Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11569 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 06/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 06/06/2016), n.11569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUZZI Emilio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22399-2011 proposto da:

MA.PR., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato

ATTANASIO MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato FINOCCHIARO

ALFIO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nonchè contro

M.G., MU.GI., M.V., M.

F., M.S., M.M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 433/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 14/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per raccoglimento

del primo motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 10/3/1990 M.G. e S.G. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina, Ma.Pr., deducendo di essere proprietari di un immobile sito in contrada (OMISSIS) del Comune di Barcellona, confinante con sovrastante terreno della convenuta, la quale aveva proceduto alla costruzione di due baracche in muratura a distanza non regolamentare dal confine, che avevano altresì modificato il normale deflusso delle acque meteoriche, unitamente alla presenza su di un terrapieno di alcuni alberi da frutta.

Pertanto lamentando la presenza di danni da infiltrazioni nel loro immobile, cagionati dall’acqua proveniente dalla proprietà della convenuta, chiedevano la condanna alla demolizione delle baracche all’esecuzione di tutte le altre opere volte a rimuovere gli impedimenti al normale deflusso delle acque, nonchè al risarcimento dei danni.

Si costituiva la Ma. che impugnava la domanda, deducendo in particolare che era la naturale conformazione dei luoghi a determinare il deflusso delle acque piovane e che la situazione si era aggravata a causa della costruzione di un muro, privo delle necessarie opere di drenaggio, ad opera degli attori.

Disposta CTU e trasmessa la causa al neo istituito Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, questi con la sentenza del 15 luglio 1996, condannava la convenuta a rimuovere, previa demolizione, le due baracche, in quanto poste a distanza illegale, rigettando le altre domande degli attori.

S.G., in proprio e quale erede del defunto coniuge M.G., proponeva appello avverso tale decisione, insistendo per l’accoglimento delle domande disattese dal giudice di prime cure.

Si costituiva l’appellata che a sua volta proponeva appello incidentale in merito all’asserita illegittima condanna alla demolizione.

La Corte di Appello di Messina, richiesti chiarimenti al CTU, con la sentenza n. 433 del 14 luglio 2010, accoglieva l’appello principale e per l’effetto condannava Ma.Pr. all’esecuzione delle opere necessarie ad eliminare le infiltrazioni cagionate all’immobile dell’appellante, scegliendo tra le soluzioni prospettate dall’ausiliare, nonchè al risarcimento dei danni, rigettando invece l’appello incidentale.

Osservavano i giudici di appello che, una volta esclusa l’idoneità della realizzazione delle baracche, delle quali era stata disposta la demolizione per il contrasto con la previsione di cui all’art. 873 c.c., a modificare il naturale deflusso delle acque piovane, effettivamente lo stato naturale dei luoghi aveva subito delle profonde modificazioni ad opera dell’attività dei proprietari dei due fondi Anzi si presentava ormai un ristagno di acque nel fondo dell’appellata, in quanto il terrapieno a fondo naturale presente in quest’ultimo risultava costipato e privo di qualsiasi opera di regimentazione delle acque, sicchè l’acqua piovana ristagnava proprio nella zona a confine con il fondo della S., senza avere possibilità di uscita all’esterno. Conseguentemente veniva assorbita dal terreno, imbibendolo e determinando, previa espansione nelle zone adiacenti, danni da infiltrazioni. Anche la presenza di alcuni alberi incideva sullo stato dei luoghi in quanto la loro irrigazione, impregnava il terreno dell’acqua in eccesso, contribuendo all’aggravarsi della situazione, con il verificarsi dei danni alla proprietà attorea che il CTU aveva ricondotto alle suddette causali. Per l’effetto la Ma. andava condannata a risarcire i danni, non potendosi ravvisare alcun concorso di responsabilità in capo agli attori per la realizzazione di un contromuro, avente lo scopo di attenuare i fenomeni di infiltrazione, a rivelatosi inidoneo a tale esigenza, nonchè ad eliminare le cause delle infiltrazioni.

