Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11563 del 06/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 06/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 06/06/2016), n.11563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22608-2011 proposto da:

P.L., (OMISSIS), P.M.,

(OMISSIS), P.A., (OMISSIS), PE.

M., (OMISSIS), p.m. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso

lo studio dell’avvocato MARGARETH AMITRANO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

ITALGAS S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO

7, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE FABBRANI;

– controricorrente –

e contro

C.R., (OMISSIS), CO.MI.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 55, presso, lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO CAPO,

PAOLO MESTROVICH;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

VERITAS SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 785/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato CORVASCE Francesco, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato AMITRANO Margareth, difensore dei ricorrenti

che si è riportato agli atti depositati;

udito l’Avvocato BARBANTINI Maria Teresa, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato FABRIANI Michele, difensore della resistente

che ha depositato n.3 avvisi ed ha chiesto di riportarsi alle difese

in atti;

udito l’Avvocato CAPO Stefano difensore dei controricorrenti e

ricorrenti incidentali, che si riporta alle difese in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità ex

art. 369 c.p.c., n. 2; per inammissibilità ex art. 372 c.p.c., in

subordine per il rigetto del ricorso principale e per l’assorbimento

del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza dep. il 5 aprile 2011 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti p.m., L., M., A. e Ma. di costituzione di servitù coattiva di acquedotto e scarico sul fondo degli attori C. R. e Co.Mi., i quali avevano chiesto nei confronti anche delle società, ASPIV (cui era subentrata la Vesta e poi la Veritas) e ITALGAS, che le avevano rispettivamente interrate, la rimozione delle tubature per l’adduzione di gas, acqua e per lo scarico fognario installate sul proprio terreno; in proposito i Giudici escludevano l’interclusione del fondo dei convenuti a stregua di quanto accertato in proposito dal ctu. La Corte di appello confermava, invece il rigetto della domanda di costituzione coattiva di servitù di gasdotto, pure chiesta in riconvenzionale dai convenuti P. sul rilievo che, essendo i diritti reali un numero chiuso, non è possibile la costituzione di servitù diverse da quelle previste dall’art. 1033 cod. civ. la cui legittimità era stata verificata dalla Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 357 del 2002. Erano altresì respinti i motivi di gravame con cui i P. avevano censurato il mancato accoglimento della domanda di chiusura e rimozione del portone, essendovi stata al riguardo concessione da parte degli stessi appellanti, nonchè quella di rimozione delle piante a dimora poste dai C., atteso che –

trattandosi si siepe – era legittima la distanza di un metro accertata dal ctu.

Le spese di rimozione delle tubature installate dall’altra convenuta, la società Vesta s.p.a., ora Veritas, e che la medesima avrebbe dovuto sostenere, erano poste a carico dei P. che le avevano provocate.

2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione p. m., L., M., A. e Ma. sulla base di cinque motivi illustrati da memoria.

Resistono con distinti controricorsi, C.R. e Co.Mi., i quali hanno proposto ricorso incidentale condizionato, e ITALGAS PA, che ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Il primo motivo censura la sentenza impugnata che, nel respingere la domanda di costituzione coattiva di gasdotto, si era limitata a richiamare precedenti della giurisprudenza di legittimità e il vuoto legislativo, senza considerare – in relazione alle esigenze sopravvenute al momento di emanazione del codice civile – la necessità di un interpretazione analogica delle norme dettate in tema di servitù coattiva, tenuto conto che si tratta di un servizio sociale essenziale e indispensabile e che nella specie era stato escluso l’approvvigionamento del metano diverso dal trasporto attraverso condutture.

1.2. – Il motivo è infondato.

La sentenza ha fatto corretta applicazione del principio, condiviso dal Collegio, secondo cui a differenza delle servitù volontarie che possono avere ad oggetto una qualsiasi “utilitas”, purchè ricavata da un fondo a vantaggio di un altro fondo appartenente a diverso proprietario, le servitù prediali coattive formano un “numerus clausus”, sono cioè tipiche avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge, sicchè non sono ammissibili altri tipi al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela.

Pertanto, è inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano, dovendosi escludere un’applicazione estensiva dell’art. 1033 c.c. in temà di servitù di acquedotto coattivo, atteso che l’esigenza del passaggio di tubi conduttori del gas non può essere ricondotta sotto la stessa fattispecie normativa che regola la imposizione della servitù di acquedotto, in conseguenza della non assimilabilità.delle due situazioni per i caratteri peculiari di struttura e funzione di ciascuna di esse, ed in particolare della pericolosità insita nell’attraversamento sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto (Cass. 820/92). D’altra parte, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1033 c.c., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. nella parte in cui prevede la costituzione coattiva della servitù di acquedotto, ma non la possibilità di costituire coattivamente anche la servitù di metanodotto. Infatti – benchè non possa essere negata l’esistenza di un indirizzo legislativo volto a favorire la diffusione del gas metano – solo il legislatore potrebbe introdurre un modello coercitivo nella disciplina dei rapporti tra fondi vicini, atteso che una scelta di tal genere non si presenta come costituzionalmente vincolata, a causa dell’esistenza di fonti di energia alternative, di modalità tecniche di approvvigionamento del gas metano diverso dal trasporto attraverso condutture e, infine, della possibilità di giungere al medesimo risultato mediante atti di esercizio dell’autonomia privata (ORD 357/2002).

2.1.- Il secondo motivo censura la sentenza laddove nel respingere la domanda di costituzione coattiva della servitù di acquedotto e di scarico, non aveva tenuto conto:

del fatto che le condotte erano state collocate in loco con il consenso delle controparti a seguito dell’accordo verbale del 1984 di spostamento della servitù di passaggio esistente a favore dei P.; che la realizzazione delle opere, che quale servizio pubblico devono passare sui fondi privati, erano state autorizzate dalle controparti che ne avevano visionato e controllato la installazione;

dell’impossibilità tecnica della realizzazione delle opere indicate dal consulente, secondo quanto evidenziato dalla società VERITAS nonchè da quanto rilevato dai consulenti di parte ricorrente.

2.2. -Il motivo va disatteso.

Come stato puntualmente rilevato dalla Corte di appello, la servitù non può essere costituita verbalmente essendo prevista dall’art. 1350 cod. civ. la forma scritta ad substantiam. La sentenza ha escluso la interclusione del fondo P. e, quindi, la necessità di installare le condutture nel fondo dei convenuti, avendo accertato la possibilità di percorsi alternativi. Orbene, la interclusione o meno del fondo ha ad oggetto un accertamento di fatto, che è insindacabile in sede di legittimità se, come nella specie, sia correttamente motivato, avendo la sentenza recepito quelle che erano state le conclusioni del consulente di ufficio; eventualmente, i ricorrenti avrebbero dovuto denunciare e dimostrare gli errori della consulenza, trascrivendone i passi salienti: oneri, questi, in alcun modo ottemperati. Occorre qui chiarire che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato ovvero alla sua incoerenza logica, quale risulti dalle stesse argomentazioni del giudice, e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione.

3.1.- Il terzo motivo censura la sentenza impugnata laddove erroneamente aveva affermato che la eccezione di usucapione non era stata proposta quando essa era stata sollevata dinanzi al pretore con la memoria del 9-7-1998, ed essendo stata accolta la domanda di costituzione coattiva, la eccezione non era stata riproposta in appello.

3.2. Il motivo va disatteso.

Correttamente la Corte di appello non ha esaminato la eccezione di usucapione, posto che la parte risultata vittoriosa in primo grado ha l’onere di riproporre, ex art. 346 c.p.c., le eccezioni non esaminate – in quanto come nella specie ritenute assorbite – dovendo altrimenti ritenersi rinunciate.

4.1. Il quarto motivo denuncia che, nell’escludere la violazione della distanza dal confine, la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che le piantagioni costituissero siepe, quando come era stato denunciato, si trattava di alberi di alto o, quanto meno, medio fusto.

4.2. Il motivo è infondato.

La natura delle piantagioni ha ad oggetto un accertamento di fatto, che per quel che si è detto in occasione del secondo motivo, è sottratto al controllo di legittimità, dovendo qui richiamarsi quanto già sopra rilevato in merito ad eventuali censure avverso la consulenza le cui conclusioni sono state recepite dalla sentenza impugnata.

5.1. Il quinto motivo denuncia l’errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata laddove aveva respinto la domanda di chiusura e rimozione del portone: evidenzia che tale apertura invadeva, per metà, la proprietà attorea e, per l’altra, era stata collocata in violazione della distanza dal confine, richiamando l’attenzione della Corte sulle fotografie prodotte.

5.2. Il motivo è infondato.

La sentenza ha accertato che le parti avevano concesso l’apertura del portone così come attualmente collocato, richiamando al riguardo l’atto di permuta del 17-4-1991. Tale ratio decidendi non è stata specificamente censurata dai ricorrenti che invocano la illegittimità del manufatto, sollecitando peraltro un inammissibile riesame del merito.

Il ricorso principale va rigettato; è assorbito l’incidentale condizionato.

Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti.

PQM

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato.

Condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento delle spese relative alla presente fase che liquida a favore: a) di C. R. e Co.Mi. in Euro 3.2.00,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge; b) di ITALGAS PA in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA