Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11572 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 06/06/2016, (ud. 13/05/2016, dep. 06/06/2016), n.11572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIUALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6912-2012 proposto da:

C.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

CAPONETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAOLO CAPPELLINI;

– ricorrente –

contro

INGROMARKET SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VITO SINISI 71, presso lo studio dell’avvocato AMERIGO CIANTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO GOLINI;

– controricorrente –

e sul ricorso 6912-2012 proposto da:

INGROMARKET SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VITO SINISI 71, presso lo studio dell’avvocato AMERIGO CIANTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO GOLINI;

– ricorrente incidentale –

contro

C.M. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1181/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati Caponetti e Golini;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale e l’assorbimento o il rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M. propose le rispettive opposizioni (poi riunite in unico giudizio) a due distinti decreti ingiuntivi (n. 481/2000 e n. 743/2002) emessi nei suoi confronti su domanda della Ingromarket s.p.a., per l’importo di Lire 10.393.196 e di Lire 15.327.723, entrambi richiesti a titolo di contributi dovuti dal C. con riguardo alle spese di amministrazione (maturate negli anni dal 1999 al 2001) di una comunione, scaturente da una Convenzione sottoscritta in data 4 giugno 1979 tra i proprietari di separati edifici realizzati in esecuzione di un piano di lottizzazione approvato dal Comune di (OMISSIS). La Ingromarket s.p.a. agiva nella qualità di amministratore di detta comunione costituita tra i proprietari del complesso immobiliare. Dovendo il C., in forza della Convenzione 4 giugno 1979, partecipare alle spese relative “alla manutenzione delle strade ed in genere delle opere di urbanizzazione” del comprensorio lottizzato, oggetto di contestazione tra le parti era se tali spese fossero unicamente quelle incluse nella più ampia Tabella “E” (“manutenzione beni in comproprietà”), o anche quelle relative alle Tabelle “A” e “C” (spese amministrative e di vigilanza).

La Ingromarket s.p.a. contestava le opposizioni, adducendo che la questione circa l’interpretazione della Convenzione e la determinazione delle voci di spesa cui l’opponente era tenuto a partecipare era già stata irrevocabilmente risolta con efficacia di giudicato in cause aventi ad oggetto la riscossione delle quote di esercizi precedenti, decise dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 3756 del 1997, non impugnata, e con il decreto ingiuntivo n. 3060 del 1996, divenuto esecutivo per mancata opposizione.

Con sentenza del 10 maggio 2005 il Tribunale di Firenze rigettava le due opposizioni, accogliendo l’eccezione di giudicato.

C.M. proponeva appello, rigettato dalla Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 1181 del 19 settembre 2011. La Corte di merito affermava che, pur potendosi discutere della corrispondenza effettiva tra l’oggetto del giudizio in esame e quello definito nella sentenza n. 3756 del 1997 del Tribunale fiorentino (riguardando questa non la generalità delle spese condominiali, ma alcuni specifici oneri di manutenzione), il decreto ingiuntivo n. 3060 del 1996 riguardava, invece, l’intera posizione contributiva del C., “e quindi toccava le medesime voci di spesa che egli rimette oggi in discussione”. Aggiungevano i giudici del gravame che, essendo stato lì accertato in via monitoria, con efficacia di giudicato, il titolo del credito per contribuzione condominiale, nelle specifiche voci che lo compongono o nella sua proporzione tabellare o percentuale, il debitore condomino non poteva più, al maturare delle successive annualità, riaprire il dibattito sulla fonte del suo obbligo e sul criterio della sua commisurazione.

Avverso la sentenza della Corte di Firenze, C.M. ha proposto ricorso articolato in due motivi. Resiste con controricorso la Ingromarket s.p.a., proponendo altresì un motivo di ricorso incidentale condizionato. La medesima Ingromarket s.p.a. ha presentato in data 4 maggio 2016 memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2902 c.c. (ma, per la portata esplicativa della censura, il riferimento numerico risulta errato ed è da correggersi come: “art. 2909 c.c.”) e vizio di motivazione quanto all’effetto di giudicato tributato alla sentenza n. 3756/1997. Ciò nell’ipotesi che si intendesse accolta sul punto dalla Corte d’Appello l’eccezione di giudicato, non avendo quel precedente accertato il debito del C. per la quota delle tabelle A e C, ovvero per quella parte della Tabella E comunque controversa.

Anche il secondo motivo censura violazione e falsa applicazione dell’art. 2902 c.c. (rectius: art. 2909 c.c.), con riferimento, invece, al decreto ingiuntivo n. 3030/1996, non recando esso alcun accertamento esplicito, nè chiarendo le ragioni di fatto o di diritto, quanto alla sussistenza del concorso del C. nelle spese comuni invocabile pure per le periodicità successive (sempre con particolare riguardo ai contributi contemplati nelle Tabelle A, C e ad alcune voci della Tabella E).

Il ricorso incidentale condizionato di Ingromarket s.p.a. è subordinato all’accoglimento del primo motivo del ricorso e riafferma la sussistenza del giudicato derivante dalla sentenza n. 3756/1997.

E’ preliminare l’esame del secondo motivo di ricorso, in quanto l’eventuale riconoscimento dell’efficacia di giudicato al decreto ingiuntivo n. 3030/1996 priverebbe di rilievo la verifica di un conforme pronunciamento contenuto nella successiva sentenza n. 3756/1997 (prevalendo il secondo giudicato sul primo soltanto se sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti). In ogni caso, il primo motivo di ricorso sarebbe comunque superabile per il fatto che esso assume una statuizione diversa da quella sul punto resa dalla Corte d’Appello di Firenze, la quale risulta aver essa stessa negato “la corrispondenza oggettiva tra il presente giudizio e quello deciso con la sentenza n. 3756 del 1997”.

Il secondo motivo di ricorso è, allora, infondato.

La Corte d’Appello di Firenze ha ritenuto sussistente l’efficacia preclusiva del decreto ingiuntivo n. 3060/1996, pronunciato dal Tribunale di Firenze inter partes e non opposto. Quel decreto ingiuntivo, come si evidenzia pure in ricorso, era stato richiesto da Ingromarket s.p.a. per ottenere da C.M. il pagamento delle spese della comunione relative alle tabelle A, C ed E per le annualità ivi dedotte. Scopo del presente giudizio (limitato ai contributi dovuti per le annualità di gestione dal 1998 al 2001) è rimettere in discussione che il ricorrente C. sia tenuto a partecipare alle Spese Amministrative (di cui alla Tabella A della Convenzione del 4 giugno 1979), alle Spese di Vigilanza (di cui alla Tabella C), nonchè ad alcune voci di Spesa per la manutenzione di beni in comproprietà (Tabella E) esulanti da quelle strettamente inerenti i costi per la “manutenzione delle strade” ed in genere per le “opere di urbanizzazione”, cui la Convenzione certamente obbliga il C..

Deve allora affermarsi, richiamandosi all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, che il decreto ingiuntivo non opposto n. 3060/1996 avesse dato luogo alla formazione tra le parti di un giudicato sull’esistenza e validità del rapporto tra loro corrente, derivante dall’appartenenza dell’intimato al consorzio per la gestione delle parti e dei servizi comuni, costituito con la Convenzione del 4 giugno 1979 tra i proprietari degli immobili compresi nella zona oggetto di convenzione di lottizzazione con il Comune di Sesto Fiorentino, regolato alla stregua della volontà manifestata dagli stessi consorziati con la disciplina adottata nelle norme statutarie e comportante l’obbligo strumentale di concorrere alle spese comuni (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22641 del 03/10/2013). Tale giudicato riguardava, quindi, non soltanto la partecipazione al consorzio, quanto altresì la ragione e la misura dell’obbligazione del comproprietario C. di versare la quota di contribuzione alle spese comuni stabilita dagli organi statutariamente competenti, nonchè l’inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione, quali quelli atti a prospettare l’insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria sul presupposto della fruizione dei beni e dei servizi consortili, compresi quelli ripartiti nelle Tabelle A, C ed E, essendo tale causa perendi esplicitata nel relativo ricorso per ingiunzione (argomenta da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/06/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16319 del 24/07/2007). Il giudicato può, infatti, formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto, ove questa costituisca antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda e la parte interessata non abbia proposto impugnazione. Ne consegue che, ove l’attore abbia domandato, sia pure mediante ricorso per ingiunzione di pagamento, la condanna dell’intimato al pagamento del suo contributo agli oneri di un consorzio tra proprietari immobiliari relative a spese amministrative, di vigilanza e di manutenzione dei beni comuni, deve ritenersi intervenuto il giudicato sull’accertamento compiuto dal giudice del decreto monitorio, non tempestivamente opposto, tanto in ordine alla qualificazione del contesto proprietario quanto in ordine alla sussistenza del fondamento dell’obbligo del debitore ingiunto di concorrere a dette spese, il cui fondamento sia esplicitamente indicato nella domanda di pagamento.