Quanto, infine all’appello incidentale, ne rilevava l’infondatezza, attesa la palese violazione delle distanze previste dal locale strumento urbanistico, ed apparendo indubitabile la qualificazione delle baracche in termini di costruzioni.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Ma.

P. sulla base di sei motivi.

L’intimata non ha svolto difese in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente rileva la Corte che sebbene il ricorso non risulti essere stato notificato all’intimato M.G., possa prescindersi dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, occorrendo ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del l’uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106;

Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).

In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) prima, facie infondato, appare superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte cui il ricorso non è stato notificato, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione degli artt. 101, 102, 110, 111, 331 e 350 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., ai sensi della previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Si deduce, infatti, che S.G. aveva proposto appello, oltre che in proprio, anche quale erede del marito M.G., attore in primo grado e defunto nelle more del giudizio.

Tuttavia, a seguito di tale evento, il giudice di ufficio avrebbe dovuto verificare l’integrità del contraddittorio, verificando se la S. fosse effettivamente l’unica erede del defunto marito, e che pertanto era tenuta a documentare tale qualità nonchè l’assenza di altri coeredi.

In realtà, si aggiunge, il M. aveva anche altri eredi, e precisamente i figli M.G., MU.GI., M. V., MU.FR., M.S. E M.C., come da stato di famiglia prodotto in questa sede.

Pertanto, il giudizio di appello si era svolto a contraddittorio non integro con la conseguente nullità della sentenza emessa.

Il motivo è evidentemente privo di fondamento.

Ed, infatti ancorchè risulti effettivamente principio pacifico quello secondo cui la verifica dell’integrità del contraddittorio debba avvenire d’ufficio, si è altresì da lungo tempo precisato (cfr. ex multis Cass. n. 2149/1978) che qualora, a seguito di morte di una parte, il processo venga proseguito da altro soggetto nella dedotta qualità di unico erede del defunto, spetta alla controparte, che eccepisca la non integrità del contraddittorio, per l’esistenza di altri coeredi, fornire la relativa prova (conf. Cass. n. 852/1985;

Cass. n. 2774/1997; Cass. n. 5605/1990; Cass. n. 13571/2006).

La ricorrente, solo in sede di legittimità assume che vi siano altri coeredi del defunto attore, così che appare evidente che nel giudizio di appello non venne in alcun modo sollevata la questione relativa all’effettiva integrità del contraddittorio, della cui prova, per quanto visto, era comunque onerata la parte eccipiente.

Quanto alla deduzione sollevata con il motivo in esame, e suffragata con la produzione di uno stato di famiglia, allegato solo in sede di legittimità, vale richiamare l’altrettanto pacifico orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 17581/2007) a mente del quale il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere dedotto per la prima volta anche nel giudizio di cassazione, ma alla duplice condizione che gli elementi posti a fondamento emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito (poichè nel giudizio di cassazione sono vietati lo svolgimento di ulteriori attività e l’acquisizione di nuove prove) e che sulla questione non si sia formato il giudicato (la S.C. ha affermato il principio – in un giudizio avente ad oggetto, tra l’altro, la pretesa inesistenza di una servitù a favore di un fondo sul quale era costituito un diritto di usufrutto – in relazione all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’usufruttuario, poichè dagli atti del giudizio non risultavano nè la prova dell’esistenza del diritto in questione nè quella dell’esistenza in vita dell’usufruttuario, considerato che tale diritto si estingue con la morte del titolare la Suprema Corte ha anche escluso l’ammissibilità ai sensi dell’art. 372 c.p.c., della documentazione con cui il ricorrente avrebbe voluto dare detta prova; conf.). In senso conforme si veda anche Cass. n. 26388/2008, secondo cui il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di litisconsorti necessari può essere rilevato d’ufficio, per la prima volta, anche dal giudice di legittimità, alla duplice condizione che gli elementi che rivelano la necessità del contraddittorio emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito e che sulla questione non si sia formato il giudicato (vedi altresì Cass. 27521/2011;

Cass. n. 3024/2012 che espressamente ribadisce la necessità di poter tenere conto solo degli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, in quanto le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., di acquisire mezzi di prova precostituiti in sede di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell’atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, con esclusione delle nullità originate da vizi del processo).

