Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11568 del 03/05/2021

Cassazione civile sez. I, 03/05/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 03/05/2021), n.11568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4483/2019 proposto da:

N.C., elettivamente domiciliato in Roma Via Asiago, 9,

presso lo studio dell’avvocato Spighetti Edoardo, e rappresentato e

difeso dall’avvocato Guglielmo Silvana, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO depositato il

19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Con decreto del 14-12-2018 e comunicato il 19-12-2018 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso di N.C., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto la domanda reiterata di riconoscimento della protezione internazionale, all’esito del rigetto per manifesta infondatezza della medesima domanda da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro il termine di 15 giorni in ragione della dichiarata manifesta infondatezza della domanda e che il termine dimezzato dovesse trovare applicazione, pur se non era stata applicata la procedura accelerata, in quanto il legislatore, con il disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2, aveva richiamato le singole disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2 e non l’intera norma di cui all’art. 28 bis.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Considerato che:

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. Violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 3”; “2. Violazione del quarto periodo del citato art. 19, comma 3, come sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27”; “3. Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.”. Con i motivi primo e secondo il ricorrente deduce che la manifesta infondatezza deve essere valutata prima, adottando il percorso accelerato, e non nel provvedimento conclusivo, sicchè solo se è applicata la procedura accelerata D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 28 bis, il termine di impugnazione può considerarsi dimezzato. Inoltre, ad avviso del ricorrente, l’interpretazione scelta dal Tribunale non trova affatto conforto nella direttiva 2013/32/UE considerando 20. Con il terzo motivo lamenta la violazione del suo diritto di difesa, per non essere stati esplicitamente indicati i termini per ricorrere nel provvedimento impugnato e per non essere stato quest’ultimo tradotto in lingua a lui conosciuta, ma solo in lingua veicolare. Infine lamenta di non avere ricevuto alcuna informativa sul diritto di difesa.

Ritenuto che:

4. Le questioni prospettate con i motivi primo e secondo di ricorso vertono sull’individuazione del termine di impugnazione in ipotesi di provvedimento della Commissione Territoriale di rigetto per manifesta infondatezza della domanda reiterata di protezione internazionale ai sensi del disposto, vigente ratione temporis, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, lett. b).

4.1. Secondo un primo orientamento di questa Corte (Cass. n. 7880/2020 e in senso conforme Cass. n. 17146/2020, non massimata) “In tema di reiterazione della domanda di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, lett. b), (previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv. con modif. in L. n. 132 del 2018), il termine per impugnare il provvedimento della commissione territoriale è ridotto della metà senza che rilevi l’omessa informativa al richiedente circa la procedura accelerata, atteso che oggetto della controversia non è il provvedimento negativo della commissione, ma il diritto soggettivo alla protezione e la riduzione del termine discende direttamente dalla legge ed è pertanto rilevabile da chi impugna dal tenore del provvedimento” ed inoltre “ai fini dell’applicazione del termine ridotto (di 15 giorni anzichè 30) per l’impugnazione avanti al tribunale del provvedimento della commissione territoriale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 2, ultimo periodo, è sufficiente che l’atto impugnato si riferisca a una delle ipotesi di cui all’art. 28 bis, comma 2, D.Lgs. cit., stante il rinvio selettivo ad esse (nella specie si trattava di manifesta infondatezza della domanda” in vicenda regolata secondo il testo anteriore alla modifica introdotta dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modi f., in L. 1 dicembre 2018, n. 132) operato dall’art. 35 bis, cit.; non è invece dirimente che sia stata adottata anche una “procedura accelerata”, ai sensi dell’art. 28 bis, cui non è esteso il predetto rinvio”. Con le citate pronunce, sulla premessa della necessaria piena osservanza del contraddittorio sulla questione di cui trattasi, è stato rimarcato che rileva il contenuto decisorio del provvedimento impugnato, ove la formula provvedimentale risulti chiaramente coordinata con una delle ragioni che la sorreggano per espressa previsione normativa, che deve essere chiaramente identificabile quale manifesta infondatezza, da ciò direttamente discendendo il regime accelerato della impugnazione successiva avanti al giudice. Non è stata, invece, ritenuta dirimente, ai fini che qui interessano, l’adozione anche di una “procedura accelerata”, “istituto affatto autonomo, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 1, cioè una istruttoria ed una trattazione più brevi nel procedimento amministrativo (previste sulla base altresì di differenti circostanze e comunque da esaurire in termini che, oltre ad essere nelle stesse vicende – raddoppiabili, sono comunque ordinatori), poichè il dimezzamento dei termini, quale fissato dal cit. art. 35 bis, comma 2, ult. periodo, opera un diretto rinvio alle selezionate ipotesi dell’art. 28 bis, comma 2, concernendo piuttosto il solo regime impugnatorio dell’atto conclusivo adottato dalla commissione territoriale” (così Cass. n. 17146/2020).

4.2. Secondo altro orientamento di questa Corte (Cass. n. 7520/20 e Cass. n. 23021/2020) “In tema di protezione internazionale, il termine dimezzato di quindici giorni per ricorrere in tribunale contro la decisione della commissione territoriale opera solo se la procedura sia stata adottata sin dall’inizio nelle forme accelerate, già in occasione della proposizione della domanda alla questura del migrante, oppure quando quest’ultimo sia stato trattenuto nei centri di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14; in tutti gli altri casi, anche in presenza di un provvedimento di rigetto della commissione per manifesta infondatezza, il termine per proporre il ricorso è quello ordinario di trenta giorni”.

5. Trattandosi di questione meritevole di approfondimento e di rilievo nomofilattico, il procedimento va rimesso alla pubblica udienza, a ciò non ostando l’originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2021

 

 

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