Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11567 del 13/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 13/05/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 13/05/2010), n.11567
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
B.M., elettivamente domiciliato in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avv.to Sampoli Raffaele, giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 69/26/07 della Commissione tributaria
regionale di Firenze, emessa il 9 ottobre 2007, depositata il 21
dicembre 2007, R.G. 174/07;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Ceniccola Raffaele;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17 febbraio 2010 dal Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che in data 13 gennaio 2010 e’ stata depositata relazione che qui si riporta: Il relatore cons. Giacinto Bisogni Letti gli atti depositati:
Osserva:
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’atto di contestazione delle sanzioni conseguenti all’accertamento di infedele dichiarazione Irpef, Irap e Iva, indebita detrazione Iva, omessa registrazione di operazioni imponibili, irregolare tenuta della contabilita’. Il contribuente, B.M., ha chiesto l’annullamento delle sanzioni riportandosi alle impugnazioni degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2000 e 2001 che costituivano il presupposto delle sanzioni;
2. la C.T.P. di Siena, accogliendo una eccezione preliminare dell’Ufficio ha respinto il ricorso per la genericita’ delle ragioni logiche e giuridiche portate a sostegno dell’impugnazione;
3. la C.T.R. ha invece accolto l’appello del contribuente e ha annullato l’atto di contestazione rilevando che contestualmente era stato accolto l’appello concernente l’avviso di accertamento;
4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e sottoponendo il seguente quesito di diritto: se, nel caso in cui la CTP abbia dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l’atto di contestazione delle sanzioni in ragione del fatto che il ricorso introduttivo non conteneva validi motivi di censura, non potendosi evincere il fondamento logico – giuridico degli stessi, sia inammissibile ai sensi del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 53 per mancanza dei motivi specifici, il ricorso in appello nel quale il ricorrente si limiti a richiedere la riunione del gravame a quelli relativi agli avvisi di accertamento e a ribadire genericamente la correttezza del proprio operato dal punto di vista fiscale, dovendosi ritenere che il requisito della specificita’ dei motivi di appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante tese ad inficiare il fondamento logico – giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, e non essendo sufficiente al fine della richiesta specificita’ dei motivi, come erroneamente ritenuto dai giudici a quibus, l’implicita affermazione che ricorrevano i presupposti per la decisione nel merito della legittimita’ delle sanzioni, giacche’ alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilita’, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
5. si difende con controricorso il contribuente;
Ritiene che:
1. che il ricorso sia inammissibile in quanto non riporta il ricorso di primo grado e la motivazione della decisione della C.T.P. difettando conseguentemente di autosufficienza;
2. in ogni caso il ricorso appare palesemente infondato perche’ finisce per costruire una accezione formalistica del principio di specificita’ dell’appello di fronte alla quale e’ proprio la motivazione della decisione della CTR a risultare non contestabile dato che evidenzia come l’impugnazione del contribuente, nei due gradi del giudizio, sia stata chiaramente diretta a contestare nel merito l’irrogazione delle sanzioni con riferimento alle ragioni poste a base dell’impugnazione degli avvisi di accertamento ragioni da cui poteva dedursi la correttezza del suo comportamento;
3. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicche’ il ricorso deve essere respinto con condanna dell’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.200,00 di cui 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010