Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11575 del 06/06/2016

Cassazione civile sez. I, 06/06/2016, (ud. 22/02/2016, dep. 06/06/2016), n.11575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8977-2010 proposto da:

A.G., (c.f. (OMISSIS)); + ALTRI OMESSI

; tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso l’avvocato

ANGELO COLUCCI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVANNI FRANCHI, giusta procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA NETWORK INVESTIMENTI S.P.A., (C.F./P.I. (OMISSIS)), già

BANCA BIPIELLE NETWORK S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI

55, presso l’avvocato CARLO D’ERRICO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ELIANO GOLTARA, SANDRO BOGNIER, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

sul ricorso 10142-2010 proposto da:

AG.SE., (c.f. (OMISSIS)); + ALTRI OMESSI

; tutti elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA OSLAVIA 39-F, presso l’avvocato SILVIO CARLONI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

BOCHICCHIO, giusta procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA NETWORK INVESTIMENTI S.P.A., (C.F./P.I. (OMISSIS)), già

BANCA BIPIELLE NETWORK S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI

55, presso l’avvocato CARLO D’ERRICO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ELIANO GOLTARA, SANDRO BOGNIER, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 454/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ANGELO COLUCCI che ha chiesto

l’accoglimento del proprio ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato FRANCESCO BOCHICCHIO che

ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Ag.Se., + ALTRI OMESSI hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Area Banca S.p.A., poi Banca Bipielle Network S.p.A., poi Banca Network Investimenti S.p.A. e, dopo aver premesso di aver acquistato per il tramite della banca convenuta obbligazioni (OMISSIS), successivamente colpita da default, hanno chiesto dichiararsi la nullità per violazione di norme imperative dei contratti di acquisto, ovvero il loro annullamento per dolo o errore essenziale, ovvero l’inadempimento di essi da parte della banca, con condanna in ogni caso della medesima al pagamento delle somme corrispondenti alle perdite subite da ciascuno degli attori.

A fondamento della domanda i medesimi hanno sostenuto:

1) che gli acquisti di titoli fossero maturati nel quadro di un’operazione di collocamento e non di semplice raccolta ordini o negoziazione, con la conseguenza che, trattandosi di sollecitazione al pubblico risparmio, doveva essere consegnato agli investitori il prospetto informativo previsto dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 94;

2) che le vendite erano state poste in essere in conflitto di interessi, dal momento che il collocamento era stato eseguito dalla banca d’affari americana Morgan Stanley che deteneva una partecipazione di rilievo in Area Banca S.p.A.;

3) che quest’ultima aveva alienato alla clientela i titoli in questione senza fornire le informazioni necessarie, in particolare concernenti il rischio connesso all’investimento.

Area Banca S.p.A. ha resistito alla domanda.

2. – Il Tribunale di Milano, con sentenza del 27 settembre 2005, ha rigettato la domanda e condannato alle spese gli attori.

3. – Essi hanno proposto appello (in luogo di L.L., medio tempore deceduto, le eredi R.O., Le.Lo. e L. T.), mentre Banca Bipielle Network S.p.A. ha resistito all’impugnazione.

4. – La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 16 febbraio 2009, ha rigettato l’appello e condannato gli appellanti alle spese.

La Corte d’appello ha nella sentenza osservato che:

1) gli stessi appellanti avevano ammesso che il collocamento delle obbligazioni si era concluso prima dell’acquisto dei titoli da parte loro;

2) la nozione di “collocamento”, nell’ambito della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 58 del 1998, possedeva un significato strettamente tecnico e si differenziava tanto dalla negoziazione per conto proprio, quanto dalla negoziazione per conto terzi, con la conseguenza che non era concepibile una prosecuzione in via di fatto del collocamento stesso;

3) in ogni caso gli appellanti non avevano provato nè offerto di provare la circostanza da essi allegata secondo cui “il collocamento si conclude spesso con notevoli quantità di titoli inoptati”, titoli che il collocatore tenterebbe, poi, di alienare al pubblico, nè detta circostanza poteva essere giudicata notoria, ovvero poteva essere ritenuta provata in applicazione del riparto dell’onere probatorio previsto dall’art. 23 citato D.Lgs., norma, quest’ultima, che lasciava certamente a carico degli attori la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;

