Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11573 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5605-2009 proposto da:

FONDAZIONE TEATRO OPERA ROMA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

38, presso lo studio dell’avvocato GIACCHI CORRADO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8348/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/12/2008 R.G.N. 390/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato BRUNI ALESSANDRA (Avv. STATO);

udito l’Avvocato GIACCHI CORRADO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.F. convenne in giudizio la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma e, sulle premesse di avere prestato attività lavorativa per il Teatro con vari contratti a termine, decorrenti, ai fini di causa, da 20.11.1998, chiese che, dichiarata la nullità parziale dei contratti suddetti con riguardo all’apposizione del termine di durata, fosse dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della L. n. 230 del 1962, con conseguente condanna della parte convenuta al ripristino del rapporto e alla sua immediata reintegrazione nel posto di lavoro.

Il Giudice adito respinse il ricorso.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 6.12. 2007 – 18.12.2008, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dal C., ritenuta la violazione delle previsioni di cui alla L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 e l’inapplicabilità della deroga di cui al D.Lgs. n. 367 del 1996, art. 22, comma 2, dichiarò la nullità dei contratti a termine nel periodo 21.11.1998 – 25.3.2001 e, per l’effetto, che era intercorso fra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, proseguito dopo il 25.3.2001 e ancora in corso;

condannò la parte datoriale al risarcimento del danno, equitativamente liquidato in misura pari alla retribuzione globale di fatto che sarebbe maturata nel periodo dalla data di messa in mora (24.4.2001) alla scadenza del triennio dalla data di interruzione dei rapporto (25-3-2004), secondo l’inquadramento contrattuale ritenuto di spettanza.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi, illustrato con memoria.

L’intimato C.F. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 3, comma 3, CCNL per il personale dipendente dalle fondazioni lirico- sinfoniche, stipulato il 1 giugno 2000, ma efficace dal 1 gennaio 1998, assumendo che la Corte territoriale aveva omesso di valutare che, con l’indicata previsione pattizia, era stata prevista, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 la possibilità di effettuare assunzioni a termine in ipotesi più ampie di quelle previste dalla L. n. 230 del 1962 e, in particolare, nel caso, asseritamente ricorrente nella fattispecie all’esame, di “necessità derivanti da esigenze programmatiche e produttive”.

1.1 La questione su cui si incentra il motivo all’esame non è stata trattata nella sentenza impugnata; trattasi peraltro di questione implicante accertamenti di fatto, inerenti alla dedotta sussistenza delle condizioni in presenza delle quali è possibile fare ricorso alla stipulazione di contratti a termine e all’effettiva contemplazione delle ricordate previsioni della contrattazione collettiva nei contratti di lavoro dedotti in causa.

Trova quindi applicazione il principio secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che stano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevatali d’ufficio, cosicchè, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti ai giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis ia veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (cfr, ex plurimis, Cass., n. 2140/2006).

La ricorrente non ha tuttavia assolto a tale onere, essendosi limitata ad indicare la data di deposito del CCNL (peraltro avvenuta tardivamente all’udienza di discussione del 6.12.2007) e nient’affatto i termini e i modi attraverso i quali la questione qui sollevata sarebbe stata devoluta al Giudice del merito.

Il motivo presenta inoltre ulteriori e concorrenti profili di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi riportato il contenuto dei contratti individuali di lavoro, che, come si assume, sarebbero stati conclusi in applicazione della suindicata disciplina pattizia collettiva.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e), dolendosi che la Corte territoriale abbia negato che i contratti di lavoro dedotti in giudizio presentassero il requisito detta specificità.

