Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11564 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. un., 26/05/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 26/05/2011), n.11564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente di Sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 597-2011 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato TOBIA RENATO, che la

rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERBANIA;

– intimati –

avverso la decisione n. 42/2010 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 18/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito l’Avvocato Gianfranco TOBIA per delega dell’avvocato Renato

Tobia;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A seguito di esposti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania disponeva l’apertura di un procedimento disciplinare a carico dell’avv. B.L. con il seguente ordine d’incolpazione: “Violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38 in relazione agli artt. 22, 10, 16, 35 e 36 del codice deontologico forense perchè, operando quale legale di fiducia del sig. R. R. interveniva nella controversia che lo stesso aveva in corso con la moglie, sig.ra P.D. con missiva dei 7 giugno 2006 alla quale faceva seguito altra corrispondenza interlocutoria con l’avv. Valentino La Monaca, legale della sig.ra P., corrispondenza che appariva, alla luce di quanto successivamente avvenuto, funzionale alla necessità di far trascorrere il tempo al fine di consentire al sig. R., attraverso la società CRIS MAR IMM.RE s.r.l., della quale l’avv. B. e titolare di quote societarie e la figlia della stessa è (amministratrice, di disfarsi dell’immobile che costituiva la residenza familiare, nella quale abitavano le figlie minori A. e M., costituita da abitazione sita in (OMISSIS), al prezzo di Euro 200.000,00 che risulta essere di gran lunga inferiore a quello di Euro 355.000,00 convenuto, nel 2002, dal R. per il suo acquisto. Con ciò vanificando la concreta possibilità di soddisfazione del credito alimentare delle minori e il loro diritto di abitare nella casa familiare avendo, oltre tutto, la CRIS MAR IMM.RE avviato, subito dopo l’acquisto, procedura di rilascio nei confronti della sig.ra P. e delle figlie con lei conviventi. In conclusione l’avv. B., con il comportamento posto in essere, da un lato consentiva alla società CRIS MAR IMM.RE, nella quale ha evidenti interessi patrimoniali essendone socia di acquistare l’immobile descritto a un corrispettivo che appare inferiore a quello di mercato e dall’altro si prestava a sottrarre alle due minori, figlie del sig. R. e della sig.ra P., l’unica fonte di possibile soddisfacimento dei loro diritti familiari, con ciò tenendo un comportamento contrario ai doveri deontologici, anche nei confronti del collega di controparte, come individuati negli articoli del codice deontologico richiamati in epigrafe”. Istruito il procedimento disciplinare, nel contraddittorio con l’avv. B. L., che contestava e respingeva l’addebito, il Consiglio dell’Ordine, con decisione del 10 marzo 2009, notificata il 25 marzo successivo, ritenendo l’addebito fondato, le irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per mesi sei. L’avv. B. in data 6 aprile 2009 impugnava la decisione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, sia con riferimento al merito, sia eccependo pregiudizialmente la nullità del procedimento disciplinare per la irritualita del collegio giudicante e l’assenza nella copia notificatale della decisione di tre pagine di questa, che ne rendevano incomprensibile la motivazione, con conseguente “vulnus” del diritto di difesa. Poichè successivamente al deposito del ricorso il Consiglio dell’Ordine di Verbania procedeva a una nuova notifica della decisione, l’avv. B. proponeva un nuovo ricorso, al solo fine di dedurre che tale notifica non poteva esplicare alcun effetto essendosi già radicata l’impugnazione e non potendo la notifica dell’ulteriore copia della decisione sanare la nullità già verificatasi, nè potendosi ritenere che fosse la seconda copia quella conforme all’originale, essendo stata in precedenza attestata come conforme all’originale quella mancante di tre pagine, con conseguente insuperabile contrasto fra le due attestazioni di conformità rilasciate dal segretario del Consiglio dell’Ordine. Il C.N.F., con decisione depositata il 18 giugno 2010, notificata il giorno 1 dicembre 2010, riduceva la sanzione irrogata a mesi cinque di sospensione all’esercizio della professione. Avverso tale decisione l’avv. B.L. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 29/30 dicembre 2010 al Procuratore Generale presso questa Corte ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania, formulando due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si denunciano la nullità del procedimento svoltosi dinanzi all’Ordine degli Avvocati di Verbania e carenza di motivazione su punti decisivi. Si deduce che erroneamente il C.N.F. avrebbe ritenuto non violato il diritto di difesa di essa ricorrente in conseguenza della notifica di una copia della decisione priva di tre pagine. Si deduce che, viceversa, la decisione di primo grado doveva ritenersi nulla per carenza di motivazione su punti decisivi e tale nullità incideva sul diritto d’impugnazione dell’atto. Si censura la decisione del C.N.F. per non avere tenuto conto delle irregolarità relative all’autentica delle due diverse copie notificate della decisione di primo grado, contestandosi che ad esse potesse ovviarsi, come ritenuto dalla decisione impugnata, consultando l’originale, del cui esatto tenore doveva dubitarsi in presenza di due copie diverse entrambe certificate come conformi all’originale, con certificazione facente prova fino a querela di falso. Si contesta che le decisioni indicate nel provvedimento impugnato siano riferibili a fattispecie analoghe. Si deduce ancora che il C.N.F. avrebbe errato anche nel non ritenere nulla la decisione di primo grado per la mancata rituale convocazione del collegio e tale nullità rilevabile in ogni tempo e grado, come stabilito con la sentenza n. 864 del 1999 delle sezioni unite.

Il motivo è infondato.

1.2. Il Consiglio Nazionale Forense, nella decisione impugnata, ha preso in esame il motivo d’impugnazione secondo il quale la decisione di primo grado sarebbe stata nulla perchè mancante di tre pagine – secondo quanto risultante dalla copia notificata – e tale mancanza privava la motivazione di completezza e logicità e comunque la notifica di una copia mancante di tali pagine ledeva il diritto di difesa di essa ricorrente. Il C.N.F. lo ha ritenuto infondato per un verso in quanto non ha ravvisato nella mancanza delle tre pagine su dette nella copia notificata un “vulnus” al diritto di difesa della ricorrente, avendo essa potuto ugualmente svolgere in modo adeguato le proprie difese, in quanto pur in carenza di quelle pagine dalla copia notificata emergevano chiaramente le ragioni della decisione, alle quali la ricorrente aveva adeguatamente potuto controdedurre.

Per altro verso in quanto, come già ritenuto dalle sezioni unite di questa Corte, riguardo all’impugnazione delle decisioni del C.N.F., “chi ha ricevuto notizia, nelle forme previste dal R.D. n. 37 del 1934, art. 64 del deposito dell’originale della decisione disciplinare e sia stato quindi messo nella condizione di prendere visione dell’originale dell’atto, non è legittimato a dedurre, in sede di ricorso per cassazione, come motivo di nullità della decisione vizi riguardanti la formazione della copia”, ben potendo, nel caso d’incompletezza della copia notificatagli, prendere visione dell’originale depositato, proponendo l’impugnazione, nel caso d’irregolarità della notifica, nel termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c..

Ritiene la Corte che la decisione impugnata sia conforme a diritto per avere ritenuto non fondate le censure ora riformulate con il motivo in esame, ma la motivazione vada in parte integrata nei sensi appresso indicati.

Va considerato che nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, innanzitutto le norme particolari che per ogni istituto sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, in via integrativa – salvo espresso rinvio alle norme del codice di procedura penale – le norme del codice di procedura civile (Cass. sez. un. 18 novembre 2010, n. 23287; 7 ottobre 2010, n. 20773; 4 maggio 2010, n. 10692). Pertanto le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, aventi natura giurisdizionale, impugnabili ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3 nel termine di trenta giorni dalla notifica della copia della decisione ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, in mancanza di tale regolare notifica, sono impugnabili nel termine previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c.. Lo stesso, peraltro, non può dirsi per le decisioni degli Ordini locali, avendo il procedimento disciplinare che si svolge dinanzi ad essi natura amministrativa, (ex multis Cass. sez. un. 28 luglio 2007, n. 20360;