4) non poteva condividersi l’assunto svolto dagli appellanti secondo cui l’obbligo di fornire il prospetto informativo di cui all’articolo 94 citato sarebbe derivato nel caso di specie non solo dalla circostanza che la banca aveva posto in essere una attività di collocamento, ma altresì dal fatto che si sarebbe trattato di sollecitazione al pubblico risparmio, dovendosi escludere, sulla base della ricognizione del dato normativo compiuto in sentenza, che non si fosse in presenza di un’ipotesi di “sollecitazione all’investimento”, venendo così a mancare il primo dei tre requisiti in cui si sostanzia la destinazione al pubblico, inteso quale raggruppamento indistinto di soggetti potenzialmente interessati all’investimento;

4) difatti, l’attività indicata come sollecitazione all’investimento, consisteva in comunicazioni rivolte soltanto alle figure collocate ai livelli più alti della struttura piramidale della rete dei promotori finanziari;

5) in mancanza di un’attività di collocamento ovvero di sollecitazione all’investimento non ricorreva in definitiva l’obbligo della banca di fornire agli investitori il prospetto informativo;

6) doveva escludersi la violazione degli altri obblighi informativi previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998 sia da un punto di vista soggettivo, dal momento che gli acquisti in questione erano adeguati ai profili di rischio dei clienti, sia dal punto di vista oggettivo, posto che la prima segnalazione di una possibile flessione in negativo del titolo da parte di un’agenzia di rating risaliva alla fine del mese di gennaio 2001, quando già avevano avuto luogo anche gli ultimi acquisti da parte degli attori, datati al precedente ottobre 2000, non essendovi d’altronde alcuna evidenza di notizie allarmanti sul titolo (OMISSIS) di cui Area Banca S.p.A. sarebbe stata in possesso ed avrebbe taciuto agli investitori;

7) che doveva escludersi la sussistenza di un conflitto di interessi, sia perchè gli appellanti non avevano dimostrato l’esistenza di sinergie finanziarie, associative e industriali tra Area Banca S.p.A. e Morgan Stanley, sia perchè non risultava acquisita la prova di una qualche attività di pressione sugli investitori ovvero di induzione dei medesimi ad operare l’investimento in discorso;

8) che risultava al contrario che Area Banca S.p.A. aveva effettuato gli acquisti sulla base di ordini provenienti dai clienti quasi sempre trasmessi per via telefonica, sicuro indizio tanto di autonomia valutativa e decisionale degli investitori, come dell’esistenza, in capo all’intermediario, di un ruolo di mero esecutore dell’operazione;

9) che, quanto alla tesi degli appellanti secondo cui Area Banca S.p.A. aveva assunto un impegno di risarcire i clienti, era sufficiente richiamare l’esauriente analisi contenuta nella sentenza del Tribunale di Milano, analisi alla quale poteva aggiungersi che il contratto intercorso tra la società di diritto lussemburghese Nuova Era S.A. non documentava un impegno ad indennizzare i clienti, giacchè rimetteva la questione alla decisione dei singoli promotori;

10) che le prove testimoniali richieste non potevano essere ammesse.

5. – Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi A.G., + ALTRI OMESSI .

Banca Network Investimenti S.p.A. ha resistito con controricorso.

6. – Separato ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria è stato proposto da Ag.Se., + ALTRI OMESSI Banca Network Investimenti S.p.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. – Il ricorso proposto da A.G. ed altri contiene quattro motivi.

7.1. – Il primo motivo è svolto da pagina 9 a pagina 14 sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 94 Tuf anche in relazione al precedente art. 1, comma 1, lett. T (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Dopo aver premesso che la Corte d’appello aveva sottolineato, così come il Tribunale, “il carattere rigorosamente tecnico della nozione di “collocamento” e la sua differenza rispetto a quella di “negoziazione”, i ricorrenti indicano il tratto differenziale tra l’una e l’altra figura (“L’elemento discriminante rappresentato dalla circostanza che, nel caso di negoziazione e ricezione dell’intermediario da un lato agisce quale destinatario dell’incarico del cliente dall’altro, sulla base di tale incarico, acquista il titolo scelto da quest’ultimo. Nel collocamento, di contro, l’intermediario agisce su incarico della controparte del cliente ed offre acquisti di titoli proposti proprio dalla controparte medesima dello stesso”), traendo da ciò l’affermazione che “non si può attribuire alcun rilievo a come l’ordine sia stato qualificato, se di raccolta ordini o negoziazione da un lato ovvero di adesione al collocamento dall’altro”. Conferma che non si fosse nella specie di fronte ad una scelta autonoma del cliente, secondo gli stessi ricorrenti, si desumerebbe dalla circostanza della presenza di Morgan Stanley tra i soci di Aria Banca S.p.A. nonchè dal materiale fornito da Morgan Stanley ai promotori finanziari più elevati in grado. Ed inoltre l’obbligo di prospetto sussisterebbe non solo per il collocamento ma per qualsiasi ipotesi di sollecitazione al pubblico risparmio che consiste in ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale in qualsiasi forma rivolti al pubblico.