2.1 Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide e dal quale non ravvisa ragioni per discostarsi, con riferimento alla fattispecie disciplinata dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e), che – nel testo sostituito dalla L. n. 266 del 1977 – permette l’assunzione a termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici, ai fini della legittima costituzione del relativo rapporto è necessario che ricorrano contestualmente i requisiti della temporaneità e della specificità; il primo requisito implica che il rapporto si debba riferire ad un’esigenza di carattere temporaneo della trasmissione, da intendersi non ne senso di straordinarietà od occasionalità dello spettacolo (che può essere diviso in più puntate e ripetuto nel tempo), bensì nei senso che lo spettacolo abbia una durata limitata nell’arco di tempo della complessiva programmazione fissata dall’azienda, per cui, essendo destinato ad esaurirsi, non consente lo stabile inserimento dei lavoratore nell’impresa; il requisito della specificità, invece, comporta che lo spettacolo debba essere caratterizzato anche dall’atipicità o singolarità rispetto ad ogni altro spettacolo normalmente e correntemente organizzato dall’azienda nell’ambito della propria attività; inoltre, i suddetti due requisiti sono da intendersi tra loro strettamente connessi, perchè solo se lo spettacolo è specifico, e quindi dotato di proprie caratteristiche, idonee ad attribuirgli una propria individualità e unicità, esso si configura come un momento episodico dell’attività imprenditoriale, e, perciò, risponde anche al requisito della temporaneità; è inoltre indispensabile che l’assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicchè non può considerarsi sufficiente ad integrare l’ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica od artistica del personale, occorrendo, quindi, che l’apporto dei peculiare contributo professionale, tecnico o artistico dei soggetto esterno sia necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell’azienda (cfr, ex plurimis, Cass., n. 1291/2006; nonchè, in senso sostanzialmente conforme, Cass., nn. 774/2000; 17070/2002; 24049/2008). La Corte territoriale, con accertamento di fatto intangibile in questa sede, ha evidenziato che, dalla stessa ripetizione e successione temporale dei contratti impugnati, dall’utilizzazione delle prestazioni del C. durante le proroghe per la realizzazione di spettacoli diversi da quelli previsti nei contratti di assunzione, dalle previsioni dell’organigramma del Teatro dell’Opera, dal contenuto delle mansioni affidate al C. quali inerenti ai profili assegnatigli, dalla concreta organizzazione datasi dal Teatro stesso con l’assunzione stabile di dipendenti in quel ruolo sia prima che dopo il periodo di riferimento dei contratti impugnati e di quelli immediatamente antecedenti, emergeva che la temporaneità degli spettacoli per i quali il C. aveva lavorato era stata tale solo rispetto a ciascuno di essi singolarmente esaminato, risultando al contrario, in una globale considerazione, lo svolgimento della ordinaria e continuativa attività produttiva di spettacoli oggetto della Fondazione convenuta; e che, comunque, l’apporto del C. era stato assolutamente ordinario, indifferentemente utilizzabile, e utilizzato, per tutte le molteplici, e non omogenee, neanche come genere, produzioni allestite ed inscenate.

Deve quindi convenirsi che le conclusioni in diritto tratte sul punto nella sentenza impugnata sono conformi agli orientamenti ermeneutici accolti dalla ricordata giurisprudenza di questa Corte, cosicchè i motivo all’esame non può trovare accoglimento.

3. Con il terzo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente siccome fra loro connessi, la ricorrente denuncia violazione di norma di diritto (terzo mezzo) e vizio di motivazione (quarto mezzo), deducendo che la Corte territoriale, in conseguenza di un’insufficiente motivazione in ordine alla natura delle mansioni disimpegnate dal C. e, in particolare, avendo eluso le risultanze delle prove testimoniali, aveva erroneamente escluso che il rapporto di lavoro intercorso fra le parti appartenesse all’area tecnico-artistica al fine dell’operatività della deroga di cui al D.Lgs. n. 367 del 1996, art. 22.

3.1 Osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha dettagliatamente analizzato il contenuto delle mansioni demandate al C., affermando che lo svolgimento di tali compiti era stato confermato, “con sostanziale univocità … da parte di tutti i testi escussi”.

Appare dunque infondato il rilievo della ricorrente secondo cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle risultanze delle prove testimoniali.

Costituisce peraltro consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonchè di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito, con la conseguenza che la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte da giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 6023/200; 9716/2000; 5231/2001;

13910/2001; 11933/2003; 1554/2004; 3994/2005; 12362/2006; 27464/2006;

17097/2010). Nel caso di specie, inoltre, la Corte territoriale è pervenuta ad escludere la sussistenza delle condizioni di cui alla deroga dettata dal D.Lgs. n. 367 del 1996 in forza di una motivazione coerente con i dati rilevati e immune da vizi logici, evidenziando che il concreto contenuto delle mansioni disimpegnate dal C., complessivamente considerate, non poteva essere ascritto all’ambito “tecnico artistico”, certamente esorbitandone compiti quali quelli inerenti:

– alla cura, nel corso delle prove, della migliore e più produttiva utilizzazione dei periodi di tempo disponibili, previsti dai vigenti CCNL e dagli accordi integrativi aziendali, anche ai fini della rivelazione degli eventuali, imprevisti prolungamenti delle prestazioni di lavoro;

– alla cura dei necessari contatti con il direttore d’orchestra, con gli interpreti e con gli esecutori delle prove e degli spettacoli, al fine di garantirne la puntuale presenza sul palcoscenico;

– alla vigilanza della disciplina del personale;

– alla cura di specifici programmi di lavoro relativi allo svolgimento degli affari amministrativi dell’Ente;

– alla cura dell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Ha quindi rilevato la Corte territoriale che eventuali profili ascrivibili al dominio della tecnica o dell’arte nei restanti compiti affidati al C. potevano ai più determinare una figura professionale per alcuni aspetti ibrida, ma non di meno come tale non riconducibile alla disposizione in esame, che ha diretto ed esclusivo riferimento al “personale tecnico ed artistico”, come tale considerato, e non a categorie di lavoratori i cui compiti presentino elementi di contaminazione più o meno accentuati.

