Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11574 del 06/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 06/06/2016, (ud. 22/02/2016, dep. 06/06/2016), n.11574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3465/2010 proposto da:

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOP., (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 50,

presso l’avvocato ALESSANDRO LEPROUX, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SECONDO VERGANI S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via

BALDO DEGLI UBALDI 66, presso l’avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FORNONI PAOLO,

giusta procura speciale per Notaio Dott. MASSIMO GALLI di CREMONA –

Rep. n. 26606 dell’8.2.2016;

– controricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.;

– intimata –

nonchè da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso l’avvocato LUCIO DE ANGELIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO FERRONI, giusta procura

speciale per Notaio Dott. MARIO LIGUORI di ROMA – Rep. n. 162677 del

24.2.2010;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SECONDO VERGANI S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via

BALDO DEGLI UBALDI 66, presso l’avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FORNONI PAOLO,

giusta procura speciale per Notaio Dott. MASSIMO GALLI di CREMONA –

Rep.n. 26606 dell’8.2.2016;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOP.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 02/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ALESSANDRO LEPROUX che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale;

udito, per la controricorrente SECONDO VERGANI S.P.A., l’Avvocato

PAOLO FORNONI (procura notarile) che ha chiesto il rigetto dei

ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità dei motivi

secondo, quarto e settimo del ricorso principale e rigetto del resto;

per il rigetto dei motivi primo, secondo e terzo del ricorso

incidentale e per l’inammissibilità del resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Secondo Vergani S.p.A. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cremona la Banca Popolare dell’Emilia-Romagna Soc. coop. a r.l. ed ha riferito di avere emesso in data 15 marzo 1999 in favore di C.A. & C. S.n.c. un assegno bancario, compilato a mano, sbarrato e non trasferibile, dell’importo di 158.685 Lire, tratto su un proprio conto corrente affidato per 200.000.000 di Lire aperto presso la prima delle due società convenute, aggiungendo che lo stesso assegno, recante però l’importo (dattiloscritto) di 196.858.000 di Lire era stato negoziato il successivo 20 marzo 1999 presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. da tale M.F., il cui nominativo, anch’esso dattiloscritto, aveva sostituito quello dell’effettivo beneficiario, e che lo aveva versato su un proprio conto aperto presso la stessa banca, ritirando successivamente complessivi 196.000.000 di Lire.

Secondo Vergani S.p.A. ha in proposito sostenuto che la Banca Popolare dell’Emilia-Romagna Soc. coop. a r.l. sarebbe stata responsabile della perdita patrimoniale da essa attrice subita per effetto della contraffazione (nell’importo e nel nome del beneficiario) dell’assegno e della sua successiva negoziazione.

In particolare, l’assegno, manifestamente anomalo per l’importo, non sarebbe stato esaminato con la dovuta attenzione, giacchè esso mostrava tracce dell’alterazione subita sotto forma di scoloriture di alcune parti e di diffusa ombra nerastra sottostante le scritte a macchina sostitutive dell’originaria compilazione a penna. La banca inoltre avrebbe pagato senza previa effettuazione di una telefonata di controllo ed in spregio delle disposizioni di cui al R.D. n. 1736 del 1933, art. 40, giacchè non aveva rilevato che essa attrice era solita compilare gli assegni a mano ed effettuare con essi pagamenti solo per somme modeste. Per di più la Banca Popolare dell’Emilia-

Romagna Soc. coop. a r.l. non aveva neanche segnalato l’avvenuto utilizzo dell’intero affidamento del conto e si era limitata a far menzione dell’assegno nell’estratto conto del mese di marzo, trasmesso soltanto il 4 maggio successivo.

Su tali premesse Secondo Vergani S.p.A. ha chiesto dichiararsi d’inefficacia ovvero nullità del pagamento dell’importo di 196.858.000 Lire, con conseguente storno della relativa operazione di addebito ovvero condanna della convenuta al pagamento della medesima somma.