28 ottobre 2005, n. 20997; 14 aprile 2005, n, 7765) ancorchè anche ad esso, come si è detto, si applichino in via analogica alcune norme processuali volte a garantire il diritto di difesa. Alle relative decisioni, aventi natura amministrativa non sono applicabili infatti le norme del codice di procedura civile sull’impugnabilitè delle sentenze e sulla formazione e gli effetti del giudicato, ma la specifica normativa dettata al riguardo dalla legge e i principi propri del diritto amministrativo relativi alla definitività dell’atto amministrativo. Pertanto deve ritenersi che, sulla base della specifica disciplina dettata al riguardo, la decisione disciplinare di detti organi diventa inoppugnabile ove non impugnata nel termine di venti giorni dalla notificazione della “copia integrale” di esso così come espressamente previsto dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50. Cosicchè la notificazione di una copia priva di alcune pagine non è idonea a dare inizio al decorso di detto termine ai fini della definitività della decisione e tale termine comincerà a decorrere solo dalla notifica di una nuova “copia integrale”, ovvero dalla presa visione di questa ad opera dell’interessato che così ne abbia avuto piena conoscenza. Ne consegue che la notifica – come è avvenuto nel caso di specie – di una copia della decisione di primo grado palesemente mancante di alcune pagine, comportava unicamente l’inidoneità della notifica stessa a far decorrere il termine breve per l’impugnazione di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50, comma 2, senza che potesse ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa dell’interessata, la quale poteva procurarsene una copia completa presso la segreteria dell’Ordine conservando integro, sino a tale momento, od a quello della successiva notifica di una copia integrale, l’intero termine per proporre il ricorso.

Quanto alla circostanza che all’odierna ricorrente siano state notificate, in successione temporale, due copie, la prima mancante di tre pagine e la seconda completa, entrambe attestate come conformi all’originale, va ritenuto che l’attestazione di conformità della prima, mancante secondo la stessa deduzione della ricorrente di tre pagine, rendeva palese trattarsi di un errore materiale nella copia, dovendosi invece presumere la veridicità e integrità dell’originale depositato nella segreteria sino a querela di falso, da proporsi dalla parte che intendeva contestare tale veridicità e integrità al fine di fare valere la nullità della decisione depositata.

1.3. Quanto all’ulteriore profilo del motivo, secondo il quale il C.N.F. avrebbe errato anche nel non ritenere nulla la decisione di primo grado per la mancata rituale convocazione del collegio essendo tale nullità rilevabile in ogni tempo e grado, anch’esso è infondato.

Il C.N.F. lo ha ritenuto infondato per non essere stato detto motivo di nullità tempestivamente dedotto dinanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania e tale statuizione deve essere ritenuta esatta, dandosi così continuità alla più recente giurisprudenza di queste sezioni unite secondo la quale in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell’ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata nel corso de procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio dell’ordine, non può essere dedotta, come motivo di impugnazione, dinanzi al Consiglio nazionale forense (Cass. Sez. un. 28 ottobre 2005, n. 20997; 6 luglio 2005, n. 14214; 4 maggio 2004, n. 8431) nè dinanzi a questa Corte.

2.Con il secondo motivo si denuncia la mancanza di ragionevolezza della motivazione – che non troverebbe riscontro probatorio adeguato per la dichiarazione di colpevolezza – e quanto alla misura della sanzione. In particolare non sarebbe stata adeguatamente considerata la “valenza della lettera 28 novembre 2005 inviata alla sig.ra P.”, sarebbe infondato “l’accollo di pretesi obblighi di comunicazione alla controparte in assenza di autorizzazione del proprio cliente”, essendo prioritario il suo diritto di difesa.

Sarebbe contraddittorio avere ritenuto che l’esposto del giudice M., contenesse forzature, ponendolo peraltro a fondamento della condanna. Quanto alla misura della sanzione, sarebbe viziato da eccesso di potere il richiamo a precedente disciplinare a carico della ricorrente, non esistendo nel procedimento disciplinare la recidiva.

Anche tale motivo è infondato, contenendo la decisione impugnata una specifica e congrua motivazione in ordine all’ininfluenza sulla valutazione del comportamento scorretto dell’odierna ricorrente della lettera 28 novembre 2005; essendo la scorrettezza del comportamento professionale della ricorrente ampiamente motivato con l’allegazione di fatti e circostanze che nulla hanno a che vedere con la tutela del legittimo diritto di difesa del cliente; che in forza di tali fatti e circostanze, gravi e provate, la motivazione sostanzialmente prescinde del tutto da alcune “forzature” ritenute dal C.N.F. presenti in uno degli esposti in base ai quali l’azione disciplinare è sta iniziata. Quanto alla misura della sanzione, nel determinare la quale il C.N.F. ha ritenuto doversi tenere conto di un precedente disciplinare, va considerato che ciò appare conforme ai principi generali dell’ordinamento in materia sanzionatoria e che, ciò posto, va ribadito che in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati il potere di applicare la sanzione è riservato agli organi disciplinari e, pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità (Cass. sez. un. 26 luglio 2004, n. 13975; 23 gennaio 2004, n. 1229).

Il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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