Deve ancora essere osservato che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata ovvero la mancata pronuncia su una istanza istruttoria non integrano, di per sè, il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia occorrendo, a tal fine, che la risultanza processuale ovvero l’istanza istruttoria non esaminata attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7000/1993; 914/1996;

1203/2000; 13981/2004); nel caso di specie le risultanze testimoniali indicate dalla ricorrente (peraltro con trascrizione solo frammentaria, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) neppure presentano il suindicato requisito della decisività, vertendo su particolarità dell’attività lavorativa svolta che, di per sè, sono prive di rilevanza tale da poter condurre ad una decisione di diverso segno.

3.2 Le conclusioni cui la Corte territoriale è pervenuta, adeguate sotto il profilo motivazionale, sono altresì immuni da errori giuridici, avendo correttamente valutato la portata precettiva del D.Lgs. n. 367 del 1996, art. 22, comma 2, che, stante la sua natura di norma eccezionale, derogatoria dalla disciplina generale all’epoca vigente, deve ritenersi di stretta interpretazione.

3.3 Anche i motivi all’esame devono essere quindi disattesi.

4. Ragioni di priorità logica impongono, prima di esaminare il quinto motivo di ricorso, di valutare taluni rilievi svolti dalla ricorrente nella memoria illustrativa.

Sostiene infatti la ricorrente in tale atto che:

– il divieto della stabilizzazione dei rapporti a termine nelle fondazioni liriche, sancito dalla L. n. 426 del 1977, non era mai stato abrogato dalla legislazione successiva, pur dopo la trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato (D.Lgs. n. 367 del 1996 e L. n. 6 del 2001, di conversione del D.L. n. 345 del 2000);

– trova comunque applicazione nella fattispecie, quale ius superveniens, il D.L. n. 64 del 2010, art. 3, comma 6, convertito in L. n. 100 del 2010.

4.1 Osserva al riguardo la Corte che la doglianza relativa alla perdurante applicabilità della L. n. 426/77 – in generale e, quindi, a prescindere dagli espressi e precisi termini con cui è stata richiamata dal ridetto D.L. n. 64 del 2010, art. 3, comma 6, – avrebbe dovuto essere oggetto di specifico motivo di ricorso (appunto per violazione della L. n. 426 del 1977); tanto non essendo avvenuto, la doglianza, nei termini testè indicati, si rivela inammissibile.

Peraltro, per completezza di motivazione, deve considerarsi che il predetto D.L. n. 64 del 2010, art. 3, comma 6, convertito in L. n. 100 del 2010, per quanto qui specificamente rileva, testualmente recita: “Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi la L. 22 luglio 1977, n. 426, art. 3, commi 4 e 5, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 3, commi 4 e 5”.

Dal che discende che, essendo stata espressamente prevista la perdurante applicabilità dei soli commi quarto e quinto della L. n. 426 del 1977, art. 3 va esclusa la dedotta perdurante applicabilità delle altre disposizioni della medesima legge.

4.2 Quanto all’eventuale rilevanza della norma anzidetta rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, deve osservarsi che la L. n. 426 del 1977, art. 3, commi 4 e 5 prevedono che:

“Sono, altresì, vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato” (comma 4);

“Le assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte” (comma 5, introdotto dalla L. n. 43 del 1982, art. 2, comma 4).

Risulta quindi di piana evidenza che i divieti (e le conseguenze nullità) ivi stabiliti si riferiscono non già a qualsivoglia contratto a tempo determinato, ma soltanto ai loro rinnovi e sempre che da tali rinnovi derivi la trasformazione dei contratti medesimi in contratti a tempo indeterminato.

Tale essendo l’inequivoco ambito di riferimento della norma in parola, deve osservarsi che a sentenza impugnata non contiene alcun accertamento in ordine alla qualificabilità in termini di rinnovo del primo dei contratti a termine dedotti in giudizio, quello cioè decorrente dai 20.11.1998, data a partire dalla quale è stata coerentemente fissata la decorrenza di un rapporto a tempo indeterminato fra le parti.