7.2. – Il secondo motivo è svolto da pagina 14 a pagina 17 del ricorso sotto il titolo: “Violazione e falsa applicazione degli art. 21 Tuf, art. 27 Regolamento Consob (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Viene riproposto l’assunto che la collocazione nella vendita dei bond sarebbe avvenuto in palese violazione del divieto per gli intermediari di agire in conflitto di interessi, dal momento che Morgan Stanley deteneva una partecipazione indiretta del 15% del capitale di Area Banca S.p.A.. Si aggiunge che sarebbe mancata l’informativa prevista dall’art. 27 citato nel titolo del motivo. Si fa menzione, in proposito, oltre che di una sentenza di merito dei Tribunali di Parma e Milano, di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che avrebbe irrogato una sanzione ad alcuni esponenti dell’istituto per aver agito in violazione dell’art. 21 Regolamento Consob.

7.3. – Il terzo motivo è svolto da pagina 17 a pagina 30 del ricorso sotto il titolo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e art. 26 norme del Regolamento Consob numero 1522/98 così nel testo: n.d.r. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il motivo contiene una disamina di ordine generale dei doveri degli intermediari finanziari (pagina 17-20) nonchè una rassegna della “giurisprudenza in materia” (pagina 21-24), il tutto senza specifici riferimenti alla vicenda processuale in esame. Vi è poi un ulteriore paragrafo (pagina 24-30) intitolato “Il caso di specie”, in cui si lamenta la mancata “profilatura del cliente” e si asserisce che in caso di ordini telefonici la segnalazione della non adeguatezza dell’operazione sarebbe stata effettuata mediante un messaggio standardizzato. Segue poi una lunga citazione di una sentenza del Tribunale di Mantova (pagina 2527), riguardante altra vicenda. Si aggiunge che ai clienti non sarebbero state fornite le informazioni indispensabili per valutare la sicurezza e l’opportunità dell’investimento, con richiamo ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 gennaio 2006, nonchè a sentenze di merito concernenti ancora una volta vicende diverse.

7.4. – Il quarto motivo è svolto da pagina 30 a pagina 31 del ricorso sotto il titolo: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il testo del motivo è il seguente: “Ma le violazioni di legge non finiscono qui. Sebbene gli appellanti avessero riproposto la domanda risarcitoria, la Corte ha come detto omesso di pronunciarsi sulla stessa. E questo benchè la decisione fosse quanto mai semplice, non avendo l’istituto, come invece era a suo onere a norma dell’art. 23, comma 6, Tuf provato di avere agito con la specifica diligenza richiesta dalla legge. L’inosservanza di tale disposizione comportava, invero, da un punto di vista processuale che si dovesse ritenere provato l’inadempimento e per l’effetto accogliere la domanda risarcitoria”.

8. – Anche il ricorso proposto da Ag.Se. ed altri contiene quattro motivi.

8.1. – Il primo è svolto sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 94, comma 2, art. 1, comma 1, lett. t) (art. 360 c.p.c., n. 3): e quindi violazione da parte di Area Banca della normativa sulla sollecitazione e nullità dei contratti”.

I ricorrenti ricordano che la Corte d’appello avrebbe escluso la sussistenza del collocamento per essersi esso concluso prima della stipula dei contratti di acquisto, sostenendo che l’affermazione sarebbe infondata, sulla base di argomenti analoghi a quelli contenuti nel primo motivo del primo ricorso. Viene aggiunto che sarebbe “notorio che il collocamento si conclude spesso con notevoli quantità di titoli “inoptati””, e “i resistenti hanno dimostrato elementi stringenti quale il rapporto di partecipazione tra il collocatore e Area Banca, la conclusione solo da poco del collocamento, l’attività promozionale e pressante presso la rete dei promotori per indurla a far acquistare il titolo dai propri clienti”.