2. – La Banca Popolare dell’Emilia-Romagna Soc. coop. a r.l. ha resistito alla domanda negando ogni propria responsabilità, sul rilievo che l’assegno era formalmente del tutto regolare, che non vi erano ragioni tali da indurre a sospettare la contraffazione del titolo e che l’operazione era stata regolarmente annotata sull’estratto conto, inviato all’attrice tra il 7 ed il 13 aprile 1999.

In ogni caso la convenuta ha affermato che, tutt’al più, la responsabilità avrebbe potuto essere addebitata alla banca negoziatrice, chiedendo ed ottenendo pertanto autorizzazione a chiamare in causa la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e concludendo per il rigetto della domanda ovvero, in subordine, per la condanna della chiamata in causa a tenerla indenne, ovvero, in ulteriore subordine, per la dichiarazione della responsabilità almeno concorrente della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

3. – La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., costituitasi, ha resistito alla domanda spiegata nei suoi confronti, assumendo che l’assegno fosse del tutto regolare e che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere la Banca Popolare dell’Emilia-Romagna Soc. coop. a r.1. ad effettuare tutte le verifiche nel termine di tre giorni lavorativi successivi alla data di presentazione del titolo in stanza di compensazione.

4. – Con sentenza del 14 settembre 2004 il Tribunale di Cremona ha rigettato la domanda e compensato interamente le spese.

5. – Contro la sentenza ha proposto appello Secondo Vergani S.p.A..

La Banca Popolare dell’Emilia-Romagna Soc. coop. a r.l. e la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. hanno resistito all’impugnazione, mentre la sola Banca Popolare dell’Emilia-Romagna Soc. coop. a r.l. ha spiegato impugnazione incidentale.

6. – La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 2 gennaio 2009, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato le due banche convenute al pagamento, in favore dell’originaria attrice, della somma di Eure 101.668,67 con interessi legali dal 29 marzo 1999, respingendo la domanda di manleva proposta dalla Banca Popolare dell’Emilia-Romagna Soc. coop. a r.l. nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e regolando le spese di lite.

A fondamento della decisione la Corte di merito ha per quanto ancora rileva osservato:

1) che l’appello proposto da Secondo Vergani S.p.A. non fosse inammissibile per genericità, avendo l’appellante preso in esame le motivazioni addotte dal giudice di primo grado ed espresso sia pur succintamente puntuali ragioni di critica (con particolare riferimento alla forte colorazione delle parti scritte a macchina, all’uso del nastro coprente, alla compilazione “mista” del titolo;

2) che il tribunale aveva correttamente ritenuto che l’assegno non presentasse alterazioni evidenti e tali da poter essere riconosciute anche da un osservatore di particolare prudenza quale deve essere un operatore del settore del credito;

3) che nel comportamento delle due banche ricorressero evidenti profili di responsabilità: ed infatti, per un verso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. aveva pagato l’assegno al M. F., che non poteva essere considerato suo cliente, avendo aperto il conto lo stesso giorno della negoziazione dell’assegno; per altro verso la Banca Popolare dell’Emilia-Romagna Soc. coop. a r.l.

non si era avveduta che l’assegno non solo era compilato in modo difforme dal resto degli assegni, sempre manoscritti, emessi da Secondo Vergani S.p.A., ma recava un importo inusuale, tale da esaurire l’affidamento di cui il conto era dotato, mentre la verifica della genuinità dell’assegno avrebbe richiesto nient’altro che una telefonata di chiarimenti;

4) che l’accertamento della concorrente responsabilità di entrambi gli istituti di credito comportasse il rigetto della domanda di manleva proposta da Banca Popolare dell’Emilia-Romagna Soc. coop. a r.l..

7. – Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Banca Popolare dell’Emilia Soc. coop. a r.l. affidato a sette motivi.

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su quattro motivi.

