Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11567 del 03/05/2021

Cassazione civile sez. I, 03/05/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 03/05/2021), n.11567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11752/2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Velletri RM, presso

l’Agenzia Diantha Servizi di V.Q., Via Artemisia

Mammuccari n. 32, rappresentato e difeso dall’avv. Valentina Maria

Elisabetta Vitale, (valentina.vitale.milano.pecavvocati.it);

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno; (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

 

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

C.A., cittadino della (OMISSIS), ricorre con quattro motivi avverso il decreto del tribunale di Milano del 15 marzo 2019 che rigettava il suo ricorso avverso il provvedimento del 17 ottobre 2017 della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorrente fondava la richiesta come segue:

– E’ nato nel (OMISSIS), e non nel (OMISSIS), ad (OMISSIS), è di religione musulmana, rimasto orfano di entrambi i genitori e di essere figlio unico, ha lasciato la Costa d’Avorio a settembre del 2014.

– I genitori erano stati arrestati perchè il padre aveva fatto campagna elettorale per G., pur se rappresentava una diversa etnia, venendo perciò minacciato dalla propria etnia. Dopo l’arresto di G. sia lui che i genitori erano stati arrestati.

– Era fuggito dalla prigione venendo nascosto da uno zio, ma poi era stato costretto ulteriormente a fuggire.

Il Tribunale riteneva inattendibile il racconto sia quanto alla possibilità che il padre svolgesse attività politica per conto di un gruppo di diversa etnia e religione che per le motivazioni dell’arresto dello zio presso cui viveva, non sussistendo quindi rischio di persecuzione.

Escludeva le condizioni per la protezione sussidiaria non essendovi rischi in caso di rientro nel paese e perchè le informazioni aggiornate sulla Costa d’Avorio indicano una condizione sociopolitica in costante miglioramento.

Escludeva anche le condizioni per la protezione umanitaria poichè, pur essendovi le condizioni di integrazione in Italia, non vi erano ragioni indicative di vulnerabilità nel paese di provenienza, sia per le condizioni generali che per la assenza di elementi significativi riferibili al richiedente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va rilevato che, con l’ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020, depositata l’11 dicembre 2020, la Sesta Sezione di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, per l’assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto “la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed in continuità con la collocazione nell’alveo dei diritti umani inviolabili ad esso attribuita dalla recente pronuncia n. 24159 del 2019, quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato 4 su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello “sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili”.

Poichè il quarto motivo di ricorso ha ad oggetto la medesima questione, avendo il ricorrente dedotto di essere meritevole della protezione umanitaria invocata in ragione del livello di integrazione sociale raggiunto in Italia, in quanto impiegato in attività lavorativa, tanto essendo sintomatico di un suo effettivo radicamento in Italia, ritiene il Collegio necessario rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2021

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