Attesa quindi l’impossibilità per la ricorrente di potersi avvalere della previsione di cui all’art. 372 c.p.c., per documentare l’esistenza di altri eventuali coeredi, il motivo deve essere disatteso.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Si deduce che nell’atto introduttivo del giudizio, al fine di giustificare la richiesta risarcitoria conseguente alle infiltrazioni verificatesi nella proprietà attorea, erano stati allegati dei fatti (costruzione delle baracche, presenza di alberi e mancata regimentazione delle acque) laddove la sentenza impugnata era invece pervenuta all’accoglimento della stessa fondandosi al contrario sulla situazione di ristagno delle acque nel fondo della convenuta, e cioè su circostanze diverse da quelle allegate.

Inoltre, aveva disposto in appello una cm non richiesta da alcuna delle parti, in violazione del principio dispositivo e ciò anche in violazione del disposto di cui all’art. 345 c.p.c., che vieta in appello la produzione di nuovi mezzi di prova, salva l’ipotesi dell’indispensabilità ovvero dell’impossibilità della proposizione o produzione nel giudizio di primo grado.

Anche tale motivo è evidentemente destituito di fondamento.

Deve innanzi tutto escludersi la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ed anche sotto il profilo della deduzione che l’accoglimento della domanda sia avvenuto sulla base di fatti diversi da quelli allegati dagli attori, posto che, se effettivamente in sentenza si è dato rilievo al ristagno delle acque nel fondo della ricorrente, si è altrettanto chiaramente precisato che tale situazione era la conseguenza degli interventi eseguiti sul fondo in questione, che avevano modificato l’originale decorso delle acque meteoriche.

Appare evidente, come peraltro chiaramente sottolineato dai giudici di appello, che tale situazione debba essere imputata alla mancata adozione anche di adeguate opere di regimentazione delle acque, resesi necessarie a seguito delle modifiche effettuate, di guisa che deve concludersi che, contrariamente a quanto asserito nel motivo, l’accoglimento della domanda si basi proprio sui fatti addotti in citazione.

Quanto alla doglianza concernente la riconvocazione in appello del CTU, in assenza di una formale richiesta di parte appellante, vale richiamare il costante orientamento della Corte per il quale (cfr. ex multis Cassazione civile sez. lav. 21 aprile 2010 n. 9461), in materia di procedimento civile, la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all’acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicchè ove la parte ne faccia richiesta non si tratta di un’istanza istruttoria in senso tecnico ma di una mera sollecitazione rivolta al giudice affinchè questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo; ne consegue che una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva, ancorchè formulata dalla parte tardivamente costituitasi in giudizio.

Tali considerazioni danno altresì contezza dell’erroneo richiamo alla violazione dell’art. 345 c.p.c., dovendosi escludere che al riguardo possa parlarsi di mezzo di prova in senso stretto e ciò anche in considerazione del profilo, ancor più decisivo, per il quale il processo in esame è assoggettato alle cd. regole del vecchio rito, per le quali la formulazione dell’art. 345 c.p.c., prima delle modifiche di cui alla L. n. 353 del 1990, non pone limiti alla possibilità anche di produrre e richiedere mezzi di prova in grado di appello.