Secondo Vergani S.p.A. ha resistito con controricorsi illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. – Il ricorso principale proposto dalla Banca Popolare dell’Emilia Soc. coop. a r.l. contiene sette motivi:

1) con il primo si denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto l’ammissibilità dell’impugnazione quantunque affidata ad un motivo del tutto generico e che non contrastava specificamente la motivazione posta dal Tribunale a sostegno della propria decisione;

2) con il secondo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza per avere la corte d’appello ritenuto non diligente la sua condotta nella fase di controllo del titolo contraffatto;

3) con il terzo si denuncia violazione o falsa applicazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 40 e 41, per avere la Corte d’appello omesso di attribuire l’esclusiva o almeno preponderante responsabilità nella vicenda alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., negoziatrice del titolo;

4) con il quarto si denuncia omessa e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte d’appello, nel ritenere la sua corresponsabilità per non aver rilevato la contraffazione del titolo nei tre giorni successivi alla sua consegna in stanza di compensazione;

5) con il quinto si denuncia nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine al tema della responsabilità di Secondo Vergani S.p.A. per aver inviato l’assegno a mezzo posta ordinaria e non assicurata;

6) con il sesto si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 83 e 84, in relazione all’art. 1227 c.c., comma 2, per aver omesso di considerare la responsabilità della società attrice ritenuta nella sentenza di primo grado;

7) con il settimo si denuncia omessa e contraddittoria motivazione della sentenza per aver eluso il giudicato parziale concernente l’affermazione della responsabilità di Secondo Vergani S.p.A. per aver utilizzato la posta ordinaria nella spedizione dell’assegno.

9. – Il ricorso incidentale della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. contiene quattro motivi:

1) con il primo si denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., in ragione della mancanza di specificazione dei motivi di appello, in particolare con riguardo alla colpa attribuita a Secondo Vergani S.p.A. per aver inviato l’assegno a mezzo di posta ordinaria;

si sottolinea, nel complesso, la presenza nell’atto d’appello di una sola parte volitiva, ma non della indispensabile parte argomentativi;

2) con il secondo si denuncia l’errore in procedendo commesso dalla Corte di merito per aver mancato di pronunciare sull’affermazione del Tribunale, secondo cui chi spedisce assegni a mezzo di posta ordinaria lo fa a suo rischio e pericolo;

3) con il terzo si lamenta la violazione o falsa applicazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 41; si osserva, in particolare, che altra cosa è il pagamento dell’assegno per contanti (solo questo precluso dal citato art. 41) rispetto all’accredito della somma sul conto corrente e che, nel caso esaminato, il regolamento dell’assegno era avvenuto solo dopo la scadenza dei termini di verifica e di storno;

4) con il quarto si denuncia violazione o falsa applicazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 40 e 41, per avere la Corte d’appello omesso di ravvisare la responsabilità esclusiva della Banca Popolare dell’Emilia-Romagna Soc. coop. a r.l. per non aver attivato il controllo sul titolo in relazione alle numerose anomalie rilevate e per aver lasciato scadere i termini di non stornabilità senza controllare le evidenti anomalie del titolo.

10. – Il ricorso principale va accolto.

10.1. – E’ fondato il primo motivo.

10.1.1. – Come si è in precedenza accennato, Secondo Vergani S.p.A. ha agito in giudizio dolendosi del fatto che l’assegno “manifestamente anomalo per l’importo”, non fosse stato esaminato con la necessaria attenzione, giacchè esso presentava tracce dell’alterazione, sotto forma di scoloriture di alcune parti e di diffusa ombra nerastra sottostante le scritte a macchina sostitutive, tanto più che la società era solita emettere assegni di importo modesto compilati esclusivamente a mano, mentre, nel caso in discorso, la somma (per di più ricoperta di un nastro adesivo trasparente) ed il nome del beneficiario erano dattiloscritti. La Banca Popolare dell’Emilia Soc. coop. a r.1., poi, si era limitata ad inserire l’assegno nell’estratto conto del mese di marzo, trasmesso solo il 4 maggio successivo.

