Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11564 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 06/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 06/06/2016), n.11564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13866/2011 proposto da:

C.D.C.G., (OMISSIS), C.D.C.

A. (OMISSIS), C.D.C.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 35, presso lo studio dell’avvocato SAVERIA MOBRICI, che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti e c/ricorrenti al ricorso incidentale –

contro

D.C.I., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RUGGERO FAURO 62, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

BELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO

PAOLI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

D.C.A., D.C.M., D.C.F., EREDI D.

C.G. D.P.L. ED ALTRI, D.P.L.,

G.E., G.F., D.C.L., D.

C.D., EREDI DI.CE.MA. (OMISSIS) ED

ALTRI, D.C.P., D.C.M., D.C.

S., D.C.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 219/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato MOBRICI Saveria, difensore dei ricorrenti e

c/ricorrenti all’incidentale che ha chiesto termine per

l’integrazione del contraddittorio a D.C.A., M. e

F., nel merito si riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato BELLI Andrea, difensore del ricorrente

incidentale, che ha chiesto termine per l’integrazione del

contraddittorio a D.C.A., M. e F. ed alla

sig.ra D.P.L. e chiede di depositare ex art. 373 c.p.,

di inibitoria nella quale liquidarsi le spese, nel merito si riporta

agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che si oppone al depositato documentale ex

art. 373 c.p.c., si oppone alla richiesta di rinvio ed ha concluso

per il rigetto del ricorso principale e per l’assorbimento del

ricorso incidentale con condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Con sentenza dep. il 19 gennaio 2011 la Corte di appello di Roma, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., rigettava l’impugnazione proposta da C.D.C.M., C.D.C.A. e C.D.C.G., quali eredi di Co.Di.Ce.

A., avverso la decisione del tribunale che aveva accolto la domanda subordinata di usucapione proposta da D.C.I. nei confronti dei chiamati all’eredità del padre Di.Ce.Vi., fra i quali il fratello Ar., nelle more del giudizio deceduto, avendo il primo Giudice respinto quella con cui l’attore aveva chiesto di essere dichiarato unico erede e proprietario esclusivo dell’immobile descritto in citazione per essere gli altri chiamati decaduti dal diritto di accettare la eredità; la sentenza del tribunale era riformata relativamente alle spese processuali.

Dopo avere rilevato l’applicabilità al giudizio di appello della norma di cui all’art. 281 sexies c.p.c., i Giudici di appello ritenevano prescritto il diritto di accettazione dell’eredità da parte di Ar. non potendo trovare applicazione nei suoi confronti l’accettazione ex lege prevista ex art. 485 c.c., atteso che non era stata specificamente impugnata la decisione del tribunale laddove aveva accertato che, al momento della morte di Di.Ce.

V., l’immobile de quo era abitato dalla madre, dal fratello F. e dalla sorella A., escludendo che il predetto Co.

D.C.A. fosse nel possesso materiale, e, d’altra parte, non era stato neppure dedotto l’acquisto ai sensi degli artt. 475 e 476 c.c.. Pertanto, non avendo Ar. mai acquistato la qualità di erede, gli attuali appellanti non avevano interesse a censurare la decisione laddove aveva dichiarato l’acquisto a favore di D.C. I. per intervenuta usucapione. Peraltro, la relativa domanda era comunque esaminata e rigettata, sul rilievo che l’attore aveva dimostrato un possesso esclusivo incompatibile con quello degli altri quanto meno dal 1976 quando, secondo quanto accertato dal tribunale di Roma in sede penale D.C.S., Ar. e G. si erano introdotti con violenza nel villino in cui l’attore viveva con la futura moglie scalcando un cancello e forzando la porta di ingresso, così da provocare la reazione di I. che aveva puntato contro i fratelli un fucile scarico. Ancora, i Giudici ritenevano che la proposta di acquisto formulata dall’attore era avvenuta quando l’usucapione era già maturata e generiche le censure sollevate con l’appello alla ricostruzione in fatto compiuta dal tribunale.

