garanzia gravante sulla cessionaria del pacchetto azionario della Siry Chamon Impianti s.p.a.

Rilevato che:

5. Il Credito Italiano, in seguito a tale posizione assunta dalle due Casse di Risparmio, le ha convenute in giudizio davanti al Tribunale di Livorno chiedendone la condanna al pagamento delle quote di 2.722.874.673 di lire dovute da entrambe in base alla convenzione interbancaria.

6. Si sono costituite le due Casse di Risparmio e hanno eccepito la illegittima modifica, da parte del Credito Italiano, delle condizioni di rischio, in seguito alla non comunicata sostituzione della garanzia diretta a favore della committente cinese, prevista dalla convenzione, con un performance bond emesso dalla Bank of China e dalla controgaranzia assunta dal Credito Italiano. Inoltre hanno eccepito che il Credito, violando gli obblighi di capofila, aveva stipulato il contratto di assicurazione con la Zurigo Assicurazioni s.p.a. senza menzionare gli accordi vigenti con le altre banche con la conseguenza che la Zurigo Ass.ni pretendeva di limitare l’indennizzo alla sola Unicredit. Le convenute hanno imputato altresì alla controparte di non aver tempestivamente avvisato il debitore principale della richiesta di escussione e di non aver rifiutato il pagamento nonostante la richiesta di Bank of China apparisse fraudolenta, dato che le parti del contratto di appalto avevano sottoscritto il 16 dicembre 1997 un acceptance certificate dei lavori eseguiti. Hanno chiesto pertanto il rigetto della domanda e la sospensione del giudizio all’esito di quello proposto davanti al Tribunale di Milano da Zurigo Assicurazioni s.p.a. contro il Credito Italiano e Siry Chamon Impianti s.p.a.

7. Il Tribunale di Livorno, con sentenza del 19 agosto 2003, ha accolto parzialmente la domanda ritenendo che la capofila Unicredit (già Credito Italiano) non fosse negligente nell’esecuzione del mandato, adempiuto mediante controgaranzia al performance bond di Bank of China, e ciò sia con riferimento agli obblighi informativi assunti con la convenzione, sia con riferimento alla polizza assicurativa emessa dalla Zurigo Assicurazioni senza alcun riferimento alla convenzione interna e quindi idonea a garantire, nella misura del 50%, anche la proporzionale quota di debito delle convenute che ha condannato al pagamento dell’importo richiesto da Unicredit ridotto nei limiti di quanto effettivamente pagato.

8. La Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo infondata la doglianza relativa alla mancata prova, eccepita peraltro tardivamente dalle appellanti Casse di Risparmio, dell’avvenuto pagamento, da parte del Credito Italiano, dol performance bond emesso dalla Bank of China. Ha ritenuto la Corte di appello che potesse considerarsi perfettamente noto alle Casse di risparmio il contenuto delle obbligazioni assunte da Unicredit nei confronti della banca cinese e della Zurigo Assicurazioni. Ha ritenuto, in ogni caso, insussistente il denunciato aggravamento delle condizioni del rischio e non esperibile l’eccezione di dolo generale per difetto di prova della escussione fraudolenta della garanzia.

9. Avverso la sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione le due banche soccombenti.

10. Si difende con controricorso Unicredit.

11. Le parti depositano memorie difensive.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

12. Il primo ricorso della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno è affidato ad otto motivi.

13. Con il primo motivo si deduce motivazione insufficiente e/o contraddittoria su un fatto controverso e decisivo quale l’avvenuto pagamento da parte di Unicredit di quanto richiesto da Bank of China. La ricorrente ritiene esistente un vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove ha affermato che l’avvenuto pagamento, da parte della capofila, in favore della banca garante, della somma portata dalla garanzia (performance bond) è dimostrato dal riconoscimento operato dalla Cassa di Risparmio di Pisa in una propria memoria difensiva. La ricorrente contesta che mai un tale, peraltro inesistente, “riconoscimento” avrebbe potuto essere valutato come una confessione giudiziale. Secondo la Cassa di risparmio ricorrente inoltre la circostanza dell’avvenuto pagamento del performance bond, rappresentando il fatto costitutivo del diritto azionato, doveva essere allegato e provato da Unicredit quale prova della sua legittimazione e non considerato alla stregua di una circostanza presupposta estranea al thema probandum in forza del principio di non contestazione. Nè possono ritenersi opponibili, come ha fatto invece la Corte di appello, circostanze eventualmente accertate in altri giudizi cui la Cassa di risparmio è rimasta estranea.

14. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. laddove non ha deciso la controversia applicando il principio dell’onere della prova sull’avvenuto pagamento del performance bond. La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: “se la banca garante che, adducendo di aver effettuato il pagamento richiesto per l’escussione di un performance bond rilasciato a garanzia dell’escussione di un contratto di appalto, debba fornire la prova dell’eseguito pagamento per poter pretendere che le altre banche le corrispondano la parte di spettanza”.

15. Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità del secondo motivo per la formulazione del quesito non corrispondente alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis come esplicitate dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. 5, n. 3530 del 7 marzo 2012 secondo cui il quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale –

non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamene compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo). Nella specie, infatti, per quanto si dirà di seguito, non è affatto in contestazione l’applicazione del principio di cui all’art. 2697 c.c. sull’onere della prova e, pertanto, il quesito appare non pertinente al motivo di impugnazione.

16. Il primo motivo, il cui contenuto è intrinsecamente connesso a quello del secondo motivo, è infondato. La Corte di appello non ha affatto violato il principio generale dell’onere della prova proprio perchè ha ritenuto il pagamento del performance bond provato in base alla documentazione allegata da Unicredit (in particolare la copia della contabile di pagamento del 5 ottobre 1999 alla Bank of China del performance bond) e in base all’attivarsi dei meccanismi di garanzia, predisposti nella complessa operazione proprio al fine di consentire i tempestivi pagamenti e le conseguenti ripetizioni, nonchè in base alla successiva conferma in giudizio della ricorrenza dei presupposti per tale attivazione delle posizioni creditorie di Unicredit. Sul punto la motivazione della Corte di appello è quanto mai chiara e precisa e del tutto scevra da vizi di insufficienza o contraddittorietà. E’ quindi da considerare fuorviante l’affermazione per cui la Corte di appello avrebbe ritenuto la prova dell’avvenuto pagamento del performance bond sulla base di una inesistente confessione della ricorrente laddove ha invece rilevato che nessuna contestazione specifica è stata fatta valere nel corso del giudizio dalla Cassa di risparmio per smentire la prova del pagamento.

17. Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio di insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione con riferimento alla parte in cui la sentenza afferma che il contenuto della convenzione sottoscritta dalle banche non imponeva una garanzia diretta della capofila nei confronti dell’appaltante, ma consentiva il rilascio, da parte della capofila, di una controgaranzia in favore della Bank of China, garante diretta della stazione appaltante.

18. Il motivo attiene all’interpretazione della convenzione, profilo che investe la valutazione di merito riservata alla Corte di appello.

Non può pertanto che rilevarsi come l’interpretazione della convenzione è stata effettuata dalla Corte di appello nel rispetto dei canoni ermeneutici cui era tenuta. A fronte di tale corretto espletamento del compito interpretativo da parte del giudice di merito la ricorrente non chiarisce le ragioni su cui fonda il suo giudizio di incongruità della motivazione ma piuttosto contesta, riproponendo una riedizione del giudizio di merito, la plausibilità della interpretazione che ha portato la Corte di appello ad affermare la compatibilità della prestazione di controgaranzia con gli accordi sottoscritti dalle parti.

