Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11572 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. I, 15/06/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 15/06/2020), n.11572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8266/2019 proposto da:

A.U.D., rappresentato e difeso dall’avvocato Davide

Verlato e domiciliato a ROMA presso CORTE CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2020 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

CONSIDERATO

che A.U.D., cittadino (OMISSIS), ricorre avverso il decreto del tribunale di Venezia che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, avendo giudicato non credibile la sua narrazione e insussistenti i presupposti fattuali della protezione invocata;

che i tre motivi sono inammissibili: lamentano l’omessa cooperazione istruttoria che, tuttavia, non integra un’attività doverosa da parte del giudice di merito, a fronte del giudizio di non credibilità del racconto del richiedente asilo (“inverosimile ed incoerente”), integrante ratio decidendi non specificamente censurata nel motivo mirante, comunque, ad una impropria rivisitazione di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito; contestano il giudizio di fatto con il quale il tribunale ha escluso la sussistenza dei profili di pericolosità invocati a sostegno della domanda di protezione internazionale, la cui infondatezza nel tessuto motivazionale del decreto impugnato è coerente conseguenza del giudizio di non credibilità della narrazione, tanto più che il tribunale ha indicato le fonti informative che consentono di escludere i rischi paventati in caso di rimpatrio; mirano ad una impropria rivisitazione di insindacabili apprezzamenti di fatto con i quali il tribunale ha ritenuto insufficiente il percorso di integrazione sociale in Italia ad integrare la condizione di vulnerabilità personale richiesta per il riconoscimento della protezione umanitaria;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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