Quanto all’estensione dell’obbligo di prospetto a qualsiasi operazione di sollecitazione del pubblico risparmio si sostiene che l’invito promozionale sarebbe stato rivolto ai promotori finanziari non quali destinatari finali, ma quale tramite per rivolgerlo ai clienti.

8.2. – Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione di norme (D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21) (art. 360 c.p.c., n. 3): violazione da parte della banca dei propri obblighi informativi a favore dei clienti e quindi annullamento dei contratti o comunque risarcimento danni”.

Vi si sostiene che “nel materiale di cui sopra” non risultavano gli elementi essenziali sul titolo (OMISSIS). Dall’allegato numero 5 sarebbe risultata una situazione negativa del titolo già ad ottobre 2000, data di conclusione delle operazioni. Si sostiene che “la sentenza trascura che gli elementi negativi, per venire ad emergere all’avvio del 2001, dovevano essere presenti almeno da qualche mese e che questa presenza non poteva essere sconosciuta al capofila del collocamento”.

8.3. – Il terzo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione di norme di legge (D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. a, art. 6, comma 2, lett. b, art. 27 Regolamento Consob numero 11.522/98, art. 1394 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3,) sul conflitto di interessi: quindi annullamento dei contratti o comunque risarcimento danni”.

Si sostiene che l’operazione sarebbe stata conclusa in evidente conflitto di interessi, costituendo essa prolungamento del collocamento. La contestazione del conflitto di interessi sarebbe inoltre autonoma rispetto alla presenza o no di sollecitazione: “In grado d’appello, all’udienza del 7 ottobre 2008 precisazione delle conclusioni si è allegata giurisprudenza che ha deciso la condanna di Area Banca per la sussistenza di conflitto di interessi nella stessa vicenda con altri attori”. Non rileverebbe la circostanza che numerosi attori avessero autorizzato l’espletamento di operazioni in conflitto di interessi in mancanza di una compiuta spiegazione della natura di esso. Inoltre Area Banca sapeva che “Morgan Stanley era stato capo-fila del collocamento da poco concluso e inoltre forniva ai propri promotori materiali di Area Banca di forte invito, da trasmettere ai clienti, ad acquistare i titoli”.

8.4. – Il quarto motivo è rubricato: “Violazione e falsa applicazione della normativa sulla responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) e sull’interpretazione dei contratti (art. 1362 c.c.) (art. 360 c.p.c., n. 3): sussistenza dell’impegno di Area Banca a risarcire i clienti”.

Vi si sostiene che Area Banca avrebbe assunto l’impegno a indennizzare e risarcire i clienti. La sentenza sul punto sarebbe infondata laddove aveva esaminato la pattuizione intercorsa tra Nuova Era ed i promotori finanziari: “il contratto va inserito nel più ampio contesto degli impegni, assunti e comunicati ai clienti per il tramite dei promotori risarcire i clienti per la vicenda (OMISSIS). La sentenza ha quindi in fondatamente escluso l’obbligo di Area Banca non interpretando il contratto alla luce del contesto generale in cui è stato sottoscritto, in eclatante violazione quindi dell’art. 1362 c.c.”.

9. – Banca Network Investimenti S.p.A. ha formulato eccezione di inammissibilità del primo ricorso ( A.G. ed altri) per mancanza della procura speciale richiesta dall’art. 365 c.p.c..

Viene osservato che la procura è del tutto generica e priva di qualunque riferimento al giudizio di cassazione.

10. – L’eccezione è infondata.

Le procure in discorso, di contenuto effettivamente del tutto generico, sono state apposte in calce al ricorso per cassazione.

Trova pertanto applicazione in proposito il principio secondo cui:

“l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l’atto che lo contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, al quale, quando privo di data, deve intendersi estesa quella del ricorso stesso” (Cass. 23 luglio 2015, n. 15538; Cass. 22 gennaio 2015, n. 1205; Cass. 15 dicembre 2014, n. 26290).

11. – Banca Network Investimenti S.p.A. ha inoltre formulato eccezione di inammissibilità di entrambi i ricorsi per omessa indicazione della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato ovvero del diverso principio che la parte ricorrente assume corretto in sostituzione della prima.

12. – L’eccezione di inammissibilità è fondata nel senso che segue.

12.1. – l’art. 366 c.p.c., n. 3 richiede l’esposizione sommaria dei fatti della causa.