4. Con il terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 913, 2043 e 2697 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c. e la contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza, sul presupposto che erroneamente la Corte distrettuale avrebbe ritenuto che per effetto della immutazione dello stato dei luoghi, lo scolo delle acque avrebbe perso le sue caratteristiche naturali. In realtà la Corte di appello avrebbe dovuto svolgere un’attenta valutazione e qualificazione dei fatti allegati, tenendo conto dei dati emersi dalla CTU. Inoltre poichè il fondo degli attori era naturalmente sottoposto a quello della ricorrente, presentandosi quindi come idoneo a ricevere le acque che colano dal secondo, la domanda non poteva esser accolta, in quanto non era stata provata quale fosse la situazione naturale degli scoli prima dell’esecuzione degli interventi che invece erano stati reputati idonei a determinare l’aggravamento della condizione del fondo attoreo.

In ogni caso la sentenza era frutto di una non adeguata e rigorosa valutazione delle risultanze istruttorie, dandosi peraltro rilievo a circostanze emerse dalla CTU, la quale, come dedotto nel secondo motivo di ricorso, non poteva essere disposta dal giudice del gravame. Peraltro non si era tenuto in adeguato rilievo il fatto che gli attori avessero realizzato un muro esterno che aveva occluso lo spazio per il libero deflusso delle acque, ponendosi come causa ovvero concausa dei danni lamentati.

Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., nonchè degli artt. 116 e 2697 c.c., e la contraddittoria ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. Infatti, proprio in considerazione della costruzione del detto muro, malamente edificato dagli attori, la causa dei danni era da addebitare a tale manufatto, apparendo illogica e frutto di una superficiale valutazione delle risultanze istruttorie l’affermazione circa la sostanziale ininfluenza ai fini causali di detta situazione.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente atteso che, pur a fronte della formale deduzione della violazione di legge, gli stessi, nel complesso mirano essenzialmente a sollecitare una diversa valutazione delle circostanze di fatto, in difformità di quanto già compiuto da pane del giudice del merito.

A tal fine occorre osservare che deve sicuramente escludersi la violazione ovvero la falsa applicazione dell’art. 913 c.c., avendo la Corte distrettuale correttamente evidenziato che, alla luce delle circostanze fattuali, quali emergenti dagli accertamenti peritali, fosse emersa l’alterazione dell’originaria situazione dei luoghi, in conseguenza di interventi posti in essere principalmente da parte della convenuta sul proprio fondo, mediante la creazione di una situazione idonea a favorire il ristagno dell’acqua piovana, attesa la mancanza di adeguati interventi tesi ad assicurare la corretta regimentazione delle acque stesse.

In realtà, come si evince anche dal tenore delle espressioni reiteratamente utilizzate in ricorso, l’addebito che viene mosso alla sentenza gravata, è il non avere adeguatamente valutato le risultanze istruttorie, pervenendo ad una ricostruzione dei fatti ritenuta non corrispondente a quelle che erano le attese della parte.

Tali deduzioni disattendono il costante e noto orientamento di questa Corte, secondo cui il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-

formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. ex pluribus, Cass. nn. 6288/11, 27162/09, 15489/07, 20322/05 e S.U. 13045/97).

Conseguentemente, alla cassazione della sentenza per vizi di motivazione si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. nn. 9243/07, 23079/05, 15805/05, 15693/04 e 11936/03).

Nello specifico, la sentenza impugnata, con argomentazioni connotate da logicità e coerenza, ha evidenziato, sulla base delle emergenze derivanti dall’accertamento peritale, la situazione di aggravamento dello scolo delle acque in conseguenza degli interventi posti in essere dalla convenuta all’interno della sua proprietà, evidentemente accertando altresì la sopravvenienza di tali interventi rispetto alla situazione originaria, e la loro concerta idoneità a determinare un’alterazione del naturale deflusso delle acque.

Inoltre, deve reputarsi del pari frutto di una valutazione esclusivamente riservata al giudice del merito, e come tale insindacabile in questa sede, attenendo alla verifica circa l’esistenza del nesso di causalità tra la condotta ed i danni lamentati, la censura con la quale si sostiene l’erronea considerazione da parte della Corte distrettuale della circostanza concernente la realizzazione di un muro in maniera inadeguata ad opera degli attori.

