Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11570 del 03/05/2021

Cassazione civile sez. I, 03/05/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 03/05/2021), n.11570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33572/2018 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Vitale, in

virtù di procura in calce al ricorso per cassazione, elettivamente

domiciliato in Roma, via Torino, n. 7, presso lo studio legale

dell’Avv. Laura Barberio.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di TORINO in data 27 settembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

3/12/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 27 settembre 2018, il Tribunale di Ancona ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto da M.A., cittadino del (OMISSIS), avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, perchè tardivo.

2. Il Tribunale ha rilevato che il provvedimento di diniego della Commissione era stato notificato al ricorrente in data 13 settembre 2017 e che il ricorso era stato depositato oltre il termine perentorio di 30 giorni, in data 18 dicembre 2017, ovvero 96 giorni dopo la comunicazione del provvedimento di diniego; era infondata anche la richiesta di rimessione in termini per mancata traduzione nella lingua indicata dal ricorrente, poichè il provvedimento risultava correttamente tradotto nelle lingue veicolari, nè poteva dirsi che il provvedimento doveva essere tradotto nella lingua urdu, in presenza di una comunità pakistana di significativa dimensione sul territorio italiano, perchè il modo di procedere della Commissione, così ritenendo, era “condizionato” dal dato statistico, variabile ed opinabile, della presenza numerica, per nazione, dei richiedenti protezione internazionale.

3. M.A. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a due motivi.

4. L’Amministrazione intimata ha depositato controricorso.

5. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi, 2, 10 e 4 e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea per l’omessa rimessione in termini.

Nella specie, il ricorrente ha dedotto che il provvedimento della Commissione territoriale e il verbale di notifica del medesimo non erano stati tradotti in urdu, lingua indicata dal ricorrente quale idioma noto e utilizzata in occasione dell’audizione avanti la Commissione territoriale, bensì nelle lingue veicolari e che non erano stati esplicitati i motivi in base ai quali non era stato possibile provvedere alla traduzione nella suindicata lingua urdu.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 La giurisprudenza di questa Corte ha affermato l’ammissibilità dell’istanza di rimessione in termini in riferimento alla decadenza dalla facoltà di proporre impugnazione per incolpevole decorso del termine per impugnare alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dello stesso art. 184 bis c.p.c. (abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 e sostituito dalla generale previsione di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2), ritenuta maggiormente rispettosa dei principi costituzionali di effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive (Cass., 29 luglio 2010, n. 17704; Cass., 8 marzo 2017, n. 5946).

Questa Corte ha, altresì, precisato che la parte è tenuta ad osservare il principio generale che impone alla stessa di attivarsi con immediatezza, dovendo essere l’iniziativa della parte tempestiva, da intendersi come immediata reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa (Cass., Sez. U., 18 dicembre 2018, n. 32735, citata).

Ancora è stato chiarito che l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, che opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass., Sez. U., 18 dicembre 2018, n. 32725).

La rimessione in termini presuppone, quindi, l’esistenza di un errore derivante da causa non imputabile perchè cagionato da un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti il carattere dell’assolutezza e non della mera difficoltà in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass., 6 luglio 2018, n. 17729; Cass., 27 ottobre 2015, n. 21794; Cass., 16 ottobre 2015, n. 20992).

1.3 Ciò posto, osserva la Corte come il ricorrente, sul quale incombeva il relativo onere di allegazione e di prova, abbia omesso completamente di dimostrare il nesso eziologico tra l’asserita mancata conoscenza e la data della proposizione del ricorso.

Il ricorrente non ha dimostrato, nella sostanza, di non aver potuto eseguire la notifica del ricorso nel termine di legge per causa ad esso non imputabile, così rendendo la censura proposta non accoglibile.

1.4 Ciò senza prescindere dalla circostanza che il Tribunale ha ritenuto che la richiesta di rimessione in termini per mancata traduzione nella lingua indicata dal ricorrente era infondata poichè il provvedimento risultava correttamente tradotto nelle lingue veicolari. In proposito, questa Corte ha affermato che la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l’indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l’invalidità del provvedimento e che tale vizio, tuttavia, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all’atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l’opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità (Cass., 29 aprile 2020, n. 8367; Cass., 19 giugno 2019, n. 16470).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2 e la violazione dei criteri in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2.1 Il motivo è infondato perchè il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato, sia con separato decreto, che all’interno del provvedimento di merito (come nel caso in esame), deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l’opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 e contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost., mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione (Cass., 28 luglio 2020, n. 16117).

3. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna M.A. alla rifusione, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2021

 

 

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