E’ stato in proposito chiarito che il ricorrente, con riguardo allo svolgimento del processo, non può limitarsi a fare rinvio a quanto contenuto nella sentenza impugnata, senza ulteriore specificazione in ordine all’esito del giudizio d’appello ed alle ragioni della decisione (Cass. 29 marzo 2012, n. 5066; Cass. 27 dicembre 2004, n. 24000).

Per il principio di autosufficienza il requisito deve ritenersi soddisfatto (derivandone in mancanza l’inammissibilità del ricorso) solo quando, nel contesto dell’atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza che sia necessario attingere ad altre fonti per una immediata e precisa cognizione di simili circostanze, ivi compresa la sentenza impugnata, sì da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Cass. 18 aprile 2013, n. 9528; Cass. 27 marzo 2009, n. 7460; Cass. 12 giugno 2008, n. 15808; Cass. 18 settembre 2007, n. 19356; Cass. 24 luglio 2007, n. 16315).

Al fine di soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti non occorre tuttavia una narrativa analitica o particolareggiata, essendo necessario e sufficiente che dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza dei fatti, sostanziali e processuali, sufficientemente chiara e completa, sia pure non analitica e particolareggiata, per bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza del giudice a quo (Cass. 5 maggio 2009, n. 10288; Cass. 28 maggio 2012, n. 8453; Cass. 9 aprile 2013, n. 8569).

12.2. – Nel caso in esame, il primo ricorso ( A.G. ed altri) è totalmente carente del requisito di contenuto-forma in discorso.

Difatti, non si comprende anzitutto quale sarebbe stato lo specifico contenuto della domanda inizialmente proposta, giacchè si riferisce genericamente di una nullità per violazione di norme imperative, senza che sia spiegato in che cosa detta nullità sarebbe consistita, ovvero di un annullamento per dolo o errore essenziale, in mancanza di qualunque descrizione delle ragioni di siffatti vizi del consenso, ovvero di un inadempimento nient’affatto circostanziato (pagina 8 del ricorso per cassazione). Si aggiunge quindi che “nella specie si era in presenza di un’operazione di collocamento e non di una semplice raccolta ordini o/e negoziazione”, senza tuttavia alcun chiarimento in ordine al concreto contenuto della vicenda. Si narra, ancora, di un conflitto di interessi motivato dal fatto che il collocamento delle obbligazioni era stato effettuato da una banca (Morgan Stanley) che deteneva una partecipazione in Area Banca, ma non si spiega perchè una simile circostanza dovrebbe dar luogo a conflitto di interessi. Si afferma infine che la banca originariamente convenuta non avrebbe fornito “informazioni essenziali sui titoli e, in particolare, sul rischio connesso all’investimento”, ma è del tutto incomprensibile quali informazioni i ricorrenti avrebbero richiesto fossero loro somministrate ed in che cosa consistesse il rischio del quale non erano stati informati.

Dopodichè, a pagina 9 del ricorso vengono citate le due sentenze di merito, del Tribunale e della Corte d’appello, senza il benchè minimo riferimento al loro contenuto, se non per il fatto che esse avevano rigettato la domanda. Contenuto che, d’altro canto, appena sfiorato nel contesto della formulazione dei motivi, giacchè l’unico riferimento alla sola sentenza d’appello consiste nella citazione del “carattere rigorosamente “tecnico” della nozione di “collocamento” e della sua differenza rispetto a quella di “negoziazione””. Notazione, quest’ultima, non insignificante nel contesto della motivazione resa dalla Corte d’appello, ma certo neppure esaustiva, dal momento che la Corte di merito, come si è ricordato in precedenza, ha ampiamente motivato sui diversi aspetti della vicenda, svolgendo specifici argomenti diretti a sostenere che non potesse discorrersi di collocamento, che non potesse discorrersi di sollecitazione del pubblico risparmio per una pluralità di distinte ragioni, che non si prospettarsi alcun conflitto di interessi e che non risultassero carenze informative.

Va da sè che il ricorso non consente di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza del giudice a quo.

12.3. – Considerazioni non dissimili valgono per il secondo ricorso ( Ag. ed altri).

In questo caso vi è un’esposizione sufficiente in ordine al contenuto dell’originaria domanda, ma è totalmente omessa la narrazione del contenuto delle due sentenze pronunciate ed in particolare di quella d’appello: i ricorrenti si limitano a dire che la loro domanda era stata respinta in entrambi i gradi e nulla più.

