Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11571 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21585-2011 proposto da:

FERDY INVESTIGAZIONI S.R.L., c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ANGELINI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO

PAOLO MINGRINO, ALESSANDRO FONTANAZZA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ENRICO MITTONI, LELIO

MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NOMOS S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 107/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/03/2011 R.G.N. 82/2010.

Fatto

CONSIDERATO

che:

la Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 15/3/2011, ha rigettato l’appello proposto da Ferdy Investigazioni s.r.l. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di opposizione proposta dalla stessa appellante contro la cartella esattoriale notificata nell’interesse dell’Inps e avente ad oggetto il pagamento di contributi inerenti ad alcuni lavoratori con i quali la società aveva stipulato contratti di collaborazione a progetto, ma ritenuti dall’ente previdenziale lavoratori subordinati;

la società ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi, illustrati da memoria, e al quale ha resistito l’INPS con controricorso;

con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, depositato presso la cancelleria di questa Corte, la ricorrente Ferdy Investigazioni s.p.a. ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

la rinuncia, proposta ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” è stata notificata all’Inps, controricorrente, anche in qualità di procuratore speciale della SCCI s.p.a., e per esso ai suoi difensori costituiti, mediante posta elettronica certificata, come risulta dalle ricevute di accettazione, depositatè.unitamente all’atto di rinuncia;

ricorrono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., con compensazione delle spese, in considerazione del fatto che la rinuncia al giudizio (rectius: l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti) è imposta dall’art. 6, comma 2 D.L. cit., affinchè i debitori, nei cui confronti sono stati emessi ruoli affidati ad agenti della riscossione, possano accedere alla definizione agevolata prevista dalla norma citata: tale previsione, in una logica di composizione stragiudiziale delle controversie volta a recuperare con maggiore celerità risorse finanziarie per il soddisfacimento di esigenze indifferibili dello Stato, è validamente apprezzabile come ragione di compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c..

PQM

La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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