19. Con il quarto motivo si deduce vizio di insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato l’identità del contenuto della garanzia e della controgaranzia. In particolare la ricorrente contesta che l’interposizione della banca straniera non abbia comportato un aggravamento delle condizioni di rischio e che il rilascio diretto della garanzia non avrebbe evitato, nella specie, alcun aggravamento del rischio, per l’impossibilità, in concreto, di sollevare fondatamente l’eccezione di dolo generale.

20. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha compiuto una analisi approfondita e coerente del testo del contratto di fornitura e lo ha messo in rapporto con quello della convenzione, rilevando che il primo prevedeva esplicitamente il rilascio di un performance bond a favore del cliente tramite la Bank of China e il secondo attribuiva un mandato ampio che rimetteva alla discrezionalità della capofila la scelta delle modalità esecutive per il rilascio delle varie fideiussioni, attraverso la prestazione e l’utilizzazione di garanzie e controgaranzie. Al di là di questo, peraltro decisivo, rilievo della dizione testuale dei contratti, la Corte di appello ha messo in evidenza come il collegamento fra i due contratti non poteva che far ritenere nota, da parte delle banche partecipanti alla convenzione, la previsione, nel contratto di fornitura, della garanzia diretta da parte di Bank of China. Inoltre, secondo la Corte di appello, sia il comportamento precedente che quello successivo alla stipulazione della convenzione attesta la piena conoscenza e approvazione, da parte delle Casse di Risparmio, del meccanismo di garanzia, chiaramente esplicato nella relazione della Credit Merchant Bank s.p.a. del gennaio 1994, trasmessa dal Credito Italiano alle due Casse di risparmio, in vista della stipulazione della convenzione. Nessuna obiezione, ha rilevato la Corte di appello, fu mossa dalle Casse di risparmio, anche successivamente alla stipulazione della convenzione, specificamente al momento della comunicazione del rilascio della fideiussione per il tramite della Bank of China. Mentre, nel corso del rapporto convenzionale, fu regolarmente pagato dalle Casse di risparmio quanto di loro spettanza, per il periodo 1994-1999, relativamente alle commissioni richieste dalla Bank of China per 1′ emissione del performance bond. Da questa, ampiamente e logicamente motivata, ricognizione della adesione, da parte delle banche convenzionate, al modello di garanzia della esecuzione del contratto principale, deriva la irrilevanza delle censure relative alla maggior gravosità del sistema di garanzia messo in atto concretamente da Unicredit.

Peraltro, anche su questo punto, la Corte di appello ha fornito una adeguata motivazione facendo rilevare, sia con riferimento al contenuto del rapporto contrattuale pattuito da Unicredit con Bank of China, sia con riferimento al concreto svolgersi di tale rapporto, nel contesto della più ampia interrelazione con l’esecuzione del contratto di fornitura, che nessun aggravamento del rischio è venuta a imporsi alle Casse di risparmio per effetto della mancata assunzione da parte di Unicredit del ruolo di garante diretto dell’esecuzione del contratto principale. Infatti, ha rilevato la Corte di appello, da un lato, la previsione negoziale comportava la possibilità di opporre l’exceptio doli generalis anche da parte del controgarante, nei confronti del garante, in caso di escussione abusiva della garanzia da parte del beneficiario. E, d’altra parte, nel caso in esame, deve ritenersi pacifica l’assenza di una prova “liquida” e inconfutabile dell’abusività dell’escussione da parte del beneficiario.

21. Con il quinto motivo di ricorso si deduce insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza laddove ha affermato che la capofila aveva correttamente informato le altre banche aderenti alla convenzione che l’emissione della garanzia sarebbe avvenuta attraverso l’emissione di una controgaranzia in favore della banca straniera, la quale avrebbe direttamente emesso garanzia nei confronti della stazione appaltante.

22. Il motivo è infondato dato che la Corte di appello ha espressamente motivato sulla conoscenza delle modalità di emissione della garanzia (in particolare sulla conoscenza della relazione Credit Merchant Bank già citata) e sulla prova della comunicazione da parte di Unicredit della specifica garanzia prestata da Bank of China (lettere del 26 luglio e del 3 agosto 1994).

23. Con il sesto motivo si deduce insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza laddove ha ritenuto adempiuti gli obblighi informativi gravanti sulla capofila circa le modalità di esecuzione del mandato.

24. Il motivo è infondato. Va richiamato quanto si è detto riguardo al precedente motivo circa la motivazione della Corte di appello riferita a precise risultanze documentali che avrebbero dovuto comportare una specifica impugnazione, per revocazione, da parte delle ricorrenti. Inoltre non può non rilevarsi nuovamente la sottolineatura della motivazione in merito alla non credibilità della ipotesi di una mancata presa di visione e conoscenza della documentazione relativa al contratto da garantire e alle condizioni di emissione della garanzia da realizzare mediante performance bond della Bank of China. Sul punto va anche rilevato che la Corte di appello ha fatto riferimento della deposizione testimoniale B. secondo cui la trattativa preliminare della convenzione si realizzò mediante scambi di documentazione.

25. Con il settimo motivo si deduce violazione degli artt. 244 e 253 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto ammissibile e rilevante la deposizione del teste P.. La ricorrente ritiene che la violazione sia consistita nell’aver ammesso una prova priva di indicazioni specifiche e nell’aver interrogato i testimoni non su fatti attinenti al processo ma su valutazioni e giudizi. La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto “se l’art. 244 c.p.c. imponga alla parte l’indicazione specifica dei fatti e delle persone e l’art. 253 c.p.c. imponga al giudice di interrogare i testimoni sui fatti e se conseguentemente le due norme vietino al giudice di porre a fondamento della decisione una prova riguardante non fatti attinenti al processo ma valutazioni e giudizi”.

26. Il motivo è inammissibile per la inidoneità del quesito a rispondere ai requisiti di cui all’art. 366 c.p.c. per la sua astrattezza e per l’assenza nella ratio decidendi della sentenza impugnata di una interpretazione o applicazione normativa difforme rispetto alle norme del codice di rito richiamate, con formula ripetitiva, nel quesito. Il motivo è inoltre inammissibile perchè attinente a una contestazione di specificità del capitolato testimoniale che non risulta essere stata tempestivamente mossa dall’odierna ricorrente nel corso del giudizio di merito. Inoltre è inammissibile perchè non coglie la entità e il contenuto della rilevanza che la Corte di appello ha attribuito alla deposizione Poliak, consistita in una ricognizione dell’esperienza di un soggetto operante nel settore delle garanzie del commercio internazionale che la Corte ha ritenuto significativa solo in quanto confermativa di una prassi già nota all’esperienza giudiziaria e che è stata seguita anche nel caso in esame in sede di stipulazione contrattuale.

27. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce l’omessa motivazione circa il contenuto delle deposizioni Bu. e Br..

28. Il motivo è infondato. Il giudice non ha alcun onere di descrivere e valutare partitamente tutte le deposizioni testimoniali che, peraltro, come si è accennato, ha preso in esame e citato laddove le ha ritenute rilevanti, in quanto attestanti lo scambio di documentazione precedente alla conclusione della convenzione.

29. Il secondo ricorso proposto dalla Cassa di Risparmio di San Miniato è affidato a sette motivi e richiede un esame sintetico in quanto riproduttivo delle censure del precedente ricorso.

30. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione laddove è stato negato che il tenore della convenzione tra le banche fosse da interpretare come vincolante al rilascio di una garanzia diretta e comunque tale da non consentire la sostituzione della garanzia diretta con una controgaranzia.

31. Il motivo è infondato per le ragioni già espresse relativamente al terzo motivo del ricorso della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno. In particolare va rilevato che la Corte di appello ha reso una motivazione appagante sotto il profilo logico e esaustiva circa l’ampiezza della discrezionalità concessa dalla convenzione alla capofila nell’esecuzione del mandato, circa la non credibilità della mancata conoscenza, da parte delle banche aderenti alla convenzione, della clausola del contratto di fornitura relativa alla prestazione di garanzia, da effettuare attraverso performance bond emesso dalla Bank of China. Allo stesso modo appare pregnante la motivazione della decisione impugnata laddove evidenzia la conformità di quanto attuato da Unicredit alla prassi commerciale internazionale e alle informative rese attraverso lo scambio di documentazione preliminare alla convenzione.

32. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la modifica del tipo di garanzia sarebbe stata neutra rispetto alle obbligazioni della convenzione.

33. Il motivo è infondato per le ragioni già espresse relativamente al quarto motivo del ricorso della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno. In particolare deve ribadirsi la rilevanza e logicità della motivazione laddove ha rimarcato che il meccanismo di garanzia predisposto da Unicredit risponde alla prassi del commercio internazionale e non ha in concreto comportato aggravamenti delle condizioni di rischio a carico delle Casse di risparmio.

34. Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l’eccezione della mancata prova del pagamento della controgaranzia da parte della capofila.

35. Il motivo è infondato per le ragioni già espresse relativamente al primo e al secondo motivo del ricorso della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno. In particolare deve ribadirsi che la Corte di appello ha deciso in base al riscontro delle risultanze documentali e delle decisioni giudiziali che hanno presupposto l’avvenuto pagamento di Unicredit alla Bank of China. Documentazione e presupposti che non sono risultati oggetto di contestazione rilevante da parte delle Casse di risparmio dichiarate dai giudici del merito tenute al pagamento nei confronti di Unicredit in base al contenuto della convenzione che lo imponeva sulla base della semplice richiesta da parte della banca capofila.

36. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2697 c.c..

37. Il motivo è corredato dal seguente quesito di diritto: se è vero che, in base all’art. 2697 c.c., “la banca che, adducendo di aver effettuato il pagamento richiesto per l’escussione di una garanzia a prima richiesta, debba fornire la prova dell’eseguito pagamento per poter pretendere dalle contro garanti il pagamento della parte di rispettiva spettanza”. Anche in questo caso va rilevata l’inidoneità del quesito a soddisfare i requisiti di cui all’art. 366 c.p.c. come specificati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 3530/2012 citata). Il ricorso è inoltre infondato per le ragioni già espresse relativamente al primo motivo del ricorso della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno.

38. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione delle regole in tema di ammissione e rilevanza della testimonianza contestando alla Corte di appello di aver ammesso prove non formulate per capitoli separati e su circostanze specifiche. La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto “se è vero che il giudice debba ammettere solo le prove formulate per capitoli separati e su circostanze specifiche”.

39. Il motivo è infondato per le ragioni già espresse relativamente al settimo motivo del ricorso della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno e condivide con tale motivo le ragioni di inammissibilità derivanti dalla inidonea formulazione del quesito di diritto.

40. Con il sesto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione imputando alla Corte di appello di non aver chiarito per quali motivi tali deposizioni testimoniali siano state prese in considerazione e ritenute attendibili.

41. Il motivo è infondato per le ragioni già espresse relativamente all’ottavo motivo del ricorso della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno.

42. Con il settimo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione censurando la Corte di appello laddove ha ritenuto corretto e conforme alle previsioni contrattuali il comportamento della capofila e, segnatamente, laddove ha ritenuto insussistente l’inadempimento della capofila nell’esecuzione del mandato derivante dalla convenzione interbancaria di garanzia.

43. Il motivo è infondato per le ragioni già espresse relativamente al sesto motivo del ricorso della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno. In particolare si deve ribadire come la Corte di appello abbia accertato l’adempimento degli obblighi informativi e di quelli derivanti dal suo ruolo di mandataria e capofila nella convenzione e abbia in tal senso valutato la cautela seguita da Unicredit nel procedere all’escussione della controgaranzia, ottenendo inoltre dalla Zurigo Ass.ni l’intero importo del 50% del performance bond.

44. I due ricorsi vanno pertanto respinti con condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 10.200, di cui 200 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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