Il ricorrente, alla stregua di alcuni precedenti giurisprudenziali, obietta che un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato non può dirsi vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento; sicchè, quando il giudicato si sia formato per effetto della mancata opposizione a un decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma – in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio –

non gli sarebbe inibito contestarlo per le periodicità successive (Cass. Sez. L, Sentenza n. 23918 del 25/11/2010; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6543 del 20/03/2014).

E’ però stato anche autorevolmente chiarito da Cass., sez. un., 28 novembre 2007, n. 24664, che, poichè il giudicato va assimilato agli “elementi normativi”, la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi. E’ pertanto rimesso al giudice, anche di legittimità, di accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo. In tal senso, costituiscono certamente utili elementi di interpretazione del giudicato esterno le domande delle parti, il cui rilievo a fini ermeneutici svolge una funzione integratrice nella ricerca degli esatti confini del giudicato stesso ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo, mentre non può essere proficuamente utilizzato per contrastare i risultati argomentabili alla stregua di elementi univoci che inducono ad escludere ogni obiettiva incertezza sul contenuto della pronuncia (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2721 del 07/02/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25966 del 23/12/2016).

Secondo quanto appena considerato, il giudice, nell’indagine volta ad accertare l’oggetto ed i limiti del giudicato esterno discendente da un decreto ingiuntivo non opposto, deve dare rilievo non unicamente al contenuto precettivo del provvedimento monitorio pronunziato, quand’anche agli elementi di fatto ed alle ragioni di diritto su cui era fondata la domanda di ingiunzione. Questa Corte ha sostenuto, del resto, che il giudice che emette il decreto ingiuntivo, accogliendo le ragioni del ricorrente, ne fa propri i motivi, per cui il riferimento a questi portati a conoscenza dell’ingiunto mediante la notificazione sia del ricorso che del decreto, prevista dall’art. 643 c.p.c., comma 2 – è sufficiente ad integrare per relationem la motivazione del provvedimento, necessaria ai sensi del combinato disposto dell’art. 641 c.p.c., comma 1, e art. 135 c.p.c., comma 2 (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5310 del 16/06/1987; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16455 del 20/08/2004).

Ne consegue che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo si estende pure alla causa petendi indicata a sostegno del credito azionato, abbracciando i fatti costitutivi esposti nel ricorso per ingiunzione come l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al medesimo ricorso e non dedotti con l’opposizione, mentre non si estende soltanto ai fatti successivi al giudicato, ovvero a quelli che comportino un mutamento del petitum e della causa petendi articolati in seno alla domanda accolta. Ove si tratti, come nella specie, di decreto ingiuntivo per le rate maturate di un’obbligazione periodica, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale, pertanto, esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15493 del 23/07/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 11/05/2010).

L’accertamento, contenuto nel decreto ingiuntivo n. 3060/1996, della sussistenza dell’obbligo di C.M. di contribuire alle spese della comunione relative alle tabelle A, C ed E, ineriva, quindi, ad una connotazione, di fatto e di diritto, del rapporto consortile inter partes, idonea a produrre effetti destinati a durare per tutto il protrarsi di tale rapporto a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione ivi accertata non poteva formare oggetto di valutazione diversa nel presente giudizio, permanendo immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti.

Il ricorso va pertanto rigettato, rimanendo assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di cassazione rimangono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo in favore della controricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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