Era dichiarato assorbito l’appello incidentale con cui l’attore aveva denunciato l’erroneità della sentenza che, in base all’art. 485 c.c., aveva escluso la qualità di erede dell’attore.

2. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione C.D. C.M., C.D.C.A. e C.D.C. G. sulla base di quattro motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso D.C.I. proponendo ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa la istanza di integrazione del contraddittorio formulata sia dal ricorrenti principale sia dal resistente e ricorrente incidentale in considerazione del mancato perfezionamento delle relative notifiche ad alcuni litisconsorti necessari. Al riguardo, va ricordato che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (S.U. 6826/10; Cass. 2723/10).

RICORSO PRINCIPALE. 1.1. Il primo motivo censura la sentenza per avere erroneamente applicato il procedimento di cui all’art. 281 sexies c.p.c., dettato in tema di giudizio di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

1.2. Il motivo è infondato.

La norma dell’art. 281-sexies c.p.c. – che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza – in assenza di un’espressa previsione che ne limiti l’applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello (Cass. 2024/11).

2.- Il secondo motivo censura la sentenza laddove aveva dato rilevanza alla omessa contestazione del mancato possesso dei beni ereditari da parte di Ar. quando, per effetto della successione nel compossesso prevista dall’art. 1146 c.c., a favore dei chiamati all’eredità avrebbe dovuto comunque trovare applicazione l’ipotesi di cui all’art. 485 c.c., sicchè era del tutto irrilevante la mancata contestazione dell’affermazione del tribunale laddove aveva escluso il possesso materiale da parte di Ar..

3. Il terzo motivo censura la sentenza laddove aveva di fatto ritenuto un possesso esclusivo ad usucapionem quando nell’immobile de quo aveva abitato il fratello F. fino al momento della morte avvenuta nel 1983; la presenza non originaria dell’attore si inseriva in una intesa intervenuta tra i fratelli, in ragione della quale Idolo si sarebbe dovuto prendere cura del fratello che sarebbe rimasto nell’immobile de quo; il tribunale aveva omesso di considerare che, mentre I. avesse da prima abitato altrove, gli altri fratelli, fra cui Ar., avevano continuato ad appoggiarsi anche dopo l’episodio del 1976; il tribunale non aveva tenuto conto della proposta di vendita formulata dall’attore; sia il primo Giudice che la Corte di appello avevano dato rilevanza a un episodio del tutto irrilevante ovvero a un comportamento di violenza; il che evidentemente avrebbe dovuto portare a negare i presupposti per configurare il possesso esclusivo del compossessore.

4. I motivi vanno trattati congiuntamente, attesa la interferenza delle questioni dibattute.

Infatti, occorre premettere che la questione sulla qualità di coeredi dei chiamati all’eredità formulata con il secondo motivo –

pur se fondata – non sarebbe risolutiva ove si ritenesse infondato il terzo motivo che censura l’avvenuto acquisto ad usucapionem da parte dell’attore, posto che questi sarebbe divenuto avrebbe proprietario dell’intero bene in virtù del possesso esclusivo in contrasto con il diritto degli altri comproprietari.

Peraltro, sembra opportuno ribadire, quanto al secondo motivo, il principio secondo cui la ricorrenza di un’accettazione presunta dell’eredità, secondo la previsione dell’art. 485 c.c., da parte del chiamato che si trovi a qualsiasi titolo nel possesso di beni ereditari, e non compia l’inventario o non emetta la dichiarazione di accettare o rinunciare nel termine all’uopo stabilito, va riscontrata anche nel caso di compossesso del patrimonio ereditario indiviso, pure se non esercitato materialmente su tutti i singoli beni che lo compongono (dovendosi ritenere che ciascun erede possegga anche in rappresentanza degli altri), e può essere evinta anche indirettamente dal comportamento e dalle ammissioni degli altri coeredi avente un interesse ad essa contrario (Cass. 3043/1983).

