Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11563 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/05/2017, (ud. 19/01/2017, dep.11/05/2017),  n. 11563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8553-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

P.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

C.SO TRIESTE 109, presso lo studio dell’avvocato DONATO MONDELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA MINCIONE, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA PRAGMA S.P.A., CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI

PER LA PROVINCIA DI PESCARA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 256/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/03/2010 R.G.N. 779/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato EMANUELE DE ROSE per delega orale Avvocato ANTONINO

SGROI;

udito l’Avvocato DONATO MONDELLI per delega orale Avvocato DANIELA

MINCIONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si controverte dell’opposizione, da parte di P.M., alla cartella esattoriale con la quale la Soget s.p.a. gli aveva intimato il pagamento in favore dell’Inps di sanzioni civili per il ritardato versamento di contributi concernenti la Gestione Commercio per gli anni 2002 – 2004.

Il Tribunale di Pescara, accogliendo l’opposizione del P., iscritto alla predetta Gestione quale intermediario del commercio, aveva ritenuto non dovute le sanzioni civili in applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 14.

La Corte d’appello dell’Aquila ha poi respinto l’impugnazione dell’Inps dopo aver rilevato che l’iscrizione effettuata dal P. alla Camera di Commercio nel maggio del 2002 esplicava i suoi effetti, ai sensi della citata disposizione di legge allora vigente, anche nei confronti dell’Inps, per cui il ritardo nel pagamento dei contributi concernenti il periodo maggio 2002 – maggio 2004 era riconducibile ad una disfunzione degli uffici e non al contribuente.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps, anche in rappresentanza della società di cartolarizzazione dei crediti, con un solo motivo.

Resiste con controricorso il P..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che l’eccezione preliminarmente di tardività della notifica del ricorso dell’Inps è infondata. Invero, dagli atti risulta che la sentenza impugnata fu notificata all’Inps in persona del suo legale rappresentante, per cui non può trovare applicazione il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. invocato dal controricorrente. Pertanto, rilevato che il procedimento notificatorio del ricorso fu avviato il 24.3.2011 e che la sentenza impugnata fu depositata il 24.3.2010, ne consegue che risulta essere stato rispettato il termine per la notifica di cui all’art. 327 c.p.c. nella formulazione vigente all’epoca dell’instaurazione del giudizio.

2. Con un solo motivo l’Inps denunzia la violazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1 e ss. nonchè della L. n. 1397 del 1960, art. 29 così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il tutto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

La difesa dell’Inps spiega che P.M. era stato iscritto alla gestione previdenziale commercianti della sede di Pescara a decorrere dall’1.5.2002 in forza di verbale ispettivo del 10.6.2004 col quale era stato verificato che il medesimo, pur essendo iscritto alla predetta gestione e malgrado svolgesse attività di intermediazione del commercio, aveva omesso di versare la dovuta contribuzione. Il medesimo, a seguito di notifica del predetto verbale, aveva provveduto a regolarizzare la sua posizione, omettendo, tuttavia, di versare le somme dovute a titolo di sanzioni civili, tanto da rendere necessaria l’iscrizione al ruolo del relativo importo di Euro 1543,39. L’inps contesta, quindi, la tesi del controricorrente, recepita dai giudici di merito, in base alla quale l’iscrizione operata inizialmente presso la Camera di Commercio avrebbe dovuto esplicare propri effetti anche nei confronti dell’ente di previdenza, per cui in difetto di inziativa di quest’ultimo non potevano configurarsi degli obblighi contributivi. Sostiene, invece, la difesa dell’istituto che l’obbligo del versamento contributivo non veniva ad esistenza per effetto dell’iscrizione, ma in virtù del concreto svolgimento dell’attività lavorativa.

3. Il ricorso è fondato.

Invero, ha ragione l’Inps nel sostenere che l’effettivo svolgimento del rapporto di lavoro autonomo di intermediario commerciale, così come accertato dai propri ispettori in epoca successiva alla iscrizione del contribuente alla Camera di Commercio, determinava senz’altro, in base al sistema delle norme di cui alle L. n. 1397 del 1960 (sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali), L. n. 613 del 1966 (sull’estensione ai predetti soggetti dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 (sui requisiti che devono possedere coloro che hanno l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966), il sorgere dei relativi obblighi contributivi.