Nel contesto del ricorso vi è, questa volta, qualche riferimento alla sentenza impugnata, ma si tratta di citazioni frammentarie che non consentono affatto di cogliere le plurime rationes decidendi poste a sostegno della decisione impugnata.

Ed infatti, unendo alcune brevi citazioni del ragionamento svolto dalla Corte d’appello disseminate nel ricorso per cassazione, si comprende da questo che la Corte di merito aveva escluso l’applicabilità della disciplina prevista per il collocamento considerando che questo si era già esaurito; che aveva escluso la notorietà dell’esistenza di titoli inoptati; che aveva escluso la ricorrenza di uno dei requisiti essenziali per la sollecitazione al pubblico risparmio; che aveva riconosciuto la situazione di turbolenza del titolo, pur collocandola in un momento successivo a quello della conclusione degli acquisti; che aveva escluso la prova sinergie finanziarie, associative ed industriali tra Area Banca e Morgan Stanley; che aveva escluso un impegno a risarcire i clienti.

Ma tali brevi citazioni non consentono la ricostruzione dell’organica motivazione adottata dalla Corte di merito e che si è in precedenza riassunta.

12.4. – Al di là di quanto precede, i ricorsi sono altresì inammissibili poichè, sotto il velo della denuncia di plurime violazioni di legge (le censure sono tutte quante spiegate ai sensi dell’art. 360, n. 3), sollecitano in realtà una complessiva riconsiderazione del fatto che è preclusa a questa Corte.

Ed infatti, le espressioni violazione o falsa applicazione contenute nell’art. 360, n. 3, si rapportano ai due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, l’uno concernente l’individuazione ed interpretazione della norma regolatrice del caso concreto, l’altro l’applicazione della medesima norma, pur correttamente individuata ed interpretata. In particolare, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, poichè si risolve nella erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza della norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un significato diverso da quello scaturente dalla sua corretta interpretazione. Il vizio di falsa applicazione di legge consiste invece o nel sussumere erroneamente la fattispecie concreta sotto una norma che, pur esistente e correttamente interpretata, non la regola, ovvero nel desumere dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione, con la conseguenza che è estranea a questo secondo momento la censura di vizio di motivazione, che concerne l’erronea ricognizione da parte del giudice del merito della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa (così p. es. Cass. 26 settembre 2005, n. 18782).

Nel caso in esame, allora, è di tutta evidenza che entrambi i ricorsi per cassazione non contengono doglianze riconducibili nè alla violazione, nè alla falsa applicazione di norme di diritto giacchè, in buona sostanza, i ricorrenti (hanno chiesto a questa corte:

1) di rivalutare il giudizio formulato dalla Corte d’appello in ordine alla circostanza di fatto della sussistenza di una massa di titoli inoptati in epoca successiva alla chiusura del collocamento, così potendosi configurare, secondo la loro prospettazione, una concreta prosecuzione di esso, con il permanere dei relativi obblighi, anche in ordine alla consegna del prospetto informativo;

2) di rivalutare il giudizio formulato dalla Corte d’appello in ordine all’idoneità delle informazioni somministrate al momento dell’acquisto dei titoli;

3) di rivalutare il giudizio formulato dalla Corte d’appello sulla ricorrenza di un’ipotesi di sollecitazione al pubblico risparmio, ipotesi esclusa dal giudice di merito per il fatto che la documentazione cui gli attori avevano fatto riferimento era indirizzata non già al pubblico, ma ad una parte dei promotori finanziari (quelli di fascia più alta);

4) di rivalutare il giudizio formulato dalla Corte d’appello sulla mancata prova della sussistenza di un conflitto di interessi, conflitto escluso sulla base di un giudizio di fatto incensurabile in questa sede, e cioè: perchè gli appellanti non avevano dimostrato l’esistenza di sinergie finanziarie, associative e industriali tra Area Banca S.p.A. e Morgan Stanley; perchè non risultava acquisita la prova di una qualche attività di pressione sugli investitori ovvero di induzione dei medesimi ad operare l’investimento in discorso; perchè, al contrario, gli acquisti erano stati effettuati mediante ordini telefonici, sicuro indizio tanto di autonomia valutativa e decisionale degli investitori, come dell’esistenza, in capo all’intermediario, di un ruolo di mero esecutore dell’operazione.

13. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore di Banca Network Investimenti S.p.A., delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 11.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA