Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11571 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 06/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 06/06/2016), n.11571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8654-2011 proposto da:

VOLTAIRE SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 69, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ASCENZI,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE FARINA, SERENA

PAOLINI;

– ricorrente –

contro

I.L., (OMISSIS), G.B.

(OMISSIS), quale erede di G.Q., G.

E. (OMISSIS), G.R. e G.

F. (OMISSIS), quali eredi di Gu.Be.,

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RENZO DA CERI 195,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PUGLIESE, che li rappresenta

e difende;

– controricorrenti –

e contro

REALE MUTUA SOCIETA’ DI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1083/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli l’Avvocati Ascienzi per delega dell’Avvocato Farina, e

Pugliese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, il quale ha concluso in via principale per

l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 1998, G. E., Gu.Be. e I.L. convenivano in giudizio la Voltaire s.r.l. per sentir dichiarare l’illegittimità delle opere realizzate da quest’ultima e ottenere la condanna alla demolizione dell’immobile costruito in violazione delle norme urbanistiche vigenti, nonchè al risarcimento dei danni cagionati.

Esponevano gli istanti di essere proprietari di alcune unità immobiliari poste a distanza di 5 m da un vecchio fabbricato composto di tre piani, acquistato dalla società convenuta, che avrebbe demolito la vecchia struttura realizzando una nuova costruzione a distanza inferiore da quella consentita e ricavando una volumetria superiore a quella ammessa in relazione alla superficie del lotto, in violazione delle norme edilizie vigenti e in particolare dell’art. 10 del piano regolatore del Comune di Cosenza (indice fondiario nelle zone B1) e dell’art. 7 (distanza di m 10 tra i fabbricati), nonchè delle norme antisismiche e degli allineamenti preesistenti.

Si costituiva in giudizio la parte convenuta Voltaire s.r.l.

contestando la domanda e chiedendone il rigetto. La convenuta assumeva, al riguardo, di avere realizzato il nuovo manufatto in conformità della normativa vigente al momento del rilascio della concessione, non essendo applicabili le norme del nuovo piano regolatore, intervenuto in epoca successiva; chiedeva inoltre di chiamare in causa la Reale Mutua Assicurazioni per essere tenuta indenne, sulla base della polizza assicurativa intervenuta tra le parti, dalle conseguenze a suo danno derivanti dall’accoglimento della domanda attrice.

La Reale Mutua Assicurazioni si costituiva in giudizio contestando la legittimazione attiva e passiva, nonchè l’operatività della polizza in relazione all’evento in oggetto; chiedeva pertanto il rigetto della domanda di garanzia.

Espletata la prova per testi e ammessa la consulenza d’ufficio, la causa veniva decisa con sentenza n. 1545/02 il Tribunale di Cosenza rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso tale sentenza proponevano appello Gu.Be., G.E., I.L. e Gu.Qu., deducendo che la Voltaire s.r.l. aveva realizzato una nuova costruzione e non già una semplice ristrutturazione, in violazione del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9 che disciplina la distanza minima tra i fabbricati. Evidenziavano, altresì, che la strada posta tra i due fabbricati, anche se privata, era una strada aperta al pubblico, in quanto utilizzata dagli avventori del cinema “(OMISSIS)” e del “(OMISSIS)”. Gli appellanti, inoltre, deducevano che la c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado era approssimativa ed elusiva dei quesiti proposti, avendo trascurato, in particolare, il confronto tra l’edificio demolito e quello nuovo. Inoltre, il mancato rispetto del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 aveva provocato dei danni agli appellanti sia con riguardo al deprezzamento degli immobili che si affacciano sul fronte fabbricato della Voltaire s.r.l. sia per la mancata possibilità di edificare o ampliare il fabbricato esistente a causa della distanza minima di dieci metri. Si costituiva l’appellata Voltaire s.r.l. deducendo l’inammissibilità del gravame proposto da G.Q., che non era stato parte nel giudizio di prima grado, e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della Reale Mutua Assicurazioni. Nel merito evidenziava l’infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto.

Integrato il contraddittorio nei confronti della Reale Mutua Assicurazioni, quest’ultima si costituiva in giudizio e spiegava appello incidentale al fine di sentir dichiarare in operativa la garanzia apprestata in favore della Voltaire s.r.l. per effetto della polizza n. (OMISSIS) e per sentire condannare parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.

Con ordinanza del 16 febbraio 2005, la Corte d’appello di Catanzaro disponeva una consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare la data di inizio e di ultimazione dei lavori oggetto di causa, nonchè la conformità dell’opera rispetto agli strumenti urbanistici vigenti all’epoca del rilascio della concessione e all’epoca di inizio dei lavori e, infine, la corrispondenza o le eventuali difformità tra l’immobile ricostruito, a seguito della concessione edilizia, e l’edificio preesistente. Con sentenza n. 1083/2010, depositata il 13 dicembre 2010, la Corte d’appello di Catanzaro, dichiarato inammissibile l’appello proposto da G.Q., in parziale accoglimento del gravame e in riforma della sentenza di primo grado, ordinava l’arretramento del fabbricato della Voltaire s.r.l. fino alla distanza minima di 10 m dal fabbricato degli appellanti.

