Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1157 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. III, 19/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 19/01/2011), n.1157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22448/2009 proposto da:

G.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE IPPOCRATE 92, presso lo studio dell’avvocato GENOVESE

ROSALBA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANO MARIANO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

F.G., ASSOCIAZIONE PARADISE – CIRCOLO – CULTURALE

RICREATIVO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 634/2008 del TRIBUNALE di CASSINO del

13/10/08, depositata il 14/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Cassino in data 13.10.2008 e depositata il 14.10.2008 in materia di opposizione agli atti esecutivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie, per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).

Nel caso in esame, la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

I quesiti di diritto formulati in relazione alla denuncia di violazioni di norme di diritto sono generici ed astratti, senza puntuale riferimento al caso concreto; non consentendo, in tal modo, alla Corte di Legittimità di enunciare il principio di diritto che dia allo stesso soluzione.

Quanto ai profili relativi ai vizi di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nessuno dei motivi contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (perchè insufficiente, contraddittoria od omessa) a giustificare la decisione (S.U. 16.11.2007 n. 23730)”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Preliminarmente la Corte da atto che i documenti inviati dal ricorrente, e pervenuti in cancelleria il 25.11.2010, sono stati, con provvedimento presidenziale del 30.11.2010, allegati agli atti.

Quindi, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non hanno apportato alcun elemento significativo al fine di concludere in senso diverso rispetto alle indicazioni contenute nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

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