Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11574 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 11/05/2017, (ud. 18/10/2016, dep.11/05/2017),  n. 11574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7241/13) proposto da:

COMUNE DI SALUSSOLA, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv.to Francesco Miraglia del foro di Roma ed

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

via Ennio Quirino Visconti n. 20;

– ricorrente –

contro

AUTO JUNIOR 1985 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Biella n. 205 depositata il 28

marzo 2012 e notificata il 10 gennaio 2013;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18

ottobre 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Francesco Miraglia, per parte ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 205 del 2012 il Tribunale di Biella accoglieva l’appello proposto dalla AUTO JUNIOR 1985 s.r.l. nei confronti del Comune di Salussola avverso la sentenza n. 1137/2009 del Giudice di pace di Biella, e in riforma della decisione di prime cure annullava il verbale di accertamento (n. (OMISSIS)) elevato dagli agenti di Polizia locale del Comune evocato, relativo alla violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3 (attraversamento con impianto semaforico rosso), per non essere il dispositivo Vista Red utilizzato in regola con i requisiti richiesti per la omologazione, sia relativamente all’installazione dell’apparecchiatura, sia quanto al modo in cui dovevano essere effettuati i rilievi fotografici.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 10.03.2013, inviato il 09.03.2013) nei riguardi della predetta sentenza formulando due distinti motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c..

La Auto Junior è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso si deduce: “violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., n. 3) delle norme di diritto sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. in relazione alla infrazione di cui all’art. 146 C.d.S., comma 3 (passaggio con semaforo rosso) ed accertamento ex art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. b) e comma 1 ter, (con apparecchiature automatiche omologate) nonchè sul valore fidefacente, fino a querela di falso, ex artt. 2699 – 2700 c.c., del verbale di collaudo”. Rileva il ricorrente che “l’apparecchiatura utilizzata è di tipo omologato dal Ministero dei trasporti, e che è stata installata secondo le prescrizioni dell’omologa”. Aggiunge che “ciò risulta dalla documentazione esaustivamente prodotta dal Comune, consistente nel decreto di omologa, nelle dichiarazioni integrative del costruttore e dell’installatore con schede tecniche e progetti, nella documentazione fotografica nel verbale di collaudo, nessuna delle quali specificamente impugnate dunque facente fede fino a querela di falso”. In tale situazione spettava alla controparte, prosegue il Comune, provare malfunzionamenti o errata installazione. Ciò non è stato fatto, essendosi limitata la controparte a “mere e generiche” affermazioni con richiami alla normativa vigente e applicabile.

Rileva ancora il ricorrente di aver depositato tutte le certificazioni tecniche specifiche (dichiarazioni di Traffic Tecnology s.r.l. dichiarazione di conformità di La Semaforica s.r.l.). Quanto alla documentazione fotografica dell’infrazione, rileva il Comune che dalla documentazione presentata risulta un filmato della “durata di circa 10 secondi, composto da oltre 80 fotogrammi, che riprende l’evento in tutta la sua dinamica, dall’avvicinamento del veicolo alla linea di arresto fino all’attraversamento dell’intersezione, e si conclude con uno “zoom” per leggere la targa”, consentendo così di “visionare l’evento come se si fosse stati presenti sul posto”. In particolare, analizzando nel dettaglio i tre fotogrammi prodotti risulta quanto segue: a) il primo fotogramma riprende il veicolo quando esso si trova prima della striscia di arresto con luce rossa già accesa. Si vedono, altresì, il semaforo, la strada di provenienza, la via incidente e l’area di incrocio, cioè la panoramica dell’intersezione; b) il secondo fotogramma riprende il veicolo quando esso ha superato la striscia di arresto con luce rossa accesa. Si vedono sempre, inoltre, il semaforo, la strada di provenienza, la via incidente e l’area comune di incrocio, cioè la panoramica dell’intersezione; c) il terzo fotogramma è un mero ingrandimento per la lettura del numero di targa. Come è noto, quando ingrandisce un particolare, per effetto ottico, si perde la visione di insieme. Ecco spiegato il motivo per cui nel terzo fotogramma (di ingrandimento del numero di targa) non si vede la panoramica dell’intersezione”. Aggiunge il Comune che “tutti i fotogrammi, inoltre, recano in sovrimpressione la località dell’infrazione, la data e l’ora dell’evento”. Precisa inoltre il Comune che “i rilievi fotografici non indicano il tempo trascorso dall’invio della fase di rosso, in quanto, come sovraesposto, il decreto di omologa del Vista prevede due modalità alternative di funzionamento (è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo, trascorso della fase di rosso – oppure l’apparecchiatura deve essere predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’invio del segnale rosso) e, nel caso di specie, il Vista Red funziona con la seconda modalità, ovvero si attiva dopo un tempo prefissato dall’invio del segnale rosso, come comprovato documentalmente sub doc. 5-6-8-17 fasc. di primo grado Com. di Salussola sopra riportati”.

Quanto, infine, all’atto di accertamento di pubblico ufficiale, rileva il Comune di aver “dimostrato che il Vista-Red funziona regolarmente, depositando un proprio atto d’accertamento fidefacente” circa l’avvenuto positivo collaudo effettuato il 1 dicembre 2006 dall’amministrazione, collaudo che ha valutato tutti gli aspetti tecnici necessari. Osserva ancora il ricorrente che “il collaudo effettuato da pubblici ufficiali, non impugnato, fa piena prova della regolarità di istallazione e funzionamento), del Vista Red. La sentenza impugnata ha trascurato di tener conto delle specifiche di istallazione contenute nel “Progetto Vista Red Microrex S.p.A. del 23 febbraio 2006” nonchè del verbale di collaudo.

Col secondo motivo di ricorso si deduce: “insufficiente e/o contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nella formulazione applicabile nei ricorsi avverso sentenze pubblicate ante 11.09.2012, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ex art. 54 bis conv. L. 7 agosto 2012, n. 134) circa un punto decisivo della controversia (sufficienza o meno della documentazione prodotta dal comune sul rispetto delle modalità di installazione di apparecchiatura automatica omologata di accertamento delle violazioni di cui all’art. 146 C.d.S., comma 1 ter – passaggio con il rosso)”.

Ha errato il giudice dell’appello a considerare generica la documentazione prodotta dal Comune, non avendo invece la controparte dimostrato alcun concreto malfunzionamento o difetto di istallazione del Vista Red. Nè, secondo il Comune, possono avere alcun rilievo le contestazioni relative all’asserita mancata indicazione delle “modalità precise di posizionamento” e di “esatta ubicazione” dell’apparecchiatura che si leggono a pagina sei della sentenza, posto che nella documentazione depositata dall’Amministrazione comunale ci sono sia il progetto d’installazione redatto dalla Ditta produttrice del Vista Red (allegato alla dichiarazione dell’installatore, doc. 8) sia il ridetto Verbale di collaudo fidefacente (doc. 14) che attesta il rispetto dei requisiti d’installazione, nè altre ed ulteriori specificazioni sono richieste dalla normativa vigente, nè, pertanto, se ne può eccepire la mancata indicazione per dedurne sic et sempliciter illegittimità di sorta”.

Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito si chiarisce.

Su identiche questioni relative ad altri ricorsi del Comune di Salussola, questa Corte si è già pronunciata con sentenze n. 4255 del 2015 e n. 18825 del 2015, accogliendo i motivi con la seguente condivisa motivazione. “In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada nè il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacchè, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (cfr. Cass. 25 giugno 2008 n. 17361 con riferimento alla violazione dei limiti di velocità, ma con principi applicabili anche alla rilevazione elettronica di questa violazione). Con specifico riferimento alla violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3 (avere proseguito la marcia con semaforo rosso) questa Corte ha già affermato che per effetto della nuova disciplina contenuta nell’art. 201, comma 1-ter medesimo codice (introdotto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, comma 1, convertito, con modifiche, in L. 10 agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia (Cass. n. 21605 del 2011). Il giudice di appello ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che fosse onere dell’Amministrazione provare che fosse stata posta particolare attenzione al montaggio del sistema con specifica valutazione dell’idoneità delle strutture di sostegno in relazione alle condizioni di impiego e che fosse onere dell’amministrazione indicare le modalità di posizionamento e ubicazione, ciò costituendo, a detta del giudice di appello, gli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria. La decisione è viziata in quanto il giudice di appello ha ritenuto (per giunta con una motivazione del tutto illogica) che l’Amministrazione fosse gravata da un onere probatorio che la normativa invece non richiede perchè l’elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la documentazione fotografica dell’infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata, mentre è onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profilo l’apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione;

inoltre il giudice di appello ha completamente omesso di considerare il verbale di collaudo, effettuato il 1.12.2006, ossia poco più di due mesi prima della rilevazione dell’infrazione ((OMISSIS)), con il quale era verificato il regolare funzionamento e regolare installazione dell’apparecchiatura”.

Tale motivazione è pienamente condivisa dal Collegio ed è applicabile alle questioni oggi proposte con il ricorso in esame (dovendosi solo integrare/correggere con la diversa data della rilevazione della infrazione, avvenuta il (OMISSIS), quindi poco meno di tre mesi dall’avvenuto collaudo).

La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Biella, anche per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Biella, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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