Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11563 del 15/06/2020
Cassazione civile sez. I, 15/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 15/06/2020), n.11563
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9763/2019 proposto da:
F.S.T., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Dei
Consoli, 62, presso lo studio dell’avvocato Inghilleri Enrica, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolinelli Lucia;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 09/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/02/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Ancona ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da F.S.T. perchè depositato oltre i termini di legge.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Non ha svolto difese il Ministero intimato.
Deve rilevarsi preliminarmente che il decreto impugnato è privo dell’attestazione di conformità richiesta a pena d’improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., comma 2, redatta dal difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, comma 1 bis e 1 ter.
In mancanza di difese della parte intimata non vi è luogo a statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso. Doppio contributo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020