Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11569 del 03/05/2021

Cassazione civile sez. I, 03/05/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 03/05/2021), n.11569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6938/2019 proposto da:

S.S.D., elettivamente domiciliato in Roma Via Asiago,

9, presso lo studio dell’avvocato Spighetti Edoardo, e rappresentato

e difeso dall’avvocato Guglielmo Silvana, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il

24/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

1. Con decreto del 24-12-2018 e comunicato il 14-1-2019 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il ricorso di S.S.D., cittadino dell'(OMISSIS), proposto avverso il provvedimento notificato il 269-2018 con cui il Ministero dell’Interno – Unità Dublino – aveva disposto il suo trasferimento in Germania, stato membro, individuato dal Ministero dell’Interno, competente in ordine all’esame della domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III. Il Tribunale ha ritenuto che: A) il provvedimento adottato fosse legittimo, essendo rimasto accertato dall’autorità amministrativa, e non contestato dal richiedente, che la Germania fosse lo Stato di primo arrivo; B) l’Italia non avesse inteso avvalersi della clausola discrezionale di cui all’art. 17.1 del Regolamento predetto, e tanto costituiva esercizio di una facoltà discrezionale, non rientrante nel sindacato del giudice nazionale, al quale era solo consentito di accertare che il trasferimento verso altro Stato designato come competente fosse impossibile “per carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in detto stato”; C) non ricorressero le condizioni per l’operatività della suddetta deroga generale di cui all’art. 3, par. 2, comma 2, in funzione di garanzia generale, in quanto la Germania aveva un sistema di protezione internazionale correttamente funzionante e le autorità tedesche avevano fatto legittima applicazione dell’art. 8 direttiva 2004/843/CE, affermando che il ricorrente potesse trovare un luogo sicuro in altra località del suo Paese di origine; D) non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo dimostrata l’integrazione sociale del ricorrente, e non fosse possibile prendere in esame i documenti prodotti, attestanti l’appartenenza del ricorrente ad un partito politico in patria, la cui valutazione, in ordine alla fondatezza della domanda di protezione internazionale, era rimessa esclusivamente alle autorità tedesche, essendo circoscritto il sindacato del giudice italiano solo alla valutazione circa la correttezza applicativa dei criteri contenuti nel Regolamento n. 604/2013.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

Considerato che:

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. Mancata applicazione al caso di specie della clausola discrezionale prevista dall’art. 17 del Regolamento n. 604/2013, quindi rischio per i diritti fondamentali e l’incolumità del ricorrente”; “2. Violazione artt. 3 e 5 CEDU”; “3. Violazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 28 del 2008, artt. 8 e 27″;” 4. Violazione del disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C)”; ” 5. Mancata applicazione del cd. principio del non-refoulement”. Con il primo motivo il ricorrente censura la ritenuta non sindacabilità della decisione dello Stato italiano di non avvalersi della clausola discrezionale di cui all’art. 17 citato, malgrado la situazione di vulnerabilità in cui versava, per essere egli appartenente al partito (OMISSIS) e collaboratore dei servizi di intelligence del suo Paese, quindi ricercato in Iraq e a rischio di arresto, tortura ed uccisione. Con gli altri motivi si duole, con articolate argomentazioni e riportando in ricorso ampi stralci di report sulla situazione generale dell’Iraq, della mancata indagine in ordine a tale profilo, lamentando la violazione delle norme indicate in rubrica e del principio di non respingimento.

Ritenuto che:

4. Con il primo motivo è prospettata la problematica, peculiare e complessa, sintetizzabile nel seguente quesito: “se, in tema di competenza dello Stato nazionale all’esame della domanda di protezione internazionale, il ricorso contro la decisione di trasferimento in un altro Stato dell’Unione di quella proposta dal richiedente asilo, reso dalla cd. Unità Dublino, investa la sola sussistenza delle condizioni e dei presupposti del trasferimento stesso, come desumibili dal Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, o pure le determinazioni dello Stato membro investito dell’istanza circa l’esercizio del suo potere discrezionale ex art. 17.1 del menzionato Regolamento” (così ord. interlocutoria di questa Corte n. 23911/2020).

La rilevanza della questione, anche in considerazione dei pronunciamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea riguardanti la cd. clausola di sovranità già presente nell’art. 3, paragrafo 2, del Regolamento n. 343/2003, poi sostituito dal vigente Regolamento UE n. 604/2013 (Dublino III), nonchè di quanto osservato dalla medesima Corte nella sentenza del 23 gennaio 2019, M.A., S.A., A.Z. c. The International Protection Appeais Tribuna, Minister for Justice and Equality, Attorney Generai, Ireland, Causa C661/17, proprio in relazione alla clausola di cui all’art. 17 del citato Regolamento n. 604/2013 (cfr. ord. n. 23911/2020 citata), rende opportuno disporre la trattazione della causa in pubblica udienza, a ciò non ostando l’originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2021

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