Ed invero la violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, è stata espressamente affermata dalla Corte territoriale per le proroghe di taluni contratti (ivi compreso il primo), ma non già per i singoli contratti di volta in volta intercorsi fra le parti. Nè, peraltro, il ricorso contiene alcuna affermazione – pur necessaria per il rispetto del principio di autosufficienza – relativa alla circostanza che il ridetto contratto a termine decorrente dal 20.11.1998 costituisse esso stesso rinnovo di altro anteriore (solo per completezza di motivazione dovendo osservarsi che, secondo quanto allegato dai controricorrente, il precedente contratto risaliva ad oltre due anni prima).

Deve quindi convenirsi che la disposizione di cui al D.L. n. 64 del 2010, art. 3, comma 6, convertito in L. n. 100 del 2010, non può riguardare il suddetto contratto del 20.11.1998 (così come gli altri dedotti in giudizio e non qualificabili come rinnovi), restando con ciò irrilevante, ai fini del decidere, l’eventuale nullità delle proroghe (del medesimo o di altri contratti) successivamente intervenute; il che è all’evidenza assorbente dell’ulteriore questione inerente alla natura retroattiva (o meno) dello ius superveniens e degli eventuali profili di incostituzionalità che la sua dedotta retroattività potrebbe comportare.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1223 e 1227 c.c., assumendo che la Corte territoriale, nel liquidare il danno risarcibile, non avrebbe considerato se il C. “abbia prestato la propria opera lavorativa presso altre strutture”, nè il fatto che il medesimo non aveva posto in essere tutte le iniziative giurisdizionali a disposizione per conseguire la immediata reintegrazione nel posto di lavoro, non offrendo la propria prestazione lavorativa “evidentemente perchè impegnato in altre occupazioni lavorative remunerative”.

5.1 Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità.

a) perchè introduce una questione – quella dell’aliunde perceptum – implicante accertamenti di fatto e non trattata nella sentenza impugnata, senza indicare i termini e i modi con cui la stessa sarebbe stata introdotta in giudizio e devoluta al Giudice dei gravame;

b) perchè, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non indica in base a quali risultanze probatorie la Corte avrebbe dovuto ritenere la prestazione di altra attività lavorativa;

c) perchè il quesito di diritto formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente controversia (“se il giudice del merito nella quantificazione del danno di cui è causa a favore del Sig. C. dopo la declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto di assunzione, deve tenere conto sia delle somme che il lavoratore ha percepito a seguito di rioccupazione presso altro datore di lavoro sia della mancata prestazione o offerta di prestazione lavorativa a favore della Fondazione, al fine di limitare il danno che deve essere a questi risarcito”), è per un verso generico, laddove indica la necessità di tener conto delle somme percepite a seguito di rioccupazione, e per un altro inconferente, laddove fa riferimento alla mancata prestazione od offerta della prestazione lavorativa, atteso che il risarcimento è stato espressamente limitato dalla sentenza impugnata al periodo decorrente dalla data di messa in mora, cosicchè non soddisfa ai requisiti richiesti dalla norma anzidetta, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 36/2007; 20360/2007; 11650/2008).

6. In ordine all’applicabilità, quanto le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, dello ius superveniens rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010, questa Corte ha già avuto modo di precisare che – a prescindere dall’esame della questione relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti, di cui al succitato comma 7, anche il giudizio di cassazione – costituisce condizione necessaria per poter applicare ne giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina de rapporto controverso, li fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr, Cass., n. 10547/2006) e che, in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria.

Nè può fondatamente sostenersi – è stato altresì osservato – che il motivo di ricorso per cassazione avente ad oggetto la nudità del termine apposto al contratto di lavoro, ed il conseguente diritto de lavoratore al risarcimento del danno, impedisca fa formazione dei giudicato e, perciò, comporti la possibilità di decidere nuovamente sul capo di sentenza, pur non investito da specifica impugnazione, avente ad oggetto l’ammontare dei danno. Questo capo di sentenza non impugnato è ormai immutabile quanto all’ammontare del debito, mentre l’accoglimento dell’impugnazione concernente ti diritto al risarcimento comporterebbe soltanto l’automatica caducazione di detto capo. Nell’eventualità in cui venga accolta l’impugnazione sull’an debeatur si parla di giudicato apparente sul capo non impugnato (cfr, Cass., nn. 3724/1997; 2125/2006); si tratta dunque di capo di sentenza distinto, ancorchè dipendente nei sensi dell’ari 336 epe.

Ne consegue che, in caso di assenza ovvero di inammissibilità (come si verifica nel caso di specie, secondo quanto già osservato) di una censura in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine, il rigetto dei motivi inerenti a tale nullità – costituente aspetto pregiudiziale – produce la stabilità delle statuizioni di merito relative alle suddette conseguenze economiche e, quindi, l’inapplicabilità dei ridetto ius superveniens (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 61/2011; 62/2011; 84/2011; 1928/2011). 7. In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 35,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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