Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11565 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 26/05/2011), n.11565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28037-2006 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.A.M., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

e sul ricorso 31624-2006 proposto da:

B.A., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FALERIA 37, presso lo studio dell’avvocato EROLI MASSIMO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARINO GENNARO,

giusta delega in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 876/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/05/2006 R.G.N. 1233/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato EROLI MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Torino, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di Roberto Fiori e degli altri attuali controricorrenti, volta ad ottenere la condanna del Governo italiano al risarcimento dei danni patiti per non aver percepito una “adeguata remunerazione” dell’attività da loro prestata quali laureati in medicina e chirurgia, iscritti in diverse scuole di specializzazione dell’Università di studi di (OMISSIS).

La Corte ha ritenuto che la sospensione dei meccanismi di rivalutazione automatica delle borse di studio previste dal D.Lgs. n. 257 del 1991 in favore dei medici specializzandi costituisca violazione dell’obbligo comunitario di remunerare adeguatamente i periodi di formazione ed ha accordato agli attuali contro ricorrenti la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolare sul valore delle borse di studio nel (OMISSIS), negando invece il diritto alla differenza tra la borsa percepita e il minimo tabellare annuo spettante ai medici dipendenti dal SSN in virtù del contratto collettivo del comparto.

Questa sentenza è impugnata dalla Presidenza del Consiglio con ricorso per un unico complesso motivo.

Gli intimati resistono con controricorso, contenente ricorso incidentale, ed hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’unico motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione di diverse norme di legge, della sentenza 432/1997 della Corte Costituzionale, delle direttive comunitarie 82/76/CEE e 93/16/CEE. Si addebita alla sentenza impugnata di aver accordato agli attori il risarcimento del danno per l’inadempimento da parte dello Stato italiano alle direttive comunitarie indicate in epigrafe nella misura della maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria sul valore delle borse di studio al (OMISSIS), senza considerare che le direttive in argomento non contengono una definizione di retribuzione adeguata nè i criteri per la determinazione della stessa e che, pertanto, non può considerarsi contrastagli con quanto da esse stabilito il blocco degli aggiornamenti della borsa di studio, il cui valore, fissato dal D.Lgs. N. 257 del 1991, art. 6 è stato poi mantenuto fermo con le disposizioni di legge via via susseguitesi.

Il motivo è fondato.

Il D.Lgs. n. 257 del 1991 “Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 6 (Legge comunitaria 1990) dopo aver previsto nell’art. 1, comma 1 che “La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della comunità economica europea e comuni a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno”stabilisce nell’art. 6 che: ” Agli ammessi alle scuole di specializzazione nei limiti definiti dalla programmazione di cui all’art. 2, comma 2 in relazione all’attuazione dell’impegno a tempo pieno la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l’anno (OMISSIS) in L. 21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1 gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale”.

L’importo della borsa di studio, rideterminato in L. 22.467.500 per il 1992 è stato poi successivamente confermato in tale misura sulla base di una serie di successive disposizioni normative (D.L. n. 384 del 1992, convertito in L. n. 438 del 1992; L. n. 537 del 1993; L. n. 549 de l1995; L. n. 662 de l1996; L. n. 449 del 1997).

Il blocco degli incrementi della borsa dovuti al tasso di inflazione si iscrive evidentemente in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato, come riconosciuto da Corte Cost. con la sentenza 432/1997, che ha deciso la questione di costituzionalità della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art 1, comma 33, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), secondo il quale “le disposizioni di cui al D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, commi 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il triennio (OMISSIS) dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 36, vanno interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il (OMISSIS), sono comprese le borse di studio di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6”.

La Corte Cost., nel giudicare infondata la questione ha infatti affermato che “la disposizione censurata, escludendo per le predette borse di studio, in via eccezionale e per un ristretto arco temporale, l’incremento automatico del tasso di inflazione, non appare affatto irragionevole o discriminatoria, ma invece si inserisce in un ampio complesso di norme che perseguono, anche nel settore della sanità, il fine di impedire, per lo stesso periodo di tempo, tutti gli incrementi retributivi consequenziali ad automatismi stipendiali”.

D’altra parte, come esattamente rilevato dalla difesa dell’Amministrazione, non sono 4 nelle direttive comunitarie nè una definizione della remunerazione da considerarsi adeguata nè i criteri di fissazione della stessa, sicchè non è dato comprendere rispetto a quale parametro una scelta limitativa degli incrementi della borse di studio in ragioni di decisioni economiche di portata generale possa esser considerata come inadempimento agli obblighi comunitari.

In conclusione il ricorso principale è fondato.

La sentenza deve essere cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può esser decisa nel merito con rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli attuali contro ricorrenti.

Il ricorso incidentale contiene due motivi.

Con il primo, unitamente a vizio di motivazione, è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt 112 e 113 c.p.c., del D.Lgs. n. 368 del 1999, del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 degli artt. 234 e 249 del Trattato CE, dell’art. 13 della direttiva 82/76/CEE e del comma 1, all. 1 della direttiva 93/16/CEE, degli artt. 11 e 36 Cost.. Si sostiene, in sostanza, che la borsa di studio, stante il suo importo inadeguato, non può esser riconosciuta come retribuzione a norma delle direttive e che a tal fine essa dovrebbe venir parametrata sul minimo tabellare riconosciuto dal ccnl 1998/2001 dirigenza medica e veterinaria ai medici cd. strutturati, sicchè il risarcimento del danno per il mancato adempimento delle direttive avrebbe dovuto esser quantificato in relazione alla differenza fra il minimo anzidetto e la borsa di studio.

Il motivo è infondato per considerazioni analoghe a quelle già espresse con riferimento al ricorso principale. In assenza di criteri relativi alla adeguatezza della remunerazione risulta evidente l’ampia discrezionalità delle scelte legislative in proposito, con il limite, di certo non superato, della manifesta irragionevolezza della determinazione.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 429 c.p.c., artt. 1223, 1224 e 2056 e si censura la sentenza impugnata per non aver chiarito l’esatta decorrenza degli interessi e rivalutazione sull’importo della borsa di studio.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del motivo del ricorso principale e dal conseguente rigetto della domanda proposta dagli attuali controricorrenti.

In conclusione, va accolto il ricorso principale e va rigettata la domanda mentre va rigettato il primo motivo del ricorso principale con assorbimento del secondo.

La particolarità della questione rende opportuna la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda; rigetta il ricorso incidentale; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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