Qui occorre sottolineare che tale previsione riguarda proprio i chiamati all’eredità e non i coeredi, come invece sostenuto dal resistente : a) ai sensi dell’art. 460 c.c., il chiamato all’eredità subentra nel possesso dei beni ereditari indipendentemente dalla materiale apprensione e può compiere le azioni possessorie, di guisa che nel caso di pluralità di chiamati si verifica una situazione di compossesso; b) l’art. 485 c.c., prevede poi l’ipotesi in cui alcuni soltanto dei chiamati abbiano anche il materiale possesso dei beni ereditari, dovendo ritenersi che essi lo abbiano anche nell’interesse degli altri chiamati-compossessori, posto che la qualità di erede (puro e semplice) sarà (successivamente) acquisita nel caso di mancata erezione dell’inventario nei termini prescritti dalla citata norma; in sostanza la norma prevede una ipotesi di accettazione ex lege che prescinde da una manifestazione di volontà dei chiamati all’eredità e che consegue alla decadenza dal beneficio dell’inventario. Pertanto, sussistendo una situazione di compossesso fra i chiamati indipendentemente dalla materiale relazione con la cosa, la decadenza dal beneficio di inventario comporta l’acquisto del qualità di erede da parte di tutti i chiamati all’eredità.

Ora, seppure come si è accennato sopra la censura sollevata con il secondo motivo del ricorso principale sarebbe fondata, la relativa doglianza è da considerarsi, peraltro, inammissibile per mancanza di interesse: infatti, la sentenza sarebbe comunque fondata su una autonoma ratio decidendi, di per sè idonea a sorreggere la motivazione, dovendo disattendersi il terzo motivo del ricorso con il quale è stata lamentata la erroneità della pronuncia dichiarativa dell’acquisto per usucapione, che è assorbente di ogni altra, posto che, secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata, l’unico cespite caduto in successione è l’immobile de quo e non risultano in discussione altre questioni relative all’eredità de qua. Ed invero la sentenza, facendo corretta applicazione dei principi in tema di usucapione del bene comune da parte del coerede-compossessore, ha ritenuto l’esistenza di un possesso ad excludendum in virtù di quanto accertato dalla sentenza del tribunale in sede penale, avendo peraltro stabilito la decorrenza dal momento, in cui verificatosi l’episodio nel 1976, era cessata la violenza. D’altra parte, se non assumono in questa sede alcuna rilevanza le motivazioni della decisione di primo grado (e sono inammissibili le relative doglianze) ma soltanto quelle della sentenza di appello oggetto del ricorso per cassazione, i Giudici del gravame hanno ritenuto che la proposta di acquisto formulata dall’attore era avvenuta quando l’usucapione si era già maturata, ritenendo peraltro generiche le censure sollevate con l’appello alla ricostruzione in fatto compiuta dal tribunale:

quest’ultima motivazione non è stata specificamente criticata laddove i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare di avere formulato specifiche censure con l’appello, riportandone i passi salienti. In effetti, le critiche formulate dai ricorrenti non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sostenere – attraverso la disamina e la discussione delle prove raccolte – l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici. Al riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato ovvero alla sua incoerenza logica, quale risulti dalle stesse argomentazioni del giudice, e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire:

in sostanza, ai sensi dell’art. 360 n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione.

Pertanto, è inammissibile il secondo motivo e infondato il terzo.

5.1. – Il quarto motivo denuncia la erronea liquidazione delle spese processuali, tenuto conto del valore della controversia secondo quanto dichiarato dallo stesso attore nell’atto di citazione e a stregua dell’importo del contributo unificato.

5.2. Il motivo è infondato.

motivo è generico laddove non dimostra l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte nella determinazione del valore effettivo della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari, valore che va individuato in base ai criteri previsti dagli artt. 11 c.p.c. e segg., mentre la dichiarazione rese ai fini del pagamento del contributo unificato è sotto il profilo in esame irrilevante.

Il ricorso va rigettato RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO. Il ricorso incidentale, essendo condizionato, è assorbito.

Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti.

PQM

Rigetta il ricorso, assorbito l’incidentale. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del resistente costituito delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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