Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11565 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. I, 15/06/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 15/06/2020), n.11565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5181/2019 proposto da:

D.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco

Tartini, del foro di Treviso, giusta procura in calce al ricorso e

domiciliato presso BARBERIO LAURA;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia, n. 273 depositato il

15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 15.1.2019, il Tribunale di Venezia ha rigettato le istanze volte al riconoscimento della protezione internazionale, avanzate da D.M., cittadino del (OMISSIS), il quale aveva dichiarato di essere espatriato a causa dei maltrattamenti subiti dalla matrigna e dai fratellastri coi quali aveva vissuto dopo la morte del padre e dai quali era stato minacciato anche dopo che si era sposato con una donna cristiana, essendo lui musulmano. Il Tribunale ha ritenuto il racconto non credibile, e comunque insussistenti i presupposti per le tutele richieste. Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di quattro motivi. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I dubbi di incostituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui esclude il giudizio d’appello sollevati dal ricorrente sono manifestamente infondati, alla stregua delle considerazioni svolte da questa Corte con la sentenza n. 17717 del 2018 e successive conformi.

2. Col primo ed il secondo motivo, si deduce, rispettivamente, la nullità della sentenza per la mera apparenza della motivazione circa la non credibilità della vicenda narrata, e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis. Il ricorrente lamenta che il giudizio di non credibilità è stato affermato in modo apodittico, senza alcun raffronto con le informazioni generali sul Paese di origine relative al modo in cui la comunità islamica si oppone all’apostasia.

4. Con il terzo ed il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, lett. b e l’omesso esame di un fatto decisivo relativo all’apostasia che gli sarebbe stata erroneamente attribuita dai familiari.

5. I motivi, da valutarsi congiuntamente, per la loro connessione, sono inammissibili. Essi tendono a sovvertire la valutazione di non credibilità espressa dal Tribunale, che non solo ha considerato il racconto generico e relativo a motivi familiari pure risalenti nel tempo (la matrigna gli avrebbe tolto i doni per darli ai suoi figli), ma ha aggiunto che la moglie e la figlia risiedono ancora in Senegal, soprattutto, affermando che il richiedente, pur volendo avvicinarsi al cristianesimo, ha esposto di essere ancora musulmano: la questione dell’apostasia è dunque insussistente.

6. Peraltro, pur ritenendo il richiedente non credibile – ed il relativo giudizio attiene al merito, qui insindacabile – il Tribunale non si è sottratto all’obbligo di cooperazione istruttoria, avendo affermato che il governo senegalese gode di una situazione di relativa stabilità ed ha il controllo delle forze di polizia, alle quali il richiedente non ha esposto di essersi rivolto. Ed il sistema della protezione internazionale appresta, bensì, tutela agli atti persecutori o danno grave imputabili a soggetti non statuali (in tesi, i fratelli che lo sospettavano di apostasia in relazione al matrimonio con una donna cristiana) ma quando le persecuzioni o il danno possono esser ricondotti allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), in quanto essi “non possono o non vogliono fornire protezione”. Deve, infine, aggiungersi che la censura riferita al dedotto mancato approfondimento in sede di audizione pecca di genericità, non essendo stato chiarito quali ulteriori e diversi elementi che avrebbero potuto esser esposti, e non lo sono stati, per l’assenza di pertinenti domande.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna al pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partè del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA