Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11573 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. I, 15/06/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 15/06/2020), n.11573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2408-2019 r.g. proposto da:

K.C., (CUI: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Michele

Carotta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Vicenza, in Contrà Santo Stefano;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositato in data

29.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

4/3/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da K.C., cittadino (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato di: i) essere nato in Nigeria e di essere di etnia (OMISSIS) e religione cristiana; ii) di essere stato costretto a fuggire dalla Nigeria nel (OMISSIS) perchè minacciato dal padre, esponente della setta degli (OMISSIS), di essere sacrificato agli idoli.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, generico e contraddittorio e perchè non erano state neanche allegate situazioni riconducibili alla protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito allo Stato di provenienza del richiedente (Delta Niger); c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che non erano state neanche allegate serie situazioni di vulnerabilità e perchè non era stata dimostrata dal richiedente un’integrazione nel contesto sociale italiano.

2. Il decreto, pubblicato il 29.11.2018, è stato impugnato da K.C. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dei principi regolanti l’onere della prova in tema di riconoscimento dello status di rifugiato.

2. Con il secondo mezzo si deduce nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ragione dell’utilizzo di criteri erronei e illegittimi nella valutazione dei fatti rappresentati nella documentazione e nelle dichiarazioni rese dal richiedente.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per l’utilizzo di criteri erronei e illegittimi nella valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria e per contraddittorietà motivazionale.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1 Già la prima doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.

La censura si compone solo di generiche osservazione sulla dedotta violazione del principio di cooperazione istruttoria da parte dei giudici del merito, senza che la stessa si premuri di cogliere la ratio decidendi relativa al diniego della richiesta protezione internazionale, e cioè la valutazione di non credibilità del racconto del richiedente asilo.

4.2 Il secondo motivo è anch’esso inammissibile perchè lo stesso si limita ad illustrare ragioni di doglianza volte ad una rivalutazione del merito della decisione in relazione allo scrutinio di credibilità del racconto del richiedente, profilo quest’ultimo sul quale il tribunale lagunare ha speso invece una motivazione adeguata e scevra da aporie ovvero intrinseche ed insanabili contraddittorietà argomentative.

4.3 Ma anche il terzo mezzo è inammissibile perchè lo stesso si rivolge alla motivazione impugnata, in punto di valutazione del diniego di protezione umanitaria, solo attraverso generiche osservazioni di carattere meritale, senza aggredire – anche in questo caso – le rationes dedidendi poste a sostegno del provvedimento impugnato, e cioè, da un lato, la valutazione di non credibilità del richiedente e, dall’altro, la mancanza di una serie integrazione del ricorrente nel contesto sociale italiano.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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