Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11561 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. I, 15/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 15/06/2020), n.11561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6761/2019 proposto da:

C.K., rappresentato e difeso dall’avv. Gostoli, del foro di

Pesaro;

– ricorrente –

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da C.K., cittadino della (OMISSIS). A sostegno della decisione è stato affermato che le dichiarazioni del ricorrente, anche se credibili, sono superate non potendo più essere esposto alle aggressioni della madre e della zia per aver impedito che la sorella fosse assoggettata ad infibulazione dal momento che le stesse si trovano in Europa, e comunque il suo paese di origine lo proteggerebbe dalle aggressioni. Peraltro il ricorrente non è comparso all’udienza fissata per l’audizione non mostrando collaborazione con le autorità per l’esame della sua domanda di protezione. In relazione alla situazione generale della Guinea è stata rilevata una grave conflittualità politica con ripetuti scontri di natura violenta, con morti, incendi e disordini ma senza che tale situazione si presenti come pericolosa per il cittadino comune.

Il ricorrente non ha allegato di essere affiliato politicamente o di avere preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili nè di appartenere a minoranza etnica o religiosa. Deve, perciò escludersi la riconducibilità della sua condizione alle previsioni della Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Non sono emersi elementi da cui desumere la sussistenza di una grave ed individuale minaccia, in quanto lo stesso riferisce di un solo evento e di episodi privi di lesività specifica, così da escludere la protezione sussidiaria.

Non si ravvisano le condizioni di vulnerabilità secondo tutti i parametri previsti dalla legge nè la prova del rapporto di lavoro è sufficiente a ritenere che vi sia una seria condizione d’integrazione. Infine in base ad una valutazione tra vita privata e familiare comparata a quella vissuta prima della partenza viene espresso un giudizio prognostico negativo di elevata vulnerabilità in caso di rimpatrio.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Non vi sono difese della parte intimata.

Nel primo motivo viene dedotta la mancanza o totale apparenza della valutazione di credibilità della vicenda narrata dal ricorrente.

Nel secondo motivo viene dedotta la radicale mancanza di valutazione relativa alla pratica d’infibulazione e all’esposizione a trattamenti inumani e degradanti per chi cerca di opporsi anche per salvaguardare i diritti delle familiari Viene inoltre rilevata l’assenza di una seria analisi relativa alle lotte continue tra gruppi etnici in Guinea e la situazione di totale instabilità che si determina.

Infine nel terzo motivo si censura il rigetto della protezione umanitaria in quanto le argomentazioni svolte sono privi di qualsiasi collegamento effettivo con le allegazioni specifiche fornite dal ricorrente.

Il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione. L’esame della vicenda personale del ricorrente risulta svolto in modo del tutto superficiale e sostanzialmente apparente, ove si rilevi non soltanto l’omessa menzione della avvenuta morte della madre e della sorella del ricorrente in mare ma la natura generale, astratta ed avulsa dalla vicenda in questione della giustificazione argomentativa del rigetto del rifugio politico, i cui presupposti legati all’effettività della narrazione non vengono proprio affrontati, mancando una ratio decidendi specifica come può leggersi nella motivazione stereotipata contenuta nel paragrafo 6.5 del provvedimento impugnato. E’ complessivamente assente un giudizio critico sulla credibilità, ed in mancanza di esso risulta illegittimamente omesso l’approfondimento istruttorio officioso sulle conseguenze dell’opposizione del ricorrente all’adozione della pratica dell’infibulazione sulla propria sorella. La medesima carenza può cogliersi anche in relazione all’esame della domanda della protezione sussidiaria, risultando svolta un’indagine sulla condizione generai del paese che non tocca tale profilo e si dipana in una trattazione ampia ma con conclusioni non univoche ed, in particolare, non collegate con le conclusioni di cui al par. 7.2 che risultano stereotipe e scollegate dall’indagine svolta.

Ancora più astratta e priva di esame concreto dei fatti allegati si rivela la giustificazione del rigetto della domanda riguardante la protezione umanitaria che nei par. 8; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7, fissa i principi generali della materia e negli altri, pur indicando il nome del ricorrente prosegue in una trattazione astratta relativa alla normativa sull’accoglienza e sull’impossibilità di utilizzarla in funzione dell’avvio di un’attività lavorativa per concludere sull’insufficienza della prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro. La trattazione si conclude con una formula generale relativa al giudizio prognostico negativo, del tutto disancorato dalla condizione personale del ricorrente. E’ stato totalmente omesso l’accertamento dell’esistenza di una condizione di vulnerabilità desumibile dalla valutazione comparativa della concreta situazione lavorativa allegata unitamente al grado d’integrazione che ne può conseguire con la verifica delle condizioni oggettive del paese da svolgersi all’attualità, non limitate però alla sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata interna (requisito posto a base della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c)) ma rivolte specificamente all’indagine sulla comparazione da svolgere, ovvero sul grado di violazione (o di rispetto) dei diritti umani correlati alla condizione d’integrazione che il ricorrente ha raggiunto nel nostro paese. (Cass. 4455 del 2019; S.U. 29459 e 29460 del 2019) All’allegazione della parte relativa alla situazione attuale in Italia ed a quella che conseguirebbe al rientro, deve seguire un accertamento officioso specificamente rivolto a verificare se, nel paese di origine, la situazione nella quale verrebbe a trovarsi il ricorrente, in relazione alla sua complessiva condizione soggettiva ed oggettiva, (età, salute, radici relazionali e parentali, condizione personale, appartenenza ad un gruppo sociale, grado d’integrazione sociale e lavorativa raggiunta, etc.) sia idonea a determinare non un mero peggioramento della migliore condizione di vita goduta nel nostro paese, ma una compressione radicale dei diritti umani correlati al profilo del richiedente, che lo privi della concreta possibilità di condurre un’esistenza coerente con il “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale” (Cass. 4455 del 2018; S.U. S.U. 29459 e 29460 del 2019).

Il Tribunale di Ancona non ha tenuto in alcuna considerazione questi principi, ribaditi dalle sentenze delle S.U. soprarichiamate non avendo sottoposto ad esame per alcuna delle protezioni esaminate la condizione personale del ricorrente.

Alla cassazione della pronuncia impugnata segue il rinvio della causa al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnata e rinvia la causa Tribunale di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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