Pertanto, tali obblighi avrebbero dovuto essere tempestivamente onorati a prescindere dalla rilevanza o meno degli effetti dell’iscrizione del P. alla Camera di Commercio, L. n. 412 del 1991, art. 14 ai fini dell’altra iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti il commercio.

4. la L. 30 dicembre 1991, n. 312, art. 14, comma 4 (Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 ha disposto, con l’art. 9, comma 9, che a decorrere dalla data di cui allo stesso D.L. n. 7 del 2007, art. 8 è abrogato il comma 4 della presente legge, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente) stabiliva che “A decorrere dal 1 gennaio 1992 le iscrizioni, variazioni e cancellazioni all’INPS, all’INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonchè alle commissioni provinciali per l’artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell’Amministrazione finanziaria poste in essere da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonchè da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione, variazione e cancellazione presentata dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge.”

La Corte territoriale, partendo dal presupposto che nel maggio del 2002 il P. si era iscritto alla Camera di Commercio di Pescara, epoca in cui tale iscrizione esplicava i suoi effetti anche nei confronti dell’Inps ai sensi della L. n. 412 del 1991, art. 14, comma 4 e che il medesimo aveva pagato i contributi per il periodo maggio 2002 – maggio 2004 in relazione al quale all’Inps non risultava l’iscrizione, ha tratto la conclusione che del tutto lecitamente il predetto contribuente aveva richiesto di non pagare le sanzioni civili per il ritardo nel pagamento dei contributi, essendo tale ritardo imputabile ad una disfunzione tra uffici.

Tuttavia, tale ragionamento non è condivisibile dal momento che la norma invocata dal P. non contiene una regola specifica diversa da quella generale di cui all’art. 1183 c.c. in virtù della quale se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente.

5. Infatti, la prestazione per la quale non è prefisso alcun termine di adempimento è immediatamente esigibile, dovendosi applicare, ai sensi dell’art. 1183 c.c., la regola secondo la quale “quod sine die debetur statim debetur”. (v. in tal senso Cass. sez. 2, n. 687 del 16.1.2006, nonchè Cass. sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19414 dell’11.9.2010 sul fatto che la citata norma del codice civile non impone l’obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 c.c. e, quindi, di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all’art. 1183 c.c.).

6. Nè va sottaciuto che l’automaticità delle sanzioni per l’incontestato tardivo versamento contributivo giustificava l’iscrizione a ruolo del relativo importo e l’emissione della conseguente cartella esattoriale oggetto di causa.

Invero, in terna di contributi previdenziali, l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi medesimi (cosiddette sanzioni civili) costituisce una conseguenza automatica – legalmente predeterminata dell’inadempimento o del ritardo ed assolve una funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva alla quale si somma (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 8814 del 4.4.2008).

Si è, altresì, affermato che in relazione all’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare, lo stesso costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva e di predeterminazione legale del danno cagionato all’ente previdenziale, per cui non è consentita nessuna indagine sull’elemento soggettivo del debitore della contribuzione al fine dell’esclusione o della riduzione di tale obbligo, neanche ove l’omissione sia indotta da interpretazioni giurisprudenziali o amministrative più favorevoli allo stesso debitore (v. a tal riguardo Cass. sez. lav. n. 2758 dell’8.2.2006).

7. Pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, col rigetto della domanda di opposizione del P..

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del controricorrente e vanno liquidate come da dispositivo. Invece, quelle dei gradi di merito possono essere compensate integralmente tra le parti per motivi di equità dovuti al carattere automatico del procedimento sanzionatorio di cui trattasi, considerandosi, nel contempo, la mancanza di un comportamento elusivo del contribuente, il quale aveva provveduto ad iscriversi alla Camera di Commercio, ponendo i presupposti per la successiva individuazione d’ufficio della sua posizione contributiva.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione. Condanna P.M. al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 1700,00, di cui Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Compensa le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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