Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11568 del 06/06/2016

Cassazione civile sez. II, 06/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 06/06/2016), n.11568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUZZI Emilio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21788-2011 proposto da:

A.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86 PIANO 1 INT 5,

presso lo studio dell’avvocato MARTIRE ROBERTO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARCHIONI GIANCARLO, gusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO

14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI ANDREA, rappresentato

e difeso dagli avvocati BORGNA RICCARDO, BORGNA LAURA, in virtù

di procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 163/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

udito l’Avvocato Feraudo Roberto per delega dell’Avvocato Martire

Giancarlo per il ricorrente e l’Avvocato Graziani Andrea, anche

per delega dell’Avvocato Borgna Laura per il controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 12/7/2005 A. A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verbania, B.A., assumendo che con atto del (OMISSIS) aveva alienato al convenuto un immobile sto in (OMISSIS), e che all’art. 5 del contratto si prevedeva che l’accesso al bene acquistato doveva avvenire dalla (OMISSIS), con il conseguente venir meno dell’originario accesso da via (OMISSIS).

Deduceva altresì che il convenuto non aveva provveduto a creare il nuovo varco e che non aveva rimosso i contatori del metano, con l’arretramento a distanza legale dei corrispondenti tubi; inoltre continuava a servirsi della fognatura passante per la proprietà attorea, non avendo peraltro arretrato la fossa settica sconfinante sempre nella proprietà dell’attore.

Concludeva, pertanto, affinchè il convenuto, previa determinazione della linea di confine tra i due fabbricati, fosse condannato a far cessare ogni intromissione nella sua proprietà.

Si costituiva il B. il quale non opponendosi alla determinazione del confine così come peraltro individuato nell’atto di vendita, assumeva che tutte le circostanze di cui si doleva l’attore erano frutto di una preesistente situazione di fatto, così che doveva ritenersi che fossero state create delle servitù per destinazione del padre di famiglia, di cui chiedeva l’accertamento in via riconvenzionale.

Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, con la sentenza n. 290 del 2008, rideterminava sull’accordo delle parti il confine, accoglieva la domanda di cessazione del passaggio attraverso il fondo di proprietà dell’ A., atteso che la previsione di cui all’art. 5 del contratto era ostativa alla nascita della servitù per destinazione del padre di famiglia, rigettando l’analoga domanda concernente la fognatura attraversante la proprietà attorea, attesa la carenza del requisito dell’apparenza, disattendendo altresì la domanda di costituzione di servitù di scarico coattiva e riconoscendo la fondatezza della domanda riconvenzionale solo per il passaggio delle condutture del metano e del relativo contatore.

Proposto gravame da parte del B., la Corte di Appello di Torino, con la sentenza n. 163 dell’8 febbraio 2011, per quanto ancora rileva in questa sede, ribadiva, quanto alla fossa biologica ed alla fognatura, l’impossibilità di riconoscere la costituzione della servitù ex art. 1062 c.c., ma riteneva tuttavia possibile la costituzione della stessa in via coattiva, secondo il tracciato preesistente. Osservava in particolare che la diversa soluzione suggerita dal CTU, che avrebbe permesso al fondo dell’appellante di munirsi di un autonomo tracciato sino a raggiungere la superiore (OMISSIS), e quindi a ricongiungersi alla condotta comunale, risultava eccessivamente onerosa, in quanto prevedeva uno sviluppo attraverso un percorso ad elevata pendenza che richiede il costante impiego di una tubazione in pressione. Per l’effetto tale soluzione, per quanto tecnicamente possibile, era ritenuta in concreto impraticabile, legittimando quindi la costituzione della servitù coatta in danno del fondo dell’ A..

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso A. A. sulla base di quattro motivi illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c.., B.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art. 1033 c.c., comma 2, art. 1043 c.c., in relazione alla previsione di cui al dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In dettaglio si evidenzia che il giudice di primo grado aveva correttamente respinto la richiesta di costituzione della servitù coattiva di scarico fognario, evidenziando che il tracciato avrebbe interessato anche una parte della proprietà attorea adibita a cortile. Invece la Corte distrettuale, pur in assenza di una situazione di interclusione assoluta, aveva accolto la riconvenzionale in tal senso proposta dal B., in contrasto con la previsione di cui all’art. 1033 c.c., comma 2.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 1033, 1037 e 1043 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, atteso che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che la soluzione alternativa alla servitù coattiva, suggerita da parte dell’ausiliare non fosse praticabile in quanto eccessivamente onerosa e senza garanzie di funzionamento, affermazione questa che non trovava riscontro alcuno nelle stesse risultanze dell’elaborato peritale, al quale pure mostrava adesione.

Ed, infatti, a fronte di costi per la realizzazione da reputarsi in ogni caso non eccessivi, il maggiore aggravio era rappresentato dalla sola installazione di una pompa ad immersione, senza che in realtà fosse stato adombrato alcun concreto rischio circa il funzionamento dell’impianto fognario, una volta realizzato conformemente alle indicazioni dettate dallo stesso CTU. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 1032 c.c., comma 2 e art. 1038 c.c., in quanto, pur avendo costituito la servitù coattiva,la sentenza aveva omesso di determinare l’indennità dovuta.

Infine, con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 1032 e 889 c.c., atteso che, ove si reputi che con il riconoscimento della servitù coattiva, sia stato concesso all’appellante anche il diritto di conservare la fossa biologica a distanza inferiore a quella di legge, si sarebbe dato vita ad una non prevista servitù coattiva avente ad oggetto l’inosservanza della distanza legale di cui all’art. 889 c.c..

2. Il primo motivo è fondato e pertanto deve essere accolto.

In effetti, come si evince in maniera evidente dalla lettura della motivazione della sentenza del giudice di primo grado, così come riportata nel corpo del ricorso, l’attuale tracciato della fognatura, in conformità del quale è stata costituita la servitù coattiva in favore del controricorrente, risulta attraversare il fondo dell’attore “pacificamente destinato in parte ad abitazione ed in parte a cortile “.

Attesa la previsione di cui all’art. 1043 c.c., che per le servitù di scarico coattivo, anche di acque impure, rinvia alla disciplina della servitù di acquedotto, ai sensi dell’art. 1033 c.c., comma 2, sono esenti dalla servitù, tra l’altro, le case ed i cortili.

Tale previsione è stata poi costantemente interpretata dalla Corte nel senso che ancorchè per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto non sia necessaria la presenza di una situazione di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile, tuttavia tale ultima condizione è richiesta proprio al fine di escludere l’operatività dell’esonero delle case, delle aie, dei giardini e dei cortili ad esse attinenti dalle servitù coattive (in tal senso Cass. n. 9926/2004, citata anche nella pronuncia gravata, nonchè Cass. n. 5223/1998; Cass. n. 8426/1995).

Nella fattispecie, la individuazione ad opera dello stesso CTU di un diverso percorso per la servitù di scarico fognario in favore del fondo del B., ritenuto tuttavia non conveniente ad opera dei giudici di appello, denota come manchi una situazione di interclusione assoluta, e che pertanto non potesse operare alcuna deroga alla detta esenzione di cui dell’art. 1033 c.c., comma 2.

Deve pertanto ritenersi che la sentenza impugnata abbia contravvenuto ai suddetti principi nell’interpretazione della previsione di cui al combinato disposto dell’art. 1043 c.c. e art. 1033 c.c., comma 2 e che per l’effetto la stessa debba essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina poi evidentemente l’assorbimento degli altri motivi.

4. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accolto il primo motivo, ed assorbiti i restanti motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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