Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11574 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 13/05/2010), n.11574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in Roma, viale

Guglielmo Marconi 893, presso lo studio C.C. dell’avvocata Daniela

Empoli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Loi Marco e Francesco

Demartis, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 59/09/07 della Commissione tributaria

regionale di Cagliari sez. distaccata di Sassari, emessa il 20 marzo

2007, depositata il 3 aprile 2007, R.G. 113/02;

sul ricorso proposto da:

Nord Sugheri di Cassitta Annino & C s.n.c., elettivamente

domiciliata

in Roma, viale Guglielmo Marconi 893 presso lo studio dell’avvocata

Daniela Empoli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Loi e

Francesco Demartis, in forza di procura speciale alle liti a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 60/09/07 della Commissione tributaria

regionale di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, emessa il 20 marzo

2007, depositata il 3 aprile 2007, R.G. 113/02;

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, viale

Guglielmo Marconi 893, presso lo studio dell’avvocata Daniela Empoli,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Loi e Francesco Demartis,

per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 58/09/07 della Commissione tributaria

regionale di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, emessa il 20 marzo

2007, depositata il 3 aprile 2007, R.G. 112/02;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENNICOLA Raffaele;

udita la relazione delle cause svolta nella camera di consiglio del

17 febbraio 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che al primo ricorso vanno riuniti i successivi alla luce della giurisprudenza di questa sezione della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sezione 5^, n. 3830 del 18 febbraio 2010) secondo cui nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza, e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio;

rilevato che in data 13 gennaio 2010 sono state depositate le relazioni che qui si riportano:

a) causa n. 14010/2008 fra C.G. e Agenzia delle Entrate:

Il relatore cons. Dr. Giacinto Bisogni.

Letti gli atti depositati.

Osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente C.G. dell’avviso di accertamento emesso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. c), dall’Ufficio IIDD di Tempio Pausania che per l’anno 1994 aveva precedentemente accertato a carico della Nord Sugheri s.a.s. un maggior reddito di impresa ascritto anche ai due soci G. e C.A.. In particolare l’accertamento nei confronti della società aveva consentito di verificare l’emissione di due fatture per operazioni inesistenti. Il contribuente ha dedotto che l’accertamento dava per scontata senza prove sufficienti e nonostante la presenza delle bolle di accompagnamento la falsità delle due operazioni e ha rilevato il difetto di motivazione dell’accertamento;

2. La C.T.P. di Sassari ha respinto il ricorso;

3. La C.T.R. ha accolto parzialmente l’appello del contribuente riducendo l’importo in relazione a una delle due fatture che aveva costituito l’oggetto di sentenza penale di assoluzione perchè il fatto mentre ha confermato per il resto la decisione impugnata;

4. Ricorre per cassazione il contribuente che deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (omesso esame della documentazione della ditta Pittorru);

5. Si difende con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

Ritiene che 1. il denunciato vizio di motivazione non sussista in quanto la deduzione dell’esistenza e la produzione in giudizio delle bolle di accompagnamento era avvenuta già in primo grado e la CTR non ha omesso l’esame della bolla di accompagnamento della ditta Pittorru ma ha ritenuto che altri elementi di prova evidenziati nel verbale della Guardia di Finanza restassero validi anche nel giudizio di appello tanto da far ritenere l’inesistenza dell’operazione;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso;

b) causa n. 14011/2008 fra Nord Sugheri di Cassitta Annino & C. s.n.c e Agenzia delle Entrate:

Il relatore cons. Dr. Giacinto Bisogni.

Letti gli atti depositati.

Osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della società contribuente, la Nord Sugheri di Annino Cassitta & C. s.n.c., dell’avviso di accertamento in rettifica relativo all’ILOR per l’anno 1994 emesso a seguito di un verbale di constatazione della Guardia di Finanza che, in particolare, aveva consentito di verificare l’emissione di due fatture per operazioni inesistenti. La società contribuente ha dedotto che l’accertamento dava per scontata la falsità delle due operazioni, senza prove sufficienti e nonostante la presenza delle bolle di accompagnamento e l’assoluzione del proprio rappresentante legale in sede penale dall’addebito di falsa fatturazione. Inoltre ha rilevato il difetto di motivazione dell’accertamento;

2. La C.T.P. di Sassari ha respinto il ricorso;

3. La C.T.R. ha accolto parzialmente l’appello della Nord Sugheri s.n.c. riducendo l’importo in relazione a una delle due fatture che aveva costituito l’oggetto di sentenza penale di assoluzione perchè il fatto mentre ha confermato per il resto la decisione impugnata;

4. Ricorre per cassazione la società contribuente che deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (omesso esame della documentazione della ditta Pittorru);

5. Si difende con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

Ritiene che:

1. il denunciato vizio di motivazione non sussista in quanto la deduzione dell’esistenza e la produzione in giudizio delle bolle di accompagnamento era avvenuta già in primo grado e la CTR non ha omesso l’esame della bolla di accompagnamento della ditta Pittorru ma ha ritenuto che altri elementi di prova evidenziati nel verbale della Guardia di Finanza restassero validi anche nel giudizio di appello tanto da far ritenere l’inesistenza dell’operazione;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e, se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio, per il rigetto del ricorso;

c) causa n. 14012/08 fra C.A. e Agenzia delle Entrate.

Il relatore cons. Dr. Giacinto Bisogni.

Letti gli atti depositati.

Osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente C.A. dell’avviso di accertamento emesso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. c), dall’Ufficio HDD di Tempio Pausania che per l’anno 1994 aveva precedentemente accertato a carico della Nord Sugheri s.a.s. un maggior reddito di impresa ascritto anche ai due soci G. e C.A.. In particolare l’accertamento nei confronti della società aveva consentito di verificare l’emissione di due fatture per operazioni inesistenti. Il contribuente ha dedotto che l’accertamento dava per scontata senza prove sufficienti e nonostante la presenza delle bolle di accompagnamento la falsità delle due operazioni e ha rilevato il difetto di motivazione dell’accertamento;

2. La C.T.P. di Sassari ha respinto il ricorso;

3. La C.T.R. ha accolto parzialmente l’appello del contribuente riducendo l’importo in relazione a una delle due fatture, che aveva costituito l’oggetto di sentenza penale di assoluzione perchè il fatto non sussiste, mentre ha confermato per il resto la decisione impugnata;

4. Ricorre per cassazione il contribuente che deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (omesso esame della documentazione della ditta Pittorru);

5. Si difende con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

Ritiene che:

1. il denunciato vizio di motivazione non sussista in quanto la deduzione dell’esistenza e la produzione in giudizio delle bolle di accompagnamento era. avvenuta già in primo grado e la CTR non ha omesso l’esame della bolla di accompagnamento della ditta Pittorru ma ha ritenuto che altri elementi di prova evidenziati nel verbale della Guardia di Finanza restassero validi anche nel giudizio di appello tanto da far ritenere l’inesistenza dell’operazione;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso;

ritenuto che le relazioni sopra riportate appaiono pienamente condivisibili e che i ricorsi devono essere pertanto rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.000,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA