Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11575 del 15/06/2020
Cassazione civile sez. I, 15/06/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 15/06/2020), n.11575
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAZZICONE Loredana – Presidente –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6329/2019 proposto da:
F.C., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Salvatore Vincenzina, giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 17/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/03/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Napoli ha respinto le domande di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria proposte dal cittadino (OMISSIS) F.C., il quale aveva riferito di provenire da (OMISSIS), distante circa 250 chilometri da (OMISSIS), di essersi convertito all’età di 25 anni alla religione mussulmana e per tale ragione di essere stato minacciato e gravemente ferito dagli zii, dediti al culto degli animisti.
2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, corredato da memoria, mentre il Ministero intimato si è costituito senza svolgere difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. Con il primo motivo – rubricato come violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a); art. 1, Conv. Ginevra; D.Lgs. n. 251 del 2007,. art. 2, comma 1, lett. e) e art. 7; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) e art. 8 – si lamenta che il tribunale si sarebbe “limitato a recepire pedissequamente il giudizio della Commissione territoriale”, senza ricorrere all’utilizzo di mezzi istruttori officiosi ma adottando “la tecnica del “copia ed incolla”” e si contestano sia l’affermazione del giudice a quo per cui “non risulterebbe in Senegal una totale assenza dello Stato in materia di protezione dei cittadini”, sia la valutazione di scarsa attendibilità del ricorrente.
4. Il secondo mezzo censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14, per avere il tribunale escluso la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria in base a fonti non aggiornate, poichè nell’intero territorio del Senegal sussisterebbe in realtà una situazione di violenza indiscriminata e diffusa.
5. Il terzo motivo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè la nullità per omessa motivazione ed art. 132 c.p.c., n. 4, in quanto il tribunale avrebbe omesso ogni valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la cd. protezione umanitaria.
6. I primi due motivi sono inammissibili per difetto di specificità, in quanto si limitano a contestare genericamente le conclusioni cui è pervenuto il tribunale partenopeo, contrapponendovi delle diverse valutazioni di merito, in quanto tali sottratte al sindacato di legittimità, se non attraverso una appropriata censura motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 24155/2017, 22707/2017, 6587/2017, 195/2016), avendo questa Corte di recente ribadito come sia “inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U., 34476/2019).
6.1. Sulla contestazione delle cd. COI va aggiunto che il tribunale ha acquisito e valutato fonti qualificate e attendibili, alle quali lo stesso ricorrente non ne contrappone altre decisive più aggiornate, essendosi limitato a trascrivere a pag. 8 del ricorso un brano di un “rapporto della Farnesina” privo di data dal quale non emergono i presupposti necessari per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. 8908/2019, 284/2019, 13858/2018, 32064/2018).
7. Il terzo motivo è infondato, poichè la semplice lettura della puntuale motivazione del tribunale partenopeo sulla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria attesta inequivocabilmente l’insussistenza della lamentata nullità ex art. 132 c.p.c., n. 4, mentre le ulteriori argomentazioni ivi svolte entrano nel merito della valutazione comparativa operata dal tribunale in conformità all’insegnamento di questa Corte (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 630/2020, 4455/2018).
8. L’assenza di difese del Ministero intimato esonera dalla pronuncia sulle spese.
9. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., 23535/2019 e 4315/2020).
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020