Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11562 del 26/05/2011
Cassazione civile sez. un., 26/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11562
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19648-2010 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato STRANO LUIGI,
rappresentato e difeso dall’avvocato LO PRESTI FABIO, per delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.M., S.F., S.L.,
S.F., nella qualità di figli ed eredi di SA.
F., nonchè I.A.L., SA.ME.,
SA.MA., SA.FR., nella qualità di eredi
di S.R., a sua volta erede di SA.FR.,
elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CALTABIANO
GIUSEPPE, per delega a margine del ricorso;
– controricorrenti –
e contro
COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO;
– intimato –
avverso la decisione n. 496/2009 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO, depositata il
10/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/04/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
che:
la questione verte intorno alla giurisdizione sulla domanda di autorizzazione a tumulazione in cappella gentilizia e danni da diniego a carico del comune di Piedimonte Etneo;
il Tribunale civile declinò la giurisdizione ed il TAR Catania, riassunta la causa, dichiarò inammissibile l’impugnazione per essere stata medio tempore rilasciato la concessione;
il CGARS ha ribadito la giurisdizione del GA e, ravvisato il perdurante interesse, ha statuito sul diritto al sepolcro;
ricorre lo S.G. sostenendo la giurisdizione del GO; resistono con controricorso gli intimati;
il consigliere relatore ha proposto, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. che il ricorso sia dichiarato inammissibile per mancanza dei quesiti; osserva che:
il ricorso si prospetta inammissibile in considerazione dell’assoluta mancanza dei quesiti imposti, appunto, a pena d’ammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. in ragione della data di deposito della decisione impugnata (10 giugno 2009);
sulla necessità dei quesiti anche nei ricorsi contro le decisioni dei giudici speciali per motivi attinenti alla giurisdizione, cfr.
Cass. SU nn. 7433/09 e 2658/08;
per il principio secondo cui l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente al 3 luglio 2009, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile, cfr. Cass. n. 7119/10;
il ricorso deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011