Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11563 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. un., 26/05/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 26/05/2011), n.11563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente di Sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22058-2010 proposto da:

GEA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo

studio dell’avvocato GOBBI GOFFREDO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MESSI YVONNE, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI ROVIGO, COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE;

– intimati –

avverso la decisione n. 3317/2010 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 25/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito l’Avvocato Luisa GOBBI per delega dell’avvocato Goffredo GOBBI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La GEA s.r.l., concessionaria per la realizzazione e gestione di una discarica per rifiuti solidi urbani in località (OMISSIS), nel Comune di San Martino in Vanezze, in forza di convenzioni con detto Comune, installò un impianto di recupero del biogas per la produzione di energia elettrica. Il su detto Comune, scaduta l’ultima convenzione, con provvedimento dell’ottobre 2007 intimò alla GEA di sospendere l’esercizio di tale impianto, ritenendo che non ne avesse titolo. Successivamente il sindaco del Comune di San Martino in Venezze, preso atto che l’impianto era rimasto in esercizio, determinò in un primo tempo, con provvedimento del 15 novembre 2007 l’aggio dovuto per ogni me di gas prelevato dalla GEA dopo la scadenza della convenzione. Il 26 marzo 2008 poi, con ulteriore provvedimento, dopo che la GEA si era dichiarata disponibile a corrispondere al Comune un contributo di Euro 0,01187 per ogni me di biogas utilizzato, determinò – in via provvisoria, nelle more della procedura d’individuazione del concessionario per lo sfruttamento del biogas – l’indennità dovuta per la sua utilizzazione a fine di produzione dell’energia elettrica nella misura del 25% dell’imponibile fatturato al GRTN. La GEA impugnò i sudetti provvedimenti dinanzi al TAR Veneto, sia in relazione al provvedimento di chiusura dell’impianto di produzione dell’energia elettrica, sia in relazione alla determinazione dell’indennità per lo sfruttamento del biogas a fini di produzione di energia elettrica.

L’impugnativa fu respinta dal TAR e poi, con sentenza depositata il 25 maggio 2010, dal Consiglio di Stato, al quale era stato proposto appello. La GEA ha proposto ricorso a questa Corte della L. n. 1034 del 1971, ex art. 36 con atto notificato alle controparti, il 20/24 settembre 2010 al Comune di San Martino in Venezze ed alla Provincia di Rovigo, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla questione relativa alla determinazione dell’indennizzo per lo sfruttamento del biogas. La GEA ha anche depositato memoria.

La Corte delibera che si dia luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso si deduce che, essendo stata ritenuta l’utilizzazione del biogas attività estranea al rapporto concessorio, il giudice amministrativo non poteva conoscere del provvedimento di liquidazione di quanto dovuto per tale utilizzazione, trattandosi di materia riservata alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il ricorso è inammissibile, non essendo stata la questione di giurisdizione prospettata nè nel corso dei giudizio di primo grado nè in sede di appello della sentenza del TAR che aveva deciso sul merito della controversia anche con riferimento al provvedimento di liquidazione di quanto dovuto per l’utilizzazione del biogas ed essendosi pertanto formato un giudicato implicito su di essa così da essere preclusa in questa sede, avendo ormai più volte queste sezioni unite avuto modo di statuire (sentenza n. 2067 del 2011; ord. n. 3200 del 2010; sentenze nn. 15402 del 2010; nn. 26089 e 14889 del 2009; nn. 27344 e 25770 del 2008), nel solco della pronunzia n. 24883 del 2008, che sorge preclusione all’esame da parte delle Sezioni Unite della questione di giurisdizione se la parte ricorrente in cassazione non abbia proposto specificamente al riguardo appello principale od incidentale avverso la decisione di merito del giudice di primo grado implicitamente affermativa della “potestas judicandi”.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese non essendovi controparti costituite.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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