Rigettava, inoltre, la domanda di risarcimento dei danni e dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto dalla compagnia assicuratrice. Secondo l’apprezzamento della Corte di merito, il manufatto realizzato dalla Voltaire s.r.l. costituiva senz’altro una nuova costruzione in quanto, sulla base dell’elaborato peritale e della documentazione fotografica in atti, pur non essendo stata modificata la volumetria originaria, vi era stata una sostanziale modifica dal punto di vista architettonico e strutturale e, inoltre, era stata modificata la superficie occupata in relazione all’originaria sagoma di ingombro, posto che il vecchio palazzo, dal lato prospiciente il fabbricato degli appellanti, non presentava ampi balconi. Inoltre, si evidenziava dai giudici dell’appello una non corrispondenza sull’allineamento relativo alla costruzione in aderenza del nuovo fabbricato rispetto al fabbricato di proprietà G. di circa 30 cm. Affermava la Corte catanzarese che, pur non essendo stato possibile determinare con certezza la data di inizio dei lavori, indicata solo presuntivamente dal CTU con riferimento al 22 novembre 1996, sia che fosse applicabile lo strumento urbanistico locale approvato con decreto della G.R. del 23 ottobre 1972 che quello successivo entrato in vigore in data 16 gennaio 996, comune gli stessi non potevano prescindere dalle norme minime dettate dal D.M. n. 1444 del 1968, tra cui quella di cui all’art. 9, che prescrive, per le nuove costruzioni in zone diverse dalla zona A, la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Nel caso di specie, osserva la sentenza della Corte d’appello, si trattava di intervento edilizio che aveva dato origine ad una nuova costruzione ricadente in zona B 1 (coma da acquisito certificato di destinazione urbanistica), che distava dall’antistante fabbricato degli eredi G., nei diversi punti fiduciali, metri 4,85, metri 4,85 e metri 6,35, senza peraltro considerare la zona di ingombro dei balconi, con conseguente violazione della distanza minima prevista dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9. Trattandosi di norma integrativa di quelle sulle distanze, in relazione alle quali il codice civile prevede la riduzione in pristino, non rimaneva che ordinare l’arretramento del fabbricato della Voltaire S.r.l.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, la Voltaire s.r.l. ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 e il 30 marzo 2011, sulla base di due motivi.

G.E., I.L., G.R., G.F. e G.B. hanno resistito con controricorso, chiedendo di dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso.

La Reale Mutua Società di Assicurazioni spa, sia pur legittimamente evocata in giudizio, non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, errore e/o falsa applicazione dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9 nonchè la violazione dell’art. 360, n. 5 per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativo alla qualificazione giuridica della fattispecie trattata. Al riguardo, parte ricorrente invoca il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, u.c. secondo il quale sono ammesse “distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”. In fatto, la ricorrente evidenzia che, come risultante pure dall’elaborato peritale, prima della domanda di concessione edilizia del 22 febbraio 1995 era stato presentato un piano urbanistico attuativo con previsioni planovolumetriche, e che l’intervento era stato preliminarmente preceduto dalla presentazione di un programma progettuale, comprendente la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato polifunzionale con “previsioni planovolumetriche”, quale intervento di recupero nell’ambito di una zona residenziale intensamente edificata. Tale piano progettuale era stato definitivamente assentito dal competente ufficio in data 31 maggio 1995.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativo alla qualificazione giuridica di nuova costruzione.

In via preliminare ed assorbente, ed in accoglimento delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, deve tuttavia dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per la violazione dell’art. 369 c.p.c..

Ed, infatti, la ricorrente dà espressamente atto che la sentenza impugnata è stata notificata in data 27 gennaio 2011 (circostanza questa che risulta confermata anche dalla difesa dei controricorrenti), senza che tuttavia nella rispettiva produzione di parte si rinvenga copia autentica di detta sentenza con relativa relata di notifica.

Peraltro non rinvenendosi copia autentica di tale documento nemmeno nella produzione della controparte, deve trovare applicazione quanto autorevolmente sostenuto da questa Corte a Sezioni Unite nella pronuncia del 16 aprile 2009, n. 9005, a mente della quale è improcedibile il ricorso per cassazione ove non venga depositata copia autentica notificata della sentenza impugnata, dovendo tale adempimento essere assolto contestualmente al deposito del ricorso ovvero, al più tardi, nei venti giorni successivi all’ultima notifica.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue in favore dei controricorrenti G.E., I.L., G.R., G.F. e G.B..

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrrenti le spese sostenute in questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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