Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11570 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 06/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 06/06/2016), n.11570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1671/2012 proposto da:

ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO ARCIDIOCESI

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ASIAGO 2, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CIMINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO FILICETTI;

– ricorrente –

e contro

C.A., C.R., C.M.,

CO.AN., CO.RO., elettivamente

domiciliati in ROMA, V. FILIPPO NICOLAI 22, presso lo studio

dell’avvocato DOLORES PIGNATARO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MAURIZIO FERAUDO;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1075/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Maurizio Feraudo per i resistenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero dell’Arcidiocesi di (OMISSIS) conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Cosenza, Sezione Distaccata di Acri, c.a. ed i suoi figli, C.A., An., M., R. e Ro., per sentire dichiarare il suo diritto di proprietà sui beni di cui alla partita n. 3179, foglio 91, partt. 89, 94, 105 e 106 in agro di (OMISSIS), già appartenenti alla parrocchia di (OMISSIS), nonchè sui beni di cui alla partita n. 277, foglio 80, partt. 53 e 68, foglio 92, partt. 5, 8 e 29, poi frazionata in n. 29, 54 e 55, foglio 93, part. 1, sempre in agro di (OMISSIS), ed appartenenti alla Parrocchia di (OMISSIS), previo accertamento della nullità dei contratti di donazione con i quali il medesimo c.a. aveva ceduto ai figli i summenzionati terreni.

L’Istituto diocesano per il sostentamento del clero dell’Arcidiocesi (OMISSIS) chiedeva, altresì, che fosse disposto il rilascio in suo favore di tali immobili.

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Distaccata di Acri, nel contraddittorio delle parti convenute, le quali, fra l’altro, eccepivano l’intervenuta usucapione dei detti terreni da parte dei germani C., con sentenza n. 39 del 2005, depositata l’8 febbraio 2005, dichiarava validi i contratti di donazione di c.a. per intervenuta usucapione dei beni ad opera dei figli di quest’ultimo.

L’Istituto diocesano per il sostentamento del clero dell’Arcidiocesi (OMISSIS) proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Cosenza, Sezione Distaccata di Acri.

La Corte di Appello di Catanzaro, nella resistenza degli appellati, dopo il decesso di c.a. e la riassunzione del giudizio nei confronti dei suoi figli, i quali si costituivano nella qualità di eredi, con sentenza n. 1075/10 accoglieva in parte l’appello e, quindi, rigettava la domanda dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero dell’Arcidiocesi (OMISSIS) limitatamente al fondo sito in (OMISSIS) in località (OMISSIS).

In particolare, essa motivava la sua decisione affermando che:

il giudizio di appello era stato correttamente riassunto nei confronti degli eredi di c.a.;

era inammissibile il deposito di alcuni dei documenti prodotti dall’appellante;

la sentenza del giudice di primo grado era nulla per ultrapetizione nella parte in cui aveva accolto una domanda riconvenzionale di usucapione non proposta dai convenuti;

l’appellante aveva provato di essere proprietario dei beni oggetto di causa;

la domanda dell’appellante era fondata con riferimento al fondo sito in località (OMISSIS), intestato alla Parrocchia (OMISSIS) e riportato in catasto alla partita 3179, foglio 91, part. 89, 94, 105 e 106;

i germani C. avevano usucapito il fondo in (OMISSIS), loc. (OMISSIS).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero dell’Arcidiocesi (OMISSIS), articolandolo su un motivo.

C.A., An., M., R. e Ro.

non hanno svolto attività difensiva (ma hanno depositato solo procura).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre rilevare l’inammissibilità delle osservazioni scritte presentate dal difensore dei resistenti ai sensi dell’art. 379 c.p.c., comma 4, attesa la loro presentazione, peraltro in maniera dattiloscritta immediatamente dopo che il P.G. aveva reso le proprie conclusioni, essendo evidente, anche in ragione del fatto che tali conclusioni erano favorevoli alla posizione dei resistenti, che si tratti di note predisposte anteriormente all’udienza, ed all’evidente fine di ovviare ala mancata presentazione del controricorso in ragione del tardivo rilascio della procura ad litem.

Con un unico motivo di ricorso l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero dell’Arcidiocesi (OMISSIS) si duole della carente, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che avrebbe dovuto essere esclusa l’usucapione dell’immobile in (OMISSIS), loc. (OMISSIS), in quanto:

c.a. aveva chiesto nel 1985 alla Curia Arcivescovile di Cosenza di acquistare il fondo ubicato in località Sorbo, partita n. 277, foglio 92, particella 5 e 29;

detto fondo era stato oggetto di cessione volontaria in favore dell’Agenzia per la promozione e lo sviluppò del Mezzogiorno per la costruzione di un acquedotto in cambio di un indennizzo pagato il 4 settembre 1990;

i figli di c.a. avevano dato in concessione il terreno ad una società mineraria per l’estrazione del caolino, così snaturandone la destinazione agricola.

Il motivo è inammissibile, poichè in parte concerne circostanze non decisive ai fini della statuizione di riforma richiesta, ed in altra parte è volto ad ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova valutazione di merito in sostituzione di quella della corte territoriale.

L’art. 1159 bis c.c., stabilisce che “La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.

Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.

La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale”.

Se ne ricava che, nella specie, gli intimati, per ottenere la dichiarazione di usucapione del fondo sito in (OMISSIS), loc. (OMISSIS), erano tenuti a dimostrare di averlo acquistato in buona fede in virtù di un titolo idoneo a trasferirne la proprietà e di averlo posseduto per un periodo di cinque anni dalla data di trascrizione di detto titolo.

