Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1157 del 18/01/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 18/01/2018, (ud. 21/09/2017, dep.18/01/2018),  n. 1157

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Tribunale di Milano accolse parzialmente il ricorso della società “The Film Company sas di Craig Bell & C.” avverso la cartella esattoriale notificatale il 13.4.2007 per conto dell’ENPALS, contenente la richiesta di pagamento di contributi in relazione al periodo gennaio – giugno 2001, e dichiarò non dovuti, perchè prescritti, i contributi riguardanti i mesi di gennaio e febbraio del 2001, revocando la cartella opposta e respingendo nel resto la domanda;

che impugnata tale decisione da parte della predetta società, la Corte d’appello di Milano (sentenza del 16.12.11 – 16.2.12) l’ha confermata dopo aver osservato che la pretesa contributiva si fondava sulle mancanze rilevate dagli stessi modelli delle denunce trimestrali presentate dalla società;

che per la cassazione della sentenza ricorre la società “The Film Company sas di Craig Bell & C.” con un solo motivo;

che resiste con controricorso l’INPS, succeduto all’ENPALS;

che rimane solo intimata la società di esazione tributi ESATRI s.p.a.;

che il Sostituto Procuratore Generale ha fatto pervenire richiesta di accoglimento del ricorso;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con un solo motivo, dedotto per omessa, erronea o inesistente motivazione, la ricorrente sostiene che la Corte d’appello è incorsa in errore nell’affermare che dalla discussione sarebbe emerso che le discrepanze contributive, causa della richiesta di pagamento, sarebbero derivate dal fatto che la società avrebbe indebitamente praticato una detrazione del 40% sugli importi dovuti;

che al riguardo la Corte territoriale si era confusa nel ritenere che la società aveva ammesso di aver corrisposto dei compensi per diritti “autorali” (diritti di sfruttamento dell’immagine concernenti le collaborazioni fornite dagli attori dei filmati pubblicitari che cedevano il cosiddetto diritto di replica soggetto a contribuzione parziale), come tali sottoposti a contribuzione scontata;

che, invece, la società aveva semplicemente ribadito di non essere stata in grado di identificare quali fossero le ragioni della lamentata omissione contributiva, per cui la Corte aveva confuso quella che era una mera ipotesi difensiva sulle ragioni dell’errore dell’ente creditore con una sorta di ammissione della parte;

che, al contrario, la società aveva ribadito in secondo grado di ignorare le omissioni addebitatele, spiegando che l’unica ipotesi plausibile poteva essere stata quella della configurazione dei compensi come “autorali”, ma che in ogni caso la contribuzione versata era stata corretta;

che anche nell’ipotesi in cui i contributi afferenti ai primi mesi del 2001 avessero contenuto degli sgravi, sarebbe stato onere dell’Enpals indicare l’inesattezza dello sgravio;

che la società non aveva mai affermato di aver utilizzato contratti in replica o di aver sottoposto a contribuzione parziale gli emolumenti erogati ai propri collaboratori e che, di contro, non era stato eseguito alcun accertamento da parte dell’ente che, pertanto, non aveva assolto l’onere di provare i fatti costitutivi del preteso credito contributivo;

che il motivo è infondato in quanto le doglianze della ricorrente non scalfiscono la “ratio decidendi” sulla quale è incentrata l’impugnata sentenza, vale a dire la constatazione che la pretesa contributiva dell’ente previdenziale era basata proprio sulle mancanze rilevate dagli stessi modelli contenenti le denunzie trimestrali presentate dalla società;

che da tali denunce emergeva che la stessa società aveva praticato una detrazione del 40% sugli importi dovuti per contributi, senza aver fornito la prova che si trattasse effettivamente dei cosiddetti contratti in replica per l’ulteriore utilizzazione del diritto all’immagine che avrebbero reso legittima la praticata riduzione dei versamenti contributivi;

che in mancanza di tale prova i contributi erano dovuti in misura piena;

che correttamente la Corte di merito ha rilevato che l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni per la fruizione dello sgravio contributivo non poteva che incombere sull’appellante che aveva inteso avvalersene non versando per l’intero i contributi dovuti;

che si è già statuito che “in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (Cass. sez. lav. n. 5137 del 9.3.2006; in senso conf. Cass. sez. lav. n. 16351 del 24.7.2007);

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente che va condannata a corrisponderle all’Inps, mentre non va adottata alcuna statuizione a tal riguardo nei confronti della società Esatri s.p.a. che è rimasta solo intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti dell’Inps nella misura di Euro 3000,00 per compensi professionali e di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Nulla spese nei confronti della ESATRI s.p.a..

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2018

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