Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11561 del 26/05/2011
Cassazione civile sez. un., 26/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11561
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1449-2011 proposto da:
T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI
6o, presso lo studio dell’avvocato DI ZENZO CARMINE, che lo
rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 171/2010 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA, depositata il 29/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/04/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato Carmine DI ZENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la decisione ora impugnata per cassazione la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha dichiarato il dr. T. (all’epoca dei fatti giudice anziano dell’8^ sezione civile del Tribunale di Torino) responsabile dell’illecito di cui al R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 18 ed al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, lett. N) ed o) perchè adottava un ordine di servizio con cui, in ipotesi di sua temporanea assenza dall’Ufficio, attribuiva ad un GOT il potere di trattare la materia della volontaria giurisdizione e di firmare i relativi provvedimenti: ciò in violazione delle circolari emanate dal Presidente del Tribunale di Torino ed in particolare del Decreto n. 88 del 4 dicembre 2001, in base alle quali era comunque esclusa la possibilità di assegnare in via generale ed indiscriminata ai GOT le cennate materie. Ha, dunque, inflitto al magistrato la sanzione dell’ammonimento. Il ricorso per cassazione del dr. T. è svolto in quattro motivi. Non resistono gli intimati.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi censurano la decisione per violazione di legge e vizi della motivazione.
In particolare, il primo motivo, premesso che il provvedimento del magistrato in contestazione non è stato acquisito agli atti, censura la decisione nel punto in cui essa afferma che quel provvedimento violava la circolare presidenziale in quanto effettuava una delega generale ad un solo GOT di un’intera categoria d’affari, non applicava il previsto criterio di assegnazione automatico, operava la delega per motivi del tutto diversi da quelli indicati nel medesimo provvedimento presidenziale. Il ricorrente ne sostiene, invece, la conformità al provvedimento presidenziale ed il travisamento delle sue stesse dichiarazioni ad opera del consesso giurisdizionale.
II secondo motivo (così come i successivi due) attiene al punto della decisione concernente l’affermata gravità della condotta e lamenta l’illogicità di siffatta statuizione.
Il terzo motivo censura la decisione nel punto in cui afferma che il magistrato, attraverso il provvedimento in contestazione, s’è reso inconsapevole strumento di una “cancelliera infedele”, consentendole di realizzare la sua attività criminosa, nonchè riporta a sostegno il contenuto di un’intercettazione telefonica.
Il quarto motivo si duole del fatto che la decisione (in contrasto con i precedenti della stessa Sezione Disciplinare) abbia utilizzato i risultati di intercettazioni telefoniche disposte in un procedimento penale riguardante altri soggetti.
Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato. E’ inammissibile nella parte in cui introduce considerazioni in fatto tendenti a conseguire dalla Corte di legittimità una diversa valutazione delle circostanze di causa e degli elementi probatori emersi.
E’ infondato laddove lamenta insussistenti violazioni di legge e vizi della motivazione.
Occorre, innanzitutto rilevare che neppure in questa sede il magistrato nega il contenuto del suo provvedimento, così come ricostruito nella decisione impugnata: ossia, una delega generale al GOT di adottare, in caso di suo impedimento ed in presenza di ragioni di particolare urgenza, i provvedimenti di volontaria giurisdizione.
Sicchè, confrontato il provvedimento del dr. T. con il decreto del Presidente del Tribunale di Torino (nonchè con le dichiarazioni da quest’ultimo rese), la Sezione Disciplinare ne ha logicamente dedotto la contrarietà del primo rispetto al secondo e, dunque, la consapevole violazione delle disposizioni organizzatorie rispetto a provvedimenti ad horas “di cui evidentemente il dr. T. non voleva farsi carico”. Ciò premesso, congruamente e logicamente la decisione passa a spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto connotata da gravità la violazione accertata, in quanto: lo stesso magistrato ha dichiarato di aver delegato si delicata materia (autorizzazioni a trapianti di organi, ad interruzione della gravidanza, eredità giacenti, ecc.) per l’impossibilità da parte sua di garantire una costante presenza in ufficio (garantita, invece, dai suoi predecessori); in tal modo egli s’è reso inconsapevole strumento di comportamenti criminosi posti in essere da soggetti interni all’ufficio.
Quanto alle intercettazioni telefoniche eseguite nel procedimento penale nel quale la funzionaria di cancelleria è stata imputata, occorre ribadire il principio in ragione del quale le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, purchè siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall’art. 270 c.p.p., norma quest’ultima riferibile al solo procedimento penale (SU 24 giugno 2010, n. 15314; SU 23 dicembre 2009, n. 27292). Occorre, comunque, escludere che il giudice del disciplinare le abbia “utilizzate” quale decisivo argomento per giungere al positivo accertamento della violazione; piuttosto, quello relativo alle intercettazioni costituisce un argomento corroborante conclusioni alle quali la Sezione Disciplinare è pervenuta in base ad altri (summenzionati) motivi e che dimostra come la delega generale disposta dal dr. T. abbia finito per consentire, o comunque agevolare, altrui comportamenti criminosi.
Si tratta, come si diceva in precedenza, di una motivazione congrua e logica, immune da vizi giuridici e, come tale, immeritevole di censura di legittimità.
Il ricorso deve essere, dunque, respinto, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011