La corte territoriale ha ritenuto che, con riferimento alla posizione dei figli di c.a., sussistessero i requisiti summenzionati, ed in particolare la stipula di un atto in astratto idoneo a trasferire la proprietà del bene (la donazione del medesimo c.a.), la buona fede degli acquirenti e il possesso della res per cinque anni dalla trascrizione.

La doglianza di parte ricorrente concerne, innanzitutto, la ricorrenza in capo ad c.a. dell’anima possidendi necessario ad usucapire l’immobile, avendo egli domandato nel 1985 di poterne acquistare la proprietà.

Tale circostanza, peraltro, è priva di rilievo, in quanto la Corte di Appello di Catanzaro ha riconosciuto l’avvenuta usucapione del bene sul presupposto del possesso in buona fede del terreno da parte, non di c.a. (del quale ha reputato non provato il possesso), ma dei suoi figli.

Infatti, la corte territoriale ha ritenuto che “La buona fede dei donatari, i germani C., non può essere messa seriamente in dubbio…, avendo fatto ragionevole affidamento sulle specifiche competenze tecnico giuridiche del notaio e sul potere-dovere del notaio di rilevare qualsiasi vizio formale o sostanziale ostativo alla stipula dell’atto pubblico e di evidenziarne i rischi futuri” e che, sulla base delle testimonianze assunte, fosse stato dimostrato che “i germani C. nel quinquennio successivo alla data di trascrizione delle donazioni del 1990, del 1993 e del 1995… senza interruzione… avevano coltivato in modo pacifico il fondo…piantando cereali, ortaggi ed alberi da frutta, eseguendo tutte le opere di manutenzione necessarie per la conservazione del fondo, degli impianti e delle strutture in esse realizzate, avvalendosi anche della collaborazione di terzi, manifestando così all’esterno una piena signoria di fatto, contrapposta all’ineqia dell’I.D.S.C, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà”.

Diviene pertanto del tutto irrilevante indagare e sollecitare quindi a tal fine una diversa valutazione, in merito alle concrete modalità con le quali si è espressa la relazione materiale con il bene da parte del genitore degli odierni intimati.

L’Istituto diocesano ha evidenziato, poi, che la Corte di Appello di Catanzaro non aveva considerato che il fondo de quo era stato ceduto da esso proprietario all’Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno per la costruzione di un acquedotto in cambio di un indennizzo pagato il 4 settembre 1990.

Detta condotta avrebbe reso palese come l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero dell’Arcidiocesi (OMISSIS) avesse “da sempre esercitato la titolarità del proprio diritto sul fondo oggetto di gravame”.

La corte territoriale, però, ha esaminato la relativa documentazione, escludendo che fosse rilevante perchè concernente “fatti e circostanze… anteriori al periodo cui occorre fare riferimento per valutare l’acquisto per usucapione ai sensi dell’art. 1159 bis c.c., comma 2 e, dunque, anteriori al quinquennio successivo alla trascrizione degli atti pubblici di donazione stipulati il 19/4/1990, il 30/6/1993 ed 11/08/1995” (al riguardo, è opportuno precisare che, come riportato nella sentenza impugnata, gli atti di donazione del fondo oggetto del ricorso risalgono al 19 aprile 1990 ed al 30 giugno 1993, mentre il primo atto successivo idoneo ad interrompere il possesso ad usucapionem dei figli di c. a. è costituito dalla citazione per il rilascio del fondo, avvenuta l’11 gennaio 2001).

In particolare, deve ritenersi del tutto privo di rilievo, ai fini della soluzione della controversia, il pagamento dell’indennizzo di cui sopra in data 4 settembre 1990 (e, quindi, in epoca successiva alla prima donazione), trattandosi di adempimento di una precedente cessione di cui, inoltre, non risulta che i figli di c. a. abbiano mai avuto conoscenza.

Infine, l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero dell’Arcidiocesi (OMISSIS) lamenta che la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro non avrebbe tenuto adeguatamente conto che i figli di c.a. avevano dato in concessione il terreno reclamato ad una società mineraria per l’estrazione del caolino, così snaturando la vocazione agricola del fondo.

La particolare normativa di cui all’art. 1159 bis c.c., infatti, poteva, ad avviso dell’istituto ricorrente, essere applicata solo in presenza di fondi destinati, in concreto, all’attività agricola.

Sul punto, si osserva che la corte territoriale ha esaminato la deduzione in oggetto, già proposta in sede di gravame, chiarendo che la circostanza della “concessione in affitto di parte del fondo in questione a società per l’estrazione di minerali” non escludeva l’applicabilità dell’art. 1159 bis c.c., “per l’assorbente considerazione che la supedicie data in affitto a terzi per attività non connesse all’agricoltura (cfr. CTP in atti) è limitata e non impedisce lo svolgimento di un’apprezzabile attività agricola nella restante porzione”.

Nella specie, viene in rilievo una valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice del merito che, in quanto motivata in maniera logica e completa, non può essere sindacata nella presente sede (Cass., Sez. 5, sentenza n. 2090 del 4 febbraio 2004, Rv. 569881), di modo che l’apprezzamento di fatto circa la permanenza della qualifica di fondo rustico per il bene in oggetto, in quanto compatibile con il limitato uso diverso, non può essere rimesso in discussione con la formulazione del motivo in oggetto.

Il ricorso deve essere, quindi, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio Dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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