10.1.2. Tribunale, espletata l’istruttoria ritenuta necessaria, ha respinto la domanda originariamente proposta, così come estesa nei riguardi della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ed ha osservato:

1) che la responsabilità della banca in ipotesi di pagamento di assegno contraffatto non discende dalla contraffazione in sè considerata, malgrado la rilevabilità di essa secondo il parametro della diligenza propria dell’accorto banchiere;

2) che l’assegno in contestazione era “del tutto regolare sotto l’aspetto formale, con gli importi in cifre ed in lettere scritte a macchina e coperti da una sottile pellicola trasparente, e con il nome del beneficiario pure scritto a macchina”;

3) che detto assegno non presentava “alterazioni evidenti percepibili con l’ausilio della vista e del tatto. Non sono visibili, infatti, abrasioni nè soluzione della continuità cromatica dell’assegno, e al tatto non sono percepibili diminuzioni della consistenza del supporto cartaceo dello stesso”, mentre “le aumentate scoloriture altro non sono che le caratteristiche cromatiche dell’assegno in sè”;

4) che la presenza della pellicola trasparente, lungi dall’indurre un sospetto di contraffazione, trovava giustificazione “nell’importo assai rilevante dell’assegno, trattandosi di modalità che appaiono, all’evidenza, dettate dall’intento di conferire maggiore precisione e sicurezza al titolo, onde erano in idonee a sollevare dubbi e perplessità circa la genuinità dell’assegno da parte del funzionario della Banca Popolare dell’Emilia-Romagna che ebbe a riceverlo in stanza di compensazione”;

5) che la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. aveva sì accreditato la somma portata dall’assegno, quantunque si trattasse di un assegno non trasferibile sbarrato, al M.F., che non poteva considerarsi suo cliente avendo aperto il conto corrente lo stesso giorno in cui l’assegno era stato versato, e che tuttavia il presentatore, ossia il M., era il legittimato cartolare apparente e nessuna responsabilità poteva addebitarsi alla banca, che aveva provveduto ad accertare che a suo carico non risultassero protesti o altri elementi negativi, chiedendo altresì il bene fondi sul conto corrente;

6) che, per converso, la responsabilità dell’occorso ricadeva proprio su Secondo Vergani S.p.A., apparendo “gravemente imprudente la condotta della società attrice che per la spedizione alla C.A. & C. dell’assegno bancario in oggetto, poi sottratto e falsificato, si è avvalsa della corrispondenza postale semplice, nonostante sia notorio che un gran numero di vaglia ed assegni postali vengono sottratti proprio per l’utilizzo di tale forma di corrispondenza, in luogo di utilizzare lo strumento assai più affidabile dell’assicurata. Se è vero infatti che la legge non vieta che nella corrispondenza ordinaria o in quella raccomandata siano incluse carte-valore a legittimazione nominale, è altrettanto vero che l’utente che si avvale di tale facoltà lo fa a suo rischio e pericolo”.

10.1.3. – A fronte di tale articolata motivazione, Secondo Vergani S.p.A. ha spiegato appello evidenziando che il M. non era mai stato in precedenza cliente della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e che, ciononostante, quest’ultima si era limitata all’accertamento di eventuali protesti a carico del medesimo; che l’adozione di adeguate precauzioni, quale l’informazione telefonica della società attrice, erano consigliate dal fatto che il titolo era riempito in parte con scrittura a macchina ed in parte manoscritto; che l’assegno era stato posto all’incasso lo stesso giorno in cui figurava emesso;

che l’importo dell’assegno esauriva l’affidamento del conto su cui era tratto; che l’apposizione di nastro adesivo trasparente sulla cifra si prestava “a lettura di segno diametralmente opposto” rispetto a quella adottata dal Tribunale; che non era “scritto da nessuna parte che il servizio postale sia più sicuro in un modo piuttosto che in altro. Rispetto alla posta normale la raccomandata ha solo l’effetto aggiunto di fornire al mittente la prova della sua spedizione”.

10.1.4. – Già nel vigore dell’art. 342 c.p.c., nel testo anteriore alla novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134, l’appello si proponeva con citazione contenente, tra l’altro, “i motivi specifici dell’impugnazione”.

L’appello, ha in proposito precisato questa Corte, non rappresenta più il mezzo per passare da uno all’altro esame della causa, secondo il modello del novum iudicium, ma consiste in una revisio fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, sicchè l’appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole statuizioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato.