Ed, invero, a tal proposito, la sentenza impugnata, in maniera congrua ed argomentata, oltre ad escludere l’esistenza di un concorrente obbligo a carico dei danneggiati di prevenire i danni derivanti dall’altrui condotta illecita, pur evidenziando la mancanza di areazione del muro, e quindi la sua inidoneità ad impedire il fenomeno delle infiltrazioni, deve reputarsi che abbia altresì escluso che lo stesso possa avere concorso alla creazione del danno, avendo al più non soddisfatto l’obiettivo avuto di mira dagli attori, di attenuare i danni derivanti dal cortile della Ma..

Analoghe considerazioni devono altresì svolgersi per quanto attiene ala valutazione dell’incidenza sulla situazione pregressa della installazione di alcuni alberi da frutto, atteso che l’incidenza causale di tale elemento, così come stabilita dal giudice di merito, trova conforto nelle indagini del CTU, così come riportate dalla stessa ricorrente, ausiliare il quale ha dato atto di come le piante de quibus siano un fattore di ristagno delle acque.

I motivi vanno pertanto respinti.

5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado, nella parte in cui ha rigettato l’appello incidentale della ricorrente, affermando che a fronte della contestazione circa il fatto che le baracche delle quali era stato confermato l’abbattimento, non fossero in realtà delle costruzioni, la stessa non avrebbe precisato in base a quali ragioni avesse invece ritenuto che si trattava di costruzioni rilevanti ai fini della disciplina in tema di distanze Anche tale motivo mira sostanzialmente a sollecitare una diversa e non consentita rivalutazione delle circostanze di fatto, palesandosi pertanto del tutto generico, e ciò a fronte di una valutazione del giudice di primo grado, confermata in sede di appello, e fondata sulle risultanze della CTU, che peraltro la ricorrente non si è peritata nemmeno di riportare in ricorso ovvero di riassumere nel loro contenuto essenziale, onde permettere di evidenziare l’eventuale idoneità delle stesse, per la loro erroneità, a ripercuotersi anche sul convincimento del giudice.

6. Infine, con il sesto motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ovvero l’omessa o insufficiente motivazione in merito alla condanna alle spese del giudizio.

Assume la Ma. che in realtà sarebbe stato accolto solo uno dei due motivi di appello proposti dalla S., e che peraltro lo stesso giudice di appello aveva adottato, nella ricostruzione dei fatti una formula dubitativa, elementi che avrebbero dovuto portare ad una compensazione, anche parziale delle spese di lite.

Inoltre mancava una formale richiesta dell’appellante di ottenere il ristoro anche delle spese di appello.

Il motivo è parimenti privo di fondamento.

Ed, infatti, ribadendosi il pacifico orientamento per il quale la condanna alle spese a carico del soccombente deve essere emessa dal giudice anche d’ufficio (cfr. ex multis Cass. n. 11197/2007), va altrettanto ricordato che la valutazione di soccombenza va condotta in relazione all’esito finale del processo, occorrendo quindi guardare non all’eventuale esito di uno dei motivi di appello, ma alla conclusione finale del giudizio, che, come visto, ha riscontrato la totale soccombenza sostanziale della convenuta, sia per quanto attiene alla illegittimità delle costruzioni realizzate sul proprio fondo, sia per ciò che concerne la responsabilità per i danni da infiltrazioni lamentati dagli attori.

Pertanto, stante la totale soccombenza della ricorrente, deve farsi richiamo al pacifico orientamento di questa Corte per il quale (cfr.

Cassazione civile sez. 6, 28 aprile 2014 n. 9368) in tema di spese processuali, solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta (conf. Cass. n. 4696/2014; Cass. n. 2730/2012), orientamento che conforta la conclusione circa l’infondatezza anche di tale motivo.

7. Nulla a disporre per le spese del presente giudizio nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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