Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11573 del 06/06/2016

Cassazione civile sez. I, 06/06/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 06/06/2016), n.11573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

G.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Maria

Beatrice D’Ippolito e dall’avv. Claudio Franceschini, elettivamente

domiciliato presso lo studio del primo in Roma, piazza Barberini n.

12, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento Teleco Cavi s.p.a., in persona dei curatori fall. p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Teramo 19.10.2010, n. 5/10,

3092/2008, cron. 9882/10, Rep. 1433/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 16 maggio 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione.

Fatto

IL PROCESSO

G.A., nella qualità di unica erede dell’avvocato P.S., impugna il decreto Trib. Teramo 19.10.2010, che, rigettando il suo reclamo avverso il decreto del giudice delegato del fallimento Teleco Cavi s.p.a. che aveva parzialmente escluso dalla chiesta ammissione al passivo il credito de de cuius, insinuato per prestazioni professionali attinenti ad una procedura di concordato (cui era poi succeduto il fallimento) per Euro 618.253, rilevò l’infondatezza dell’opposizione.

Ritenne il tribunale, nel confermare la pronuncia di primo grado e dando atto che il credito insinuato era stato ammesso in privilegio per Euro 77.668,73 e non ammesso in privilegio per Euro 540.584,27, trattandosi di compenso da riconoscersi al 50% con altro professionista (parimenti adibito dalla società quand’era ancora in amministrazione controllata), che la domanda non era stata provata, facendo difetto il requisito della certezza della data del presunto titolo alla base del credito: il curatore aveva infatti eccepito, in una alla sua terzietà rispetto alle parti, l’inopponibilità a sè della invocata pattuizione della somma richiesta, asseritamente conclusa secondo il verbale di un’assemblea straordinaria del 18.5.2006 e di una ordinaria del 30.5.2006. Non risultando provato l’accordo fra società e professionista relativo ad un compenso commisurato ad una percentuale del passivo concordatario o a forfait sull’attività svolta, l’unico criterio era dunque il riferimento alle tariffe professionali.

In ogni caso, aggiungeva il tribunale che alla citata assemblea straordinaria la previsione retributiva dei professionisti concerneva una somma (iniziali 620 mila Euro, poi ridotti a 460 mila per gli acconti ricevuti) fissata avuto riguardo al totale completamento delle procedure, così da un lato giustificandosi semmai un esborso per tutti i professionisti incaricati della procedura e dall’altro prevedendosi una circostanza non realizzata, dato il sopraggiunto fallimento.

Il ricorso è affidato a un motivo.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo il ricorrente denuncia il vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo il tribunale esaminato punti decisivi della controversia e conseguentemente trascurato le domande che sugli stessi si fondavano.

In conseguenza del deposito di atto di rinuncia al ricorso, deve tuttavia constatarsi che sono state rispettate le prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c., commi 2 e 3, poichè l’atto di rinuncia risulta sottoscritto dal ricorrente e dal suo legale (munito di mandato) e regolarmente accettato dal Fallimento in persona dei curatori, con ricezione in cancelleria in data anteriore all’udienza avanti a questa Corte, vale a dire entro il termine previsto dal comma 1 della norma richiamata.

La esplicita adesione del Fallimento accettante, in relazione a quanto evidenziato, giustifica la non doverosità di una pronuncia sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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