E’ stato riguardo evidenziato che l’appello “deve contenere, “i motivi specifici dell’impugnazione”. Il che sta ad indicare che l’atto d’appello non può limitarsi ad individuare le “statuizioni” concretamente impugnate e cosi i capi di sentenza non ancora destinati a passare in giudicato ex art. 329 cpv. c.p.c., ma deve contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della soluzione delle singole questioni su cui si regge la decisione… e, quindi, non può non indicare le singole “questioni” sulle quali il giudice ad quem e chiamato a decidere…, sostituendo o meno per ciascuna di esse soluzioni diverse da quelle adottate in prime cure” (Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005, n. 28498). L’appello, in altre parole, “è dato alla parte contro l’ingiustizia della sentenza di primo grado ed è rimessa alla stessa parte, per il principio dispositivo, la determinazione dei fatti nei quali l’ingiustizia si concreta, con la conseguenza della esigenza assoluta della motivazione, quale elemento inseparabile dalla postulazione dell’ingiustizia e con l’ulteriore conseguenza che, in difetto di tale motivazione del vizio denunciato, il giudice del gravame non può procedere alla revisio prioris instantiae” (Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16).

In tale ottica, è divenuto ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il requisito della specificità dei motivi di cui all’art. 342 c.p.c., postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-

giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. L’appello deve cioè necessariamente contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata. Ciò occorre rammentare nonostante la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, dovendo anche in tal caso essere specificamente confutate le ragioni addotte dal primo giudice.

L’atto d’appello, è stato allora ripetuto, deve rivolgere alla sentenza impugnata “censure puntuali e precise”, ovvero deve contenere la specificazione “sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado” (ex multis Cass. 22 gennaio 2001, n. 875; Cass. 5 agosto 2002, n. 11710; Cass. 16 dicembre 2005, n. 27727; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1707). Val quanto dire che la formulazione dell’atto d’appello deve consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dall’impugnazione, onde consentire all’appellato e al giudice di valutare esattamente la portata della medesima. I motivi dell’impugnazione devono quindi non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia: il motivo d’appello deve individuare le parti di cui l’appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono affette. In breve, mutuando una schematizzazione operata dalla dottrina, si può dire che il motivo di appello è specifico quando, in base ad un giudizio ex ante, l’eventuale fondatezza dell’argomentazione priverebbe di base logica la sentenza impugnata.

Insomma, è motivo specifico quello idoneo, almeno in astratto, a far cadere l’impalcatura che sorregge la motivazione della sentenza impugnata.

In tale prospettiva si colloca la pronuncia in cui si afferma che il giudizio di appello è “finalizzato alla riforma di una decisione, quella del primo giudice, che nel vigente sistema è da tempo assistita da una vera e propria presunzione di legittimità (la cui più significativa espressione è costituita dalla disposizione dell’art. 337 c.p.c., come sostituito dalla “novella” L. n. 353 del 1990, prevedente la regola, salve poche eccezioni, dell’esecutorietà della sentenza, pur in pendenza del gravame)” (Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2013, n. 3033, la quale ha ribadito il principio formulato da di Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005, n. 28498, secondo cui il riparto degli oneri probatori, in sede di impugnazione, non ricalca quello derivante dall’applicazione, in primo grado, delle regole stabilite dal primo e dell’art. 2697 c.c., comma 2, giacchè l’appellante, una volta denunciato esattamente l’errore commesso dal primo giudice, deve dare la prova della fondatezza del motivo).

In tale contesto, rimane fermo, intangibile da parte del giudice di appello, ciò che non è appellato (la delimitazione dell’impugnazione ad alcune parti soltanto della sentenza, ossia l’acquiescenza parziale, è naturalmente rilevabile d’ufficio, atteso che il giudice deve accertare anche d’ufficio quali siano i limiti oggettivi dell’impugnazione: p. es. Cass. 14 febbraio 2013, n. 3664;

Cass. 19 giugno 2002, n. 8940), salvo quanto ancora rilevabile d’ufficio e – allo stato della giurisprudenza e senza considerare la riformulazione dell’art. 342 c.p.c., nel testo attuale – quanto strettamente connesso al profilo colpito dall’impugnazione: il che viene desunto dell’art. 329 c.p.c., comma 2, contenuto nella parte generale sulle impugnazioni, secondo il quale: “L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata”, in collegamento con l’art. 336 c.p.c., comma 1 (“La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata”).

Il discusso significato dell’art. 329 c.p.c., comma 2, ed in particolare della nozione di “parte di sentenza” (che è in dottrina ampiamente controverso, giacchè da alcuni si sostiene che per decisione di una “parte di sentenza” debba intendersi decisione su una “domanda”, sicchè la decisione di parte di sentenza sarebbe quella che ha ad oggetto un capo di domanda, con la conseguenza che l’art. 329 c.p.c., comma 2, concernerebbe essenzialmente il caso del cumulo oggettivo, mentre da altri si sostiene che per decisione su “parte di sentenza” debba intendersi la decisione su una “questione”) deve essere risolto nel senso che per “parte di sentenza”, su cui si forma l’acquiescenza, deve intendersi ogni singola questione affrontata e risolta dal giudice al fine di pervenire alla statuizione sulla domanda proposta e non investita dall’impugnazione.

Per “questione” deve in particolare intendersi, com’è stato detto in dottrina, ogni punto controverso: a) sull’esistenza o inesistenza di un fatto; b) sull’individuazione e applicazione di una norma di diritto sostanziale; c) sull’individuazione e sull’applicazione (cioè sull’effetto) di una norma di diritto processuale.

Parte di sentenza sarà allora la statuizione su ciascuno dei punti controversi, così definiti, che sorgono all’interno di un giudizio.

Tale ricostruzione, pur nell’opinabilità del dato meramente letterale, trova giustificazione decisiva nel suo armonizzarsi con il modello ormai accolto dal legislatore, che si fonda sul progressivo affinamento della decisione (decisione che, come affermato dalle Sezioni Unite, nel vigente sistema è da tempo assistita da una vera e propria presunzione di legittimità) per il tramite della denuncia di specifici errori prima attraverso l’appello per poi mediante il ricorso per cassazione.

10.1.5. – Poste le premesse in diritto in ordine alla latitudine della cognizione del giudice d’appello, circoscritta per il tramite dei motivi formulati, l’inammissibilità per mancanza del requisito di specificità dell’appello proposto da Secondo Vergani S.p.A. è nel caso di specie del tutto palese.

Tale società, con l’atto d’appello, si è difatti sostanzialmente disinteressata della motivazione addotta dal Tribunale, il quale ha motivatamente osservato che l’assegno non presentava contraffazione riconoscibili ad un occhio pur esperto; che la banca negoziatrice aveva sì accreditato l’importo risultante dal titolo ad un soggetto, il M., che non poteva essere considerato suo conosciuto cliente, ma aveva per altro verso posto in essere gli accertamenti del caso al fine di verificare in buona sostanza l’affidabilità del soggetto;

che la responsabilità dell’occorso doveva essere fatta risalire all’imprudente condotta di Secondo Vergani S.p.A., che aveva inviato l’assegno con posta ordinaria, nonostante la notoria pericolosità di tale mezzo.

A fronte di tale pronuncia, come si è detto assistita da presunzione di legittimità, l’appellante:

1) non ha fatto altro che ribadire che il M. non era mai stato in precedenza cliente della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e che, ciononostante, quest’ultima si era limitata all’accertamento di eventuali protesti a carico del medesimo, ma (oltre a non aver attaccato la pronuncia nella parte in cui aveva affermato che la banca aveva escluso la sussistenza di altri elementi negativi ed aveva altresì chiesto il bene-fondi) non ha neppure provato a spiegare per quale ragione la verifica dei protesti non fosse idonea a dimostrare l’affidabilità dell’apparente beneficiario dell’assegno;

2) ha nuovamente posto l’accento sul fatto che il titolo era riempito in parte con scrittura a macchina ed in parte manoscritto, ma ha totalmente omesso di contrastare l’affermazione del Tribunale che aveva ritenuto che riempimento dell’assegno in forma dattiloscritta ben potesse giustificarsi proprio per l’entità della somma da esso portata;

