Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11564 del 13/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 13/05/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 13/05/2010), n.11564
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i
cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrenti –
contro
P.T.;
– intimato –
avverso la decisione n. 55/04/01 della Commissione tributaria
regionale di Ancona, emessa il 25 settembre 2010 2001, depositata il
23 ottobre 2001, R.G. 1209/00;
udito l’Avvocato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Ceniccola Raffaele;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17 febbraio 2010 dal Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio delle II.DD.. di Recanati ha rettificato il reddito imponibile Irpef/Ilor di P.T. per l’annualità 1992. La rettifica è conseguita a p.v.c. della Guardia di Finanza che aveva consentito di accertare la fatturazione di costi e spese per operazioni inesistenti a carico della s.r.l.
Edilinterni di cui il P. è socio al 20% ed è consistita nell’attribuire il maggior utile di impresa non dichiarato direttamente ai soci e in particolare al P. nella misura indicata;
il contribuente ha contestato la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate dall’Ufficio;
l’Amministrazione finanziaria si è riportata alla giurisprudenza in tema di ristretta base azionaria;
la CTP di Macerata ha accolto il ricorso del contribuente, la CTR ha respinto l’appello dell’Amministrazione finanziaria;
Ricorrono per Cassazione il Ministero e l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico articolato motivo di impugnazione con il quale deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 2909 c.c., degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 41 e 42 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e l’omesso esame di documenti decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; non svolge difese il contribuente;
all’udienza del 5 maggio 2009 è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso, notificato al procuratore costituito in primo grado ma non in appello;
la difesa dell’Amministrazione ricorrente ha prodotto in giudizio l’atto di rinnovazione della notifica, avvenuta a mezzo posta e contenente la trascrizione del ricorso ma non ha prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata inviata dall’ufficiale giudiziario.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per Cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per Cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (Cass. civ. SS.UU. n. 627 del 14 gennaio 2008) il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010