Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11562 del 12/05/2010
Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11562
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.A.M.S. e G.G., con domicilio eletto
in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 69, presso l’Avv. Ferretti Gian
Alberto, rappresentati e difesi come da procura in calce al ricorso
dall’Avv. Falletta Roberto;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Caltanissetta
depositato il 26 novembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.A.M.S. e G.G. ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di Palermo dall’aprile 1993 all’aprile 2005 e quindi proseguito in grado di appello dal giugno 2005 e ancora in corso alla data di presentazione della domanda.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere rilevata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per non essere lo stesso conforme al dettato dell’art. 366 c.p.c., dal momento che alla diffusa esposizione dei fatti e dei principi generali in materia di equa riparazione non fanno riscontro adeguati specifici motivi di censura dell’impugnato provvedimento, essendosi limitati i ricorrenti a raggruppare sotto le rubriche “violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3 e degli artt. 2056 e 1226 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” e “secondo motivo” e “terzo motivo” plurimi quesiti di diritto privi di specifica motivazione di supporto, oltretutto mescolando irritualmente e indistintamente nella stringata illustrazione dei quesiti censure di vizio di motivazione e di violazione di legge, posto che “E’ inammissibile il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366 bis c.p.c. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione) giacchè si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazionè (Cassazione civile, sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9470; Conforme sez. 1, 23 luglio 2008, n. 20355).
L’inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di rito in ordine alle spese.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 1.000, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010