3) ha affermato che l’assegno era stato posto all’incasso lo stesso giorno in cui figurava emesso, ma non ha spiegato perchè tale circostanza – la cui portata non è agevolmente comprensibile dovesse condurre ad un ribaltamento della statuizione del giudice di primo grado;

4 ha evidenziato che l’importo dell’assegno esauriva l’affidamento del conto su cui era tratto, ma non ha considerato che il Tribunale ha ritenuto regolare l’accredito della somma portata dal titolo proprio perchè essa era contenuta nei limiti dell’affidamento;

5) ha sostenuto che l’apposizione di nastro adesivo trasparente sulla cifra si prestava “a lettura di segno diametralmente opposto” rispetto a quella adottata dal Tribunale, così prospettando una lettura alternativa, ma non certo demolitoria rispetto a quella contenuta nella sentenza impugnata;

6) ha totalmente ignorato il fondamentale passaggio motivazionale svolto dal Tribunale (parte di sentenza, nel senso prima indicato, non impugnata), laddove aveva addebitato a Secondo Vergani S.p.A. una condotta gravemente imprudente, per aver spedito l’assegno per posta ordinaria e non per posta assicurata, proponendo soltanto un generico riferimento alla diversa ipotesi della posta raccomandata, ed avanzando comunque in proposito una censura priva di qualunque contenuto critico (“non è scritto da nessuna parte che il servizio postale sia più sicuro in un modo piuttosto che in altro”), bensì esclusivamente teso a prospettare una diversa lettura della vicenda.

Ora, riguardati detti motivi ex ante, secondo il procedimento che si è prima illustrato, è di tutta evidenza come essi non fossero idonei, secondo quanto è stato in precedenza detto, a far cadere l’impalcatura motivazionale della sentenza impugnata.

Ciò trova del resto conferma nella stessa motivazione con cui la Corte d’appello ha riformato la sentenza, accogliendo un’impugnazione in buona sostanza volta a sollecitare un nuovo e più favorevole giudizio sulla vicenda, ove si consideri che la corte di merito:

a) per un verso ha ribadito che l’assegno in questione non presentava alterazioni evidenti, tali da poter essere riconosciute anche da un osservatore di particolare prudenza quale deve essere un operatore del settore del credito, ma ha addebitato alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. di aver accreditato la somma portata dalla assegno ad una persona che non poteva essere considerata cliente della banca negoziatrice, senza soffermarsi anch’essa sul rilievo delle informazioni acquisite dalla banca sul M.;

b) per altro verso, quanto alla responsabilità della Banca Popolare dell’Emilia-Romagna Soc. coop. a r.l., ha sostenuto che l’assegno era compilato in modo difforme dal resto degli assegni provenienti dalla stessa correntista arrecava un importo inusuale, senza a propria volta neppure sfiorare la motivazione addotta dal Tribunale, laddove aveva posto in risalto che le modalità di compilazione si giustificavano proprio per l’entità della somma e che quest’ultima era contenuta nei limiti dell’affidamento.

Insomma, la Corte d’appello non ha accolto motivi che avevano l’attitudine a demolire la sentenza impugnata, ma ha sostituito alla decisione del primo giudice una decisione diversa, scaturita motu proprio da un diverso apprezzamento del caso.

In definitiva, nè i motivi d’appello, nè la motivazione della Corte d’appello riuscivano a privare la sentenza del Tribunale della sua base logico-giuridica: di qui l’inammissibilità dell’impugnazione.

10.1.6. – Per l’effetto vanno accolti il primo motivo della Banca Popolare dell’Emilia-Romagna Soc. coop. a r.l. e il primo motivo della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, l’appello proposto contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Cremona va dichiarato inammissibile.

10.2. – Gli altri motivi del ricorso principale e di quello incidentale sono assorbiti.

11. Le spese seguono la soccmbenza.

PQM

accoglie il primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando inammissibile l’appello. Condanna Secondo Vergani S.p.A. al rimborso, in favore delle controparti, delle spese di lite, liquidate, quanto ad ognuna di esse, in Euro 6.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi per il grado di appello, di Euro 7.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi per il giudizio di cassazione, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA