Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11565 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 13/05/2010), n.11565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

D.N.M.;

– intimato –

avverso la decisione n. 103/28/05 della Commissione tributaria

regionale di Roma, emessa il 22 giugno 2010 2005, depositata il 23

giugno 2005, R.G. 4187/04;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CeniCcola Raffaele;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 febbraio 2010 dal Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la controversia ha ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento IRPEF per l’anno 1995 da parte del contribuente D.N.M.;

la CTP ha accolto tale ricorso e la CTR ha dichiarato intempestivo l’appello;

ricorrono per Cassazione il Ministero e l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo di impugnazione con il quale deducono la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, commi 2 e 4, art. 20, commi 2 e 3, art. 53, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

non svolge difese il contribuente.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

La giurisprudenza di questa Corte riconosce espressamente la legittimita’ della notifica dell’atto di appello a mezzo del messo comunale (cfr. Cass. civ. sez. 5^, n. 8976 del 16 aprile 2007 secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16 ha natura di norma generale e regola le modalita’ delle notificazioni degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell’amministrazione tributaria. Il comma quarto della citata disposizione ha per oggetto solo atti dell’amministrazione tributaria, prevedendo un’ulteriore modalita’ di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilita’ di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati. Tale regola, per ragioni, non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, si applica anche alla notificazione del ricorso in appello).

Il ricorso appare fondato in quanto la notificazione dell’appello e’ avvenuta nel termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. a mezzo del messo comunale.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Lazio che decidera’ anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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