Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11570 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/05/2017, (ud. 15/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28106-2011 proposto da:

D.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA STANISCIA,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ITALIANA PER AZIONI PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo

studio dell’avvocato ERNESTO IRACE, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11741/2011 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 31/05/2011 r.g.n. 72737/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per estinzione o

inammissibilità per rinuncia;

udito l’Avvocato NICOLA STANISCIA.

Fatto

PREMESSO

– che con sentenza 31 maggio 2011, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da s.p.a. Italiana per il Traforo del Monte Bianco avverso l’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva (R.G.E. 22093/06) e di sua condanna al pagamento della somma di Euro 4.931,93, a titolo risarcitorio ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 2 e pedissequo precetto;

– che essa era stata infatti proposta, anzichè con atto di citazione (a norma dell’art. 671 c.p.c., comma 1, non essendo ancora iniziata l’esecuzione, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto), con ricorso depositato il 4 marzo 2009 e notificato il 24 marzo 2009: e quindi tardivamente, rispetto al termine di notificazione dell’ordinanza e del precetto (perfezionatasi il 24 febbraio 2009);

– che con atto notificato il 22 novembre 2011 D.M. ricorre per cassazione con unico motivo, cui resiste la società con controricorso;

– che prima dell’odierna udienza di discussione il ricorrente ha depositato atto di rinuncia notificato in via telematica con PEC alla controricorrente, con la compensazione integrale delle spese tra le parti;

– che sussistono pertanto i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, dato semplicemente atto della volontà negoziale delle parti.

PQM

LA CORTE

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